§ 2.10.216 - L. 14 ottobre 1985, n. 620.
Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.10 varietà vegetali e specie agrarie
Data:14/10/1985
Numero:620

§ 2.10.216 - L. 14 ottobre 1985, n. 620. [1]

Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali.

(G.U. 12 novembre 1985, n. 266, S.O.).

 

     Articolo 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978.

 

     Articolo 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'atto di cui all'art. precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 33 dell'atto stesso.

 

     Articolo 3.

     Il primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Il terzo comma dello stesso art. 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Articolo 4.

     Il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Articolo 5.

     Il secondo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     L'ultimo comma dello stesso art. 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Articolo 6.

     L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Articolo 7.

     Il secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Articolo 8.

     L'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Articolo 9.

     L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Articolo 10.

     All'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Articolo 11.

     Il primo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Articolo 12.

     Il primo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Articolo 13.

     L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Articolo 14.

     Dopo l'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Articolo 15.

     I compensi di cui al precedente art. e la procedura per la loro riscossione si applicano alle domande di brevetto concernenti nuove varietà vegetali depositate a partire dalla data di entrata in vigore delle presente legge.

     Entro un anno dalla data di cui al primo comma si provvede, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità, alle modifiche da apportare al decreto ministeriale 22 ottobre 1976 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1977, n. 15, contenente le norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974.

 

 

CONVENZIONE INTERNAZIONALE

PER LA PROTEZIONE DEI RITROVATI VEGETALI

2 DICEMBRE 1961, MODIFICATA A GINEVRA

IL 10 NOVEMBRE 1972 E IL 23 OTTOBRE 1978 [2]

 

Art. 1. Oggetto della Convenzione; costituzione di una Unione; sede dell'Unione.

     1. La presente Convenzione ha lo scopo di riconoscere e di assicurare un diritto al ritrovatore di una nuova varietà vegetale o dal suo avente diritto (qui appresso indicato con il termine "il ritrovatore") alle condizioni definite qui di seguito.

     2. Gli Stati parti della presente Convenzione (qui appresso denominati "Stati dell'Unione") costituiscono fra loro l'Unione per la protezione dei ritrovati vegetali.

     3. La sede dell'Unione e dei suoi organi permanenti è fissata a Ginevra.

 

Art. 2. Forme di protezione.

     1. Ogni Stato dell'Unione può riconoscere il diritto del ritrovatore, previsto dalla presente Convenzione mediante la concessione di un titolo speciale di protezione o di un brevetto.

     Tuttavia, uno Stato dell'Unione la cui legislazione nazionale ammetta la protezione sotto queste due forme deve prevederne una sola per uno stesso genere o una stessa specie botanica.

     2. Ogni Stato dell'Unione può limitare l'applicazione della presente Convenzione all'interno di un genere o di una specie alle varietà aventi un particolare sistema di riproduzione o di moltiplicazione o una determinata utilizzazione finale.

 

Art. 3. Trattamento nazionale; reciprocità.

     1. Le persone fisiche e giuridiche aventi il proprio domicilio o la propria sede in uno degli Stati dell'Unione godono, negli altri Stati dell'Unione, per quanto attiene al riconoscimento e alla protezione del diritto del ritrovatore, del trattamento che le rispettive leggi di tali Stati accordano o accorderanno in seguito ai loro cittadini e questo senza pregiudizio dei diritti espressamente previsti dalla presente Convenzione e con riserva dell'adempimento delle condizioni e formalità imposte ai nazionali.

     2. I cittadini degli Stati dell'Unione non aventi né domicilio né sede in uno di tali Stati godono ugualmente degli stessi diritti, subordinatamente all'adempimento degli obblighi che possono venir loro imposti al fine di permettere l'esame delle varietà che avessero ottenuto nonché il controllo della loro moltiplicazione.

     3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1. e 2., ogni Stato dell'Unione che applica la presente Convenzione ad un genere o ad una specie determinata ha la facoltà di limitare il beneficio della protezione ai cittadini degli Stati dell'Unione che applicano la Convenzione a tale genere o a tale specie ed alle persone fisiche e giuridiche aventi il proprio domicilio o la propria sede in uno di tali Stati.

 

Art. 4. Generi e specie botaniche che devono o possono essere protetti.

     1. La presente Convenzione è applicabile a tutti i generi e le specie botaniche.

     2. Gli Stati dell'Unione si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per applicare progressivamente le disposizioni della presente Convenzione al maggior numero di generi e specie botaniche.

     3. a) Con l'entrata in vigore della presente Convenzione sul proprio territorio, ogni Stato dell'Unione applica le disposizioni della Convenzione ad almeno cinque generi o specie.

     b) Ogni Stato dell'Unione deve applicare in seguito le dette disposizioni ad altri generi o specie, entro i seguenti termini a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione sul proprio territorio:

     I) entro un termine di tre anni, ad almeno 10 generi o specie, complessivamente;

     II) entro un termine di sei anni, ad almeno diciotto generi o specie, complessivamente;

     III) entro un termine di otto anni, ad almeno ventiquattro generi o specie complessivamente.

     c) Quando uno Stato dell'Unione limita l'applicazione della presente Convenzione all'interno di un genere o di una specie conformemente alle disposizioni dell'Art. 2.2, tale genere o tale specie sarà tuttavia considerata come un genere o una specie ai fini delle lettere a) e b).

     4. A richiesta di uno Stato che abbia intenzione di ratificare, di accettare o di approvare la presente Convenzione o di aderire ad essa, il Consiglio può, per tener conto di condizioni economiche od ecologiche particolari di tale Stato, decidere, in favore di tale Stato, di ridurre i numeri minimi previsti al paragrafo 3, di prolungare i termini previsti nel detto paragrafo, o di fare entrambe le cose.

     5. A richiesta di uno Stato dell'Unione, il Consiglio può, pur di tener conto delle particolari difficoltà incontrate da tale Stato per adempiere agli obblighi previsti dal paragrafo 3. b), decidere, in favore di tale Stato, di prolungare i termini previsti dal paragrafo 3. b).

 

Art. 5. Diritti protetti; estensione della protezione.

     1. Il diritto accordato al ritrovatore ha per effetto di sottoporre alla sua autorizzazione preventiva:

     la produzione a fini commerciali;

     la messa in vendita;

     la commercializzazione del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, in quanto tale, della varietà.

     Il materiale di moltiplicazione vegetativa comprende le piante intere. Il diritto del ritrovatore si estende alle piante ornamentali o a parti di tali piante normalmente commercializzate a fini diversi dalla moltiplicazione, nel caso in cui esse venissero utilizzate commercialmente come materiale di moltiplicazione per la produzione di piante ornamentali o di fiori recisi.

     2. Il ritrovatore può subordinare la propria autorizzazione a condizioni che egli stesso definisce.

     3. L'autorizzazione del ritrovatore non è necessaria per l'uso della varietà come fonte iniziale di variazione al fine della creazione di altre varietà, né per la commercializzazione di queste. Al contrario, tale autorizzazione viene richiesta quanto l'impiego ripetuto della varietà è necessario alla produzione commerciale di un'altra varietà.

     4. Ogni Stato dell'Unione può, sia nella propria legislazione, sia in accordi particolari ai sensi dell'Art. 29, accordare ai ritrovatori, per alcuni generi o specie botaniche, un diritto più esteso di quello definito dal paragrafo 1 e che possa estendersi in particolare sino al prodotto commercializzato. Uno Stato dell'Unione che accorda tale diritto ha la facoltà di limitarne il beneficio ai cittadini degli Stati dell'Unione accordando un diritto identico a quello accordato alle persone fisiche o giuridiche aventi il loro domicilio o la propria sede in uno di tali Stati.

 

Art. 6. Condizioni richieste per beneficiare della protezione.

     1. Il ritrovatore gode della protezione prevista dalla presente Convenzione quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) quale sia l'origine, artificiale o naturale, della variazione iniziale che le ha dato origine, la varietà deve poter essere nettamente distinta per mezzo di uno o più caratteri salienti da ogni altra varietà la cui esistenza, nel momento in cui viene richiesta la protezione, sia notoriamente conosciuta.

     Tale notorietà può essere stabilita mediante diversi riferimenti quali: coltura o commercializzazione già in corso, iscrizione su di un registro ufficiale di varietà effettuata o in corso, presenza di un riferimento in una collezione o descrizione precisa in una pubblicazione. I caratteri che permettono di definire e di distinguere una varietà devono poter essere riconosciuti e descritti con precisione;

     b) alla data del deposito della domanda di protezione in uno Stato dell'Unione, la varietà:

     I) non deve essere stata offerta in vendita o commercializzata, con il consenso del ritrovatore, sul territorio di tale Stato o, se la legislazione dello Stato lo prevede, non deve esserlo stata da oltre un anno e

     II) non deve essere stata offerta in vendita o commercializzata con il consenso del ritrovatore, sul territorio di ogni altro Stato, da oltre sei anni nel caso di vigneti, di alberi d'alto fusto, di alberi da frutta e di piante ornamentali, ivi compresi, in ogni caso, i loro portainnesti, o da oltre quattro anni nel caso di altre piante.

     Ogni prova di varietà non comportante offerta in vendita o commercializzazione non è opponibile al diritto alla protezione. Il fatto che la varietà sia divenuta notoria, in maniera diversa dall'offerta in vendita o della commercializzazione non è più opponibile al diritto del ritrovatore alla protezione;

     c) la varietà deve essere sufficientemente omogenea, tenuto conto delle particolarità che presenta la sua riproduzione sessuale o la sua moltiplicazione vegetativa;

     d) la varietà deve essere stabile nei suoi caratteri essenziali, cioè restare conforme alla sua definizione, in seguito alle sue riproduzioni o moltiplicazioni successive, o, quando il ritrovatore abbia definito un ciclo particolare di riproduzioni o di moltiplicazioni, alla fine di ogni ciclo;

     e) la varietà deve ricevere una denominazione conformemente alle disposizioni dell'Art. 13.

     2. La concessione della protezione non può dipendere da condizioni diverse da quelle citate in precedenza, subordinatamente al fatto che il ritrovatore abbia adempiuto le formalità previste dalla legislazione nazionale dello Stato dell'Unione nel quale è stata depositata la domanda di protezione, ivi compreso il pagamento delle tasse.

 

Art. 7. Esame ufficiale delle varietà; protezione provvisoria.

     1. La protezione viene accordata dopo un esame della varietà in funzione dei criteri definiti dall'Art. 6. Tale esame deve essere appropriato ad ogni genere o specie botanica.

     2. In vista di tale esame, i servizi competenti di ogni Stato dell'Unione possono esigere dal ritrovatore tutte le informazioni, documentazioni, piante o sementi necessarie.

     3. Ogni Stato dell'Unione può adottare delle misure destinate a difendere il ritrovatore dai comportamenti abusivi di terzi che potrebbero prodursi nel corso del periodo compreso fra il deposito della domanda di protezione e la decisione che la riguarda.

 

Art. 8. Durata della protezione.

     Il diritto conferito al ritrovatore viene accordato per una durata limitata. Questa non può essere inferiore a quindici anni, a partire dalla data della concessione del titolo di protezione. Per i vigneti, gli alberi d'alto fusto, gli alberi da frutto e le piante ornamentali, ivi compresi, in ogni caso, i loro portainnesti, la durata della protezione non può essere inferiore ai diciotto anni a decorrere da tale data.

 

Art. 9. Limitazione dell'esercizio dei diritti protetti.

     1. Il libero esercizio del diritto esclusivo accordato al ritrovatore può essere limitato che per motivi di interesse pubblico.

     2. Quando tale limitazione interviene al fine di assicurare la diffusione della varietà, lo Stato dell'Unione interessato deve adottare tutte le misure necessarie perché il ritrovatore riceva un'equa remunerazione.

 

Art. 10. Nullità e decadenza dei diritti protetti.

     1. Il diritto del ritrovatore è dichiarato nullo, in conformità delle disposizioni della legislazione nazionale di ogni Stato dell'Unione, se è accertato che le condizioni fissate dall'Art. 6. 1. a) e b) non erano state effettivamente soddisfatte al momento della concessione del titolo di protezione.

     2. Decade dal proprio diritto il ritrovatore che non è in grado di presentare all'autorità competente il materiale di riproduzione o di moltiplicazione che permette di ottenere la varietà con i caratteri che sono stati definiti al momento della concessione della protezione.

     3. Può decadere dal proprio diritto il ritrovatore:

     a) che non presenti all'autorità competente, entro un termine prescritto e successivamente alla messa in nuova, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione, i documenti e le informazioni ritenuti necessari al controllo della varietà, o non permette l'ispezione delle misure adottate ai fini della conservazione della varietà stessa;

     b) che non abbia pagato, entro i termini prescritti, le tasse dovute, se del caso, per il mantenimento in vigore dei propri diritti.

     4. Il diritto del ritrovatore non può essere annullato e il ritrovatore non può decadere dal suo diritto per motivi diversi da quelli di cui al presente art.

 

Art. 11. Libera scelta dello Stato dell'Unione in cui viene depositata la prima domanda; domande in altri Stati dell'Unione; indipendenza della protezione nei diversi Stati dell'Unione.

     1. Il ritrovatore ha la facoltà di scegliere lo Stato dell'Unione in cui desidera depositare la sua prima domanda di protezione.

     2. Il ritrovatore può richiedere ad altri Stati dell'Unione la protezione del proprio diritto senza attendere che un titolo di protezione gli sia stato rilasciato dallo Stato dell'Unione in cui è stata depositata la prima domanda.

     3. La protezione richiesta nei diversi Stati dell'Unione da persone fisiche o giuridiche ammesse ai benefici della presente Convenzione è indipendente dalla protezione ottenuta per la stessa varietà negli altri Stati appartenenti o meno all'Unione.

 

Art. 12. Diritto di priorità.

     1. Il ritrovatore che ha regolarmente effettuato il deposito di una domanda di protezione in uno degli Stati dell'Unione gode, per effettuare il deposito negli altri Stati dell'Unione, di un diritto di priorità per un periodo di dodici mesi. Tale periodo decorre dalla data del deposito della prima domanda. Il giorno del deposito non è compreso in tale periodo.

     2. Per godere delle disposizioni del paragrafo 1, il nuovo deposito deve comportare una richiesta di protezione, la rivendicazione della priorità della prima domanda e, entro un termine di tre mesi, da una copia dei documenti che costituiscono tale domanda, certificata conforme dall'amministrazione che l'avrà ricevuta.

     3. Il ritrovatore gode di un termine di quattro anni dopo la scadenza del termine di priorità, per fornire allo Stato dell'Unione, presso il quale sia stata depositata una domanda di protezione alle condizioni previste dal paragrafo 2, i documenti complementari e il materiale richiesto dalle leggi e regolamenti di tale Stato.

     Tuttavia, tale Stato può esigere, entro un termine appropriato, la fornitura dei documenti complementari e del materiale se la domanda di cui si rivendica la priorità è stata respinta o ritirata.

     4. Non sono opponibili al deposito effettuato alle condizioni di cui sopra i fatti sopraggiunti entro il termine fissato al paragrafo 1, quali un altro deposito, la pubblicazione dell'oggetto della domanda o la sua utilizzazione. Tali fatti non possono originare alcun diritto e profitto di terzi né alcun possesso personale.

 

Art. 13. Denominazione della varietà.

     1. La varietà sarà indicata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica.

     Ogni Stato dell'Unione si accerta che, subordinatamente al paragrafo 4, nessun diritto relativo alla designazione registrata come la denominazione della varietà ostacoli la libera utilizzazione della denominazione in relazione alla varietà, anche dopo la scadenza della protezione.

     2. La denominazione deve permettere di identificare la varietà. Questa non può comporsi unicamente di cifre, tranne quando si tratti di pratica stabilita per designare delle varietà. Non deve inoltre essere suscettibile di indurre in errore o di prestarsi a confusione sulle caratteristiche, il valore o l'identità della varietà o sull'identità del ritrovatore. Essa deve, in particolare, essere diversa da ogni altra denominazione che indichi, in uno qualsiasi degli Stati dell'Unione, una varietà preesistente della stessa specie botanica o di una specie simile.

     3. La denominazione della varietà viene depositata dal ritrovatore presso il servizio previsto dall'Art. 30. 1. b). Ove sia dimostrato che tale denominazione non risponde alle esigenze del paragrafo 2, detto servizio rifiuta di registrarla ed esige che il ritrovatore proponga, entro un termine prescritto, un'altra denominazione. La denominazione viene registrata contemporaneamente al rilascio del titolo di protezione, conformemente alle disposizioni dell'Art. 7.

     4. I diritti dei terzi precedentemente stabiliti non vengono pregiudicati. Se, in virtù di un diritto stabilito precedentemente, l'utilizzazione della denominazione di una varietà viene vietata ad una persona che, conformemente alle disposizioni del paragrafo 7, è obbligata ad utilizzarla, il servizio previsto all'Art. 30. 1. b) esige che il ritrovatore proponga un'altra denominazione per la varietà.

     5. Una varietà non può essere depositata negli Stati dell'Unione che sotto la stessa denominazione. Il servizio previsto all'Art. 30. 1. b) è tenuto a registrare la denominazione così depositata, a meno che non constati la non convenienza di tale denominazione nel proprio Stato. In tal caso, esso può esigere che il ritrovatore proponga un'altra denominazione.

     6. Il servizio previsto all'Art. 30. 1. b) deve assicurare la comunicazione agli altri servizi delle informazioni relative alle denominazioni delle varietà, particolarmente in relazione al deposito, alla registrazione e alla cancellazione di denominazioni. Ogni servizio previsto dall'Art. 30. 1. b) può trasmettere le proprie eventuali osservazioni sulla registrazione di una denominazione al servizio che ha comunicato tale denominazione.

     7. Colui che, in uno degli Stati dell'Unione, procede alla messa in vendita o alla commercializzazione del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa di una varietà protetta in tale Stato è tenuto ad utilizzare la denominazione di tale varietà, anche dopo la scadenza della protezione di tale varietà, nella misura in cui, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4, diritti anteriori non si oppongano a tale utilizzazione.

     8. Quando una varietà viene offerta in vendita o commercializzata, è permesso associare un marchio di fabbrica o di commercio, una denominazione commerciale o una indicazione similare, alla denominazione di varietà registrata. Ove una tale indicazione venga così associata, la denominazione deve essere tuttavia facilmente riconoscibile.

 

Art. 14. Protezione indipendente delle misure che regolamentano la produzione, il controllo e la commercializzazione.

     1. Il diritto riconosciuto al ritrovatore secondo le disposizioni della presente Convenzione è indipendente dalle misure adottate in ogni Stato dell'Unione in vista di regolamentarvi la produzione, il controllo e la commercializzazione delle sementi e piante.

     2. Tuttavia, queste ultime misure dovranno evitare, per quanto possibile, di porre ostacoli all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

 

Art. 15. Organi dell'Unione.

     Gli organi permanenti dell'Unione sono:

     a) il Consiglio;

     b) il Segretario generale, denominato Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali.

 

Art. 16. Composizione del Consiglio: numero dei voti.

     1. Il Consiglio è composto dei rappresentanti degli Stati dell'Unione. Ogni Stato dell'Unione nomina un rappresentante al Consiglio ed un supplente.

     2. I rappresentanti o supplenti possono essere accompagnati da assistenti o da consulenti.

     3. Ogni Stato dell'Unione dispone di un voto in seno al Consiglio.

 

Art. 17. Osservatori ammessi alle riunioni del Consiglio.

     1. Gli Stati non membri dell'Unione, firmatari del presente Atto, sono invitati quali osservatori alle riunioni del Consiglio.

     2. A tali riunioni possono anche essere invitati altri osservatori o esperti.

 

Art. 18. Presidente e vice presidenti del Consiglio.

     1. Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente e un primo vice presidente. Può inoltre eleggere altri vice presidenti. Il primo vice presidente sostituisce di diritto il presidente in caso di impedimento.

     2. La durata del mandato del Presidente è di tre anni.

 

Art. 19. Sessioni del Consiglio.

     1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del proprio Presidente.

     2. Il Consiglio tiene una sessione ordinaria una volta all'anno. Inoltre, il Presidente può riunire il Consiglio di propria iniziativa; egli è tenuto a riunirlo entro un termine di tre mesi quando almeno un terzo degli Stati dell'Unione ne abbia fatto richiesta.

 

Art. 20. Regolamento interno del Consiglio; regolamento amministrativo e finanziario dell'Unione.

     Il Consiglio fissa il proprio regolamento interno e il regolamento amministrativo e finanziario dell'Unione.

 

Art. 21. Compiti del Consiglio.

     I compiti del Consiglio sono i seguenti:

     a) studiare le misure atte ad assicurare la salvaguardia e a favorire lo sviluppo dell'Unione;

     b) nominare il Segretario Generale e, se lo si ritiene necessario, un vice Segretario Generale; stabilire le condizioni della loro assunzione;

     c) esaminare il rapporto annuale di attività dell'Unione e stabilire il programma dei lavori futuri di quest'ultima;

     d) dare al Segretario Generale, le cui attribuzioni sono fissate nell'Art. 23, ogni direttiva necessaria all'adempimento dei compiti dell'Unione;

     e) esaminare e approvare il bilancio dell'Unione e fissare, conformemente alle disposizioni dell'Art. 26, il contributo di ogni Stato dell'Unione;

     f) esaminare e approvare i conti presentati dal Segretario Generale;

     g) fissare, conformemente alle disposizioni dell'Art. 27, la data e il luogo delle conferenze previste dal detto art. e adottare le misure necessarie alla loro preparazione;

     h) in generale, prendere tutte le decisioni in vista del buon funzionamento dell'Unione.

 

Art. 22. Maggioranze richieste per le decisioni del Consiglio.

     Ogni decisione del Consiglio viene presa alla maggioranza semplice dei membri presenti e votanti; tuttavia, ogni decisione del Consiglio in virtù degli articoli 4. 4, 20, 21. e), 26. b), 27. 1, 28. 3 o 32. 3 viene presa alla maggioranza dei tre quarti dei membri presenti e votanti. L'astensione non viene considerata come voto.

 

Art. 23. Compiti dell'ufficio dell'Unione, responsabilità del Segretario Generale; nomina dei funzionari.

     1. L'Ufficio dell'Unione esegue tutti i compiti che gli sono affidati dal Consiglio. Detto Ufficio è diretto dal Segretario Generale.

     2. Il Segretario Generale è responsabile davanti al Consiglio; egli assicura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio. Sottopone inoltre il bilancio all'approvazione del Consiglio e ne assicura l'esecuzione. Egli rende conto, annualmente, al Consiglio della propria gestione e presenta ad esso un rapporto sulle attività e la situazione finanziaria dell'Unione.

     3. Subordinatamente alle disposizioni dell'Art. 21. b), le condizioni di nomina e di impiego dei membri del personale necessario al buon funzionamento dell'Ufficio dell'Unione sono fissate dal regolamento amministrativo e finanziario previsto dall'Art. 20.

 

Art. 24. Statuto giuridico.

     1. L'Unione ha personalità giuridica.

     2. L'Unione gode, sul territorio di ogni Stato dell'Unione, conformemente alle leggi di tale Stato, della capacità giuridica necessaria per raggiungere il proprio obiettivo e per esercitare le proprie funzioni.

     3. L'Unione conclude un Accordo di sede con la Confederazione elvetica.

 

Art. 25. Verifica dei conti.

     La verifica dei conti dell'Unione è assicurata, secondo le modalità previste dal regolamento amministrativo e finanziario di cui all'Art. 20, da uno degli Stati dell'Unione. Tale Stato viene, col suo consenso, designato dal Consiglio.

 

Art. 26. Finanze.

     1. Le spese dell'Unione sono coperte:

     dai contributi annuali degli Stati dell'Unione;

     dalla remunerazione di prestazione di servizi;

     da introiti vari.

     2.a) La quota di ogni Stato dell'Unione rispetto all'ammontare totale dei contributi annui è determinata con riferimento all'ammontare totale delle spese da coprire con l'aiuto dei contributi degli Stati dell'Unione e al numero di unità di contributi ad esso applicabile ai sensi del paragrafo 3. La detta quota viene calcolata conformemente al paragrafo 4.

     b) Il numero delle unità di contributo è espresso in numeri interi o in frazione di unità, purché tale numero non sia inferiore ad un quinto.

     3.a) Per quanto riguarda ogni Stato facente parte dell'Unione alla data in cui il presente Atto entra in vigore nei confronti di tale Stato, il numero delle unità di contributo ad esso applicabile è lo stesso che gli era applicabile, immediatamente prima di detta data, a norma della Convenzione del 1961, modificata con l'Atto aggiuntivo del 1972;

     b) Per quanto concerne ogni altro Stato, questi indica, al momento della propria adesione alla Unione, in una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale, il numero di unità di contributo ad esso applicabile.

     c) Ogni Stato dell'Unione può, in ogni momento, indicare, in una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale, un numero di unità di contributo diverso da quello ad esso applicabile in virtù delle precedenti lettere a) e b). Ove tale dichiarazione venga fatta nel corso dei primi sei mesi dell'anno civile, essa acquista efficacia all'inizio dell'anno civile seguente; in caso contrario, acquista efficacia all'inizio del secondo anno civile che segue l'anno nel corso del quale vene fatta.

     4. a) Per ogni esercizio finanziario, l'ammontare di una unità di contributo è uguale all'ammontare totale delle spese da coprire nel corso di tale esercizio con l'aiuto dei contributi degli Stati dell'Unione diviso per il numero totale di unità applicabile a tali Stati.

     b) L'ammontare del contributo di ogni Stato dell'Unione è uguale all'ammontare di un'unità di contributo moltiplicato per il numero di unità applicabile a tale Stato.

     5. a) Uno Stato dell'Unione in ritardo nel pagamento dei suoi contributi non può, subordinatamente alle disposizioni del paragrafo b), esercitare il proprio diritto di voto in seno al Consiglio se l'ammontare dei suoi arretrati è uguale o superiore a quello dei contributi di cui è debitore per i due ultimi anni completi che sono trascorsi. La sospensione del diritto di voto non esime tale Stato dai propri obblighi e non lo priva degli altri diritti derivanti dalla presente Convenzione.

     b) Il Consiglio può autorizzare il detto Stato a conservare l'esercizio del proprio diritto di voto per tutto il tempo in cui esso ritenga che il ritardo risulti da circostanze eccezionali ed inevitabili.

 

Art. 27. Revisione della Convenzione.

     1. La presente Convenzione può essere modificata da una Conferenza degli Stati dell'Unione. La convocazione di una tale Conferenza viene decisa dal Consiglio.

     2. La conferenza delibera validamente solo se almeno la metà degli Stati dell'Unione vi sono rappresentati. Per essere adottato, il testo modificato della Convenzione deve raccogliere la maggioranza dei cinque sesti degli Stati dell'Unione rappresentati alla Conferenza.

 

Art. 28. Lingue utilizzate dall'Ufficio e nel corso delle riunioni del Consiglio.

     1. Le lingue francese, tedesca e inglese sono utilizzate dall'Ufficio dell'Unione nell'adempimento dei suoi compiti.

     2. Le riunioni del Consiglio nonché le Conferenze di revisione si tengono in queste tre lingue.

     3. Il Consiglio può decidere, in caso di necessità, che vengano utilizzate altre lingue.

 

Art. 29. Accordi particolari per la protezione dei ritrovati vegetali.

     1. Gli Stati dell'Unione si riservano il diritto di concludere fra loro accordi particolari per la protezione dei ritrovati vegetali, nella misura in cui tali accordi non contravvengano alle disposizioni della presente Convenzione.

 

Art. 30. Applicazione della Convenzione sul piano nazionale; accordi particolari per l'utilizzazione in comune dei servizi incaricati dell'esame.

     1. Ogni Stato dell'Unione adotta tutte le misure necessarie per l'applicazione della presente Convenzione e, in particolare:

     a) prevede i ricorsi legali del caso che permettano di difendere efficacemente i diritti previsti dalla presente Convenzione;

     b) stabilisce un servizio speciale di protezione dei ritrovati vegetali o incarica di tale protezione un servizio già esistente;

     c) assicura la comunicazione al pubblico delle informazioni relative a tale protezione e almeno la pubblicazione periodica dell'elenco dei titoli di protezione rilasciati.

     2. Possono venir conclusi Accordi particolari tra i servizi competenti degli Stati dell'Unione in vista dell'utilizzazione in comune dei servizi incaricati di procedere all'esame delle varietà previsto dall'Art. 7, e alla raccolta delle collezioni e documenti di riferimento necessari.

     3. Resta inteso che al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Stato deve essere in grado, conformemente alla propria legislazione interna, di dare efficacia alle disposizioni della presente Convenzione.

 

Art. 31. Firma.

     Il presente Atto è aperto alla firma di ogni Stato dell'Unione e di ogni altro Stato che sia stato rappresentato alla Conferenza diplomatica che ha adottato il presente Atto. Esso resta aperto alla firma sino al 31 ottobre 1979.

 

Art. 32. Ratifica, accettazione o approvazione; adesione.

     1. Ogni Stato esprime il proprio consenso ad essere vincolato dal presente Atto mediante il deposito;

     a) di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione se ha firmato il presente Atto, o;

     b) di uno strumento di adesione se non ha firmato il presente Atto.

     2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione vengono depositati presso il Segretario Generale.

     3. Ogni Stato che non sia membro dell'Unione e che non abbia firmato il presente Atto chiede, prima di depositare il proprio strumento di adesione, il parere del Consiglio sulla conformità della propria legislazione alle disposizioni del presente Atto. Se la decisione che funge da parere è positiva, lo strumento di adesione può essere depositato.

 

Art. 33. Entrata in vigore; impossibilità di aderire ai testi precedenti.

     1. Il presente Atto entra in vigore un mese dopo che saranno state soddisfatte le due condizioni seguenti:

     a) il numero degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositati sia almeno di cinque;

     b) almeno tre dei detti strumenti siano depositati da Stati parti della Convenzione del 1961.

     2. Nei confronti di ogni Stato che depositi il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo di che siano state soddisfatte le condizioni previste dal paragrafo 1. a) e b), il presente Atto entra in vigore un mese dopo il deposito del proprio strumento.

     3. Dopo l'entrata in vigore del presente Atto conformemente al paragrafo 1, nessuno Stato può più aderire alla Convenzione del 1961 modificata all'Atto aggiuntivo del 1972.

 

Art. 34. Rapporti fra Stati vincolati da testi diversi.

     1. Ogni Stato dell'Unione che, alla data d'entrata in vigore del presente Atto nei propri confronti, sia vincolato alla Convenzione del 1961 modificata dall'Atto aggiuntivo del 1972 continua ad applicare, nei suoi rapporti con ogni altro Stato dell'Unione, non vincolato dal presente Atto, la detta Convenzione modificata dal detto Atto aggiuntivo sino a che il presente Atto non entri in vigore anche nei confronti dell'altro Stato.

     2. Ogni Stato dell'Unione, non vincolato dal presente Atto ("il primo Stato") può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale, che applicherà la Convenzione del 1961, modificata dall'Atto aggiuntivo del 1972, nei propri rapporti con ogni Stato vincolato dal presente Atto che divenga membro dell'Unione, ratificando, accettando o approvando il presente Atto o aderendo ad esso ("il secondo Stato"). Dalla scadenza di un termine di un mese a partire dalla data di tale notifica e sino all'entrata in vigore del presente Atto nei propri confronti, il primo Stato applica la Convenzione del 1961, modificata dall'Atto aggiuntivo del 1972 nei propri rapporti con il secondo Stato, mentre quest'ultimo applica il presente Atto nei suoi rapporti con il primo Stato.

 

Art. 35. Comunicazioni relative ai generi e alle specie protette; informazioni da pubblicare.

     1. All'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Atto o di adesione a quest'ultimo, ogni Stato che non sia già membro dell'Unione notifica al Segretario Generale l'elenco dei generi e delle specie ai quali esso applicherà, al momento dell'entrata in vigore del presente Atto nei suoi confronti, le disposizioni della presente Convenzione.

     2. Il Segretario Generale pubblica, sulla base di comunicazioni ricevute dallo Stato dell'Unione interessato, informazioni su:

     a) ogni estensione dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione ad altri generi e specie dopo l'entrata in vigore del presente Atto nei suoi confronti;

     b) ogni utilizzazione della facoltà prevista dall'Art. 3.3;

     c) l'utilizzazione di ogni facoltà accordata dal Consiglio in virtù dell'Art. 4.4 o 5;

     d) ogni utilizzazione della facoltà prevista dalla prima frase dell'art 5.4.4, precisando la natura dei diritti più estesi e specificando i generi e le specie cui si applicano tali diritti;

     e) ogni utilizzazione della facoltà prevista dalla seconda frase dell'Art. 5.4;

     f) il fatto che la legge di tale Stato contenga una disposizione consentita in virtù dell'Art. 6.1. b) i) e la durata del termine accordato;

     g) la durata del termine previsto dall'Art. 8, se tale termine è superiore ai quindici o ai diciotto anni, a seconda del caso, previsti dal detto art.

 

Art. 36. Territori.

     1. Ogni Stato può dichiarare nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o può informare il Segretario Generale per iscritto in ogni momento successivo, che il presente Atto è applicabile a tutti o a parte dei territori, designati nella dichiarazione o notifica.

     2. Ogni Stato che abbia fatto una tale dichiarazione o effettuato una tale notifica può, in ogni momento, notificare al Segretario Generale che il presente Atto cessa di essere applicabile a tutti o a parte di tali territori.

     3. a) Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo 1 acquista efficacia alla stessa data della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione nel cui strumento sia stata inclusa, e ogni notifica effettuata in virtù di tale paragrafo acquista efficacia tre mesi dopo la sua notifica da parte del Segretario Generale.

     b) Ogni notifica effettuata in virtù del paragrafo 2 acquista efficacia dodici mesi dopo la sua ricezione da parte del Segretario Generale.

 

Art. 37. Deroga in caso di protezione sotto due forme.

     1. Fatte salve le disposizioni dell'Art. 2.1 ogni Stato C.E., prima della scadenza del termine nel corso del quale il presente Atto resta aperto alla firma, preveda la protezione sotto le varie forme di cui all'Art. 2.1. per uno stesso genere o una stessa specie, può continuare a prevederla se, al momento della firma del presente Atto o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Atto, o di adesione a quest'ultimo, notifica tale evento al Segretario Generale.

     2. Ove venga richiesta la protezione in uno Stato dell'Unione cui si applichi il paragrafo 1, in virtù della legislazione sui brevetti, il detto Stato può malgrado le disposizioni dell'Art. 6.1. a) e b) dell'Art. 8, applicare i criteri di brevettabilità e la durata di protezione della legislazione sui brevetti alle varietà protette in base a tale legge.

     Il detto Stato può, in ogni momento notificare al Segretario Generale il ritiro della propria notifica fatta conformemente al paragrafo 1. Un tale ritiro acquista efficacia alla data indicata da tale Stato nella propria notifica di ritiro.

 

Art. 38. Limitazione transitoria dell'esigenza di novità.

     1. Fatte salve le disposizioni dell'Art. 6, ogni Stato dell'Unione ha la facoltà, senza che ne derivino obblighi per gli altri Stati dell'Unione, di limitare l'esigenza di novità prevista dall'Art. summenzionato, per quanto attiene alle varietà di recente creazione esistenti al momento in cui il detto Stato applica per la prima volta le disposizioni della presente Convenzione al genere o alla specie cui appartengono tali varietà.

 

Art. 39.

     La presente Convenzione non può in alcun modo pregiudicare i diritti acquisiti sia in virtù delle legislazioni degli Stati dell'Unione, sia in conseguenza di accordi intervenuti fra questi Stati.

 

Art. 40. Riserve.

     1. Non è ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

 

Art. 41. Durata e denuncia della Convenzione.

     1. La presente Convenzione viene conclusa senza limitazione di durata.

     2. Ogni Stato dell'Unione può denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il Segretario Generale comunica senza indugio la ricezione di detta notifica a tutti gli Stati dell'Unione.

     3. La denuncia prende effetto allo scadere dell'anno civile che segue l'anno in cui la notifica è stata ricevuta dal segretario Generale.

     4. La denuncia non potrebbe in alcun modo pregiudicare i diritti acquisiti, nei confronti di una varietà, nel quadro della presente Convenzione, prima della data in cui la denuncia prende effetto.

 

Art. 42. Lingue, funzioni del depositario.

     1. Il presente atto è firmato in un solo esemplare originale nelle lingue: francese, inglese e tedesca, il testo francese facente fede in caso di divergenza fra i testi. Il detto esemplare viene depositato presso il Segretario Generale.

     2. Il Segretario Generale trasmette due copie certificate conformi del presente Atto ai Governi degli Stati rappresentati alla Conferenza diplomatica che l'ha adottato, nonché al Governo di ogni altro Stato che ne faccia richiesta.

     3. Il Segretario Generale redige, previa consultazione dei Governi degli Stati interessati che erano rappresentati alla detta Conferenza, testi ufficiali nelle lingue araba, spagnola, italiana, giapponese olandese, nonché nelle altre lingue che il Consiglio potrà indicare.

     4. Il Segretario Generale fa registrare il presente atto presso il Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     5. Il Segretario Generale notifica ai Governi degli Stati dell'Unione e degli Stati che, senza essere membri dell'Unione, erano rappresentati alla Conferenza che ha adottato il presente Atto, le firme del presente Atto, il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni notifica ricevuta in virtù degli articoli: 34.2, 36.1 o 2, 37.1 o 3 o 41.2 e ogni dichiarazione fatta in virtù dell'Art. 31.1.


[1] Abrogata dall’art. 32 del D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455 con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso art. 32 del D.Lgs. 455/1998, e dall’art. 246 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

[2] Traduzione non ufficiale.