§ 5.4.18 - Legge Regionale 4 dicembre 1973, n. 27.
Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 in conseguenza del finanziamento dei centri di assistenza tecnica agricola.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:04/12/1973
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973  è iscritto, al Cap. 21/ter "Assegnazione di fondi da parte della Cassa per il Mezzogiorno per la [...]
Art. 2.      Nello stato di previsione dell'uscita del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, per effetto della variazione in aumento di cui al precedente articolo, è iscritto al Cap. 166/bis [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 5.4.18 - Legge Regionale 4 dicembre 1973, n. 27. [1]

Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 in conseguenza del finanziamento dei centri di assistenza tecnica agricola.

(B.U. n. 33 del 22 dicembre 1973).

 

Art. 1.

     Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973  è iscritto, al Cap. 21/ter "Assegnazione di fondi da parte della Cassa per il Mezzogiorno per la prosecuzione dell'attività dei Centri di Assistenza Tecnica Agricola al 31 dicembre 1973" il fondo di L. 174.606.000.

     Per effetto di tale variazione, l'ammontare complessivo dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1973, viene fissato in L. 13.499.844.747.

 

     Art. 2.

     Nello stato di previsione dell'uscita del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, per effetto della variazione in aumento di cui al precedente articolo, è iscritto al Cap. 166/bis la somma di L. 174.606.000 per "Fondo per il finanziamento dell'attività dei Centri di Assistenza Tecnica Agricola".

     Per effetto di tale variazione, l'ammontare complessivo dello stato di previsione dell'uscita per l'esercizio finanziario 1973, viene fissato in L. 13.499.844.747.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.