§ 5.4.16 - Legge Regionale 29 novembre 1973, n. 25.
Variazione al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 a seguito del riparto del fondo nazionale ospedaliero.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:29/11/1973
Numero:25


Sommario
Art. 1.      Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 è iscritto, al Cap. 10 "Assegnazione quote fondo nazionale ospedaliero" un ulteriore importo di L. [...]
Art. 2.      Nello stato di previsione dell'uscita del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è iscritto al Cap. 246 "Assegnazione quota fondo nazionale ospedaliero" un ulteriore importo di L. [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 5.4.16 - Legge Regionale 29 novembre 1973, n. 25. [1]

Variazione al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 a seguito del riparto del fondo nazionale ospedaliero.

(B.U. n. 33 del 22 dicembre 1973).

 

Art. 1.

     Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 è iscritto, al Cap. 10 "Assegnazione quote fondo nazionale ospedaliero" un ulteriore importo di L. 180.003.000.

     Per effetto di tale variazione, l'ammontare complessivo dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1972, viene fissato in L. 6.248.325.035.

 

     Art. 2.

     Nello stato di previsione dell'uscita del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è iscritto al Cap. 246 "Assegnazione quota fondo nazionale ospedaliero" un ulteriore importo di L. 180.003.000.

     Per effetto di tale variazione, l'ammontare complessivo dello stato di previsione dell'uscita per l'esercizio finanziario 1972 viene fissato in L. 6.248.325.035.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.