§ 5.4.6 - Legge Regionale 20 dicembre 1972, n. 21.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio per l'anno finanziario 1973.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:20/12/1972
Numero:21


Sommario
Art. 1.      La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge e non oltre il 30 aprile 1973, il Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1973, [...]
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 5.4.6 - Legge Regionale 20 dicembre 1972, n. 21. [1]

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio per l'anno finanziario 1973.

(B.U. n. 2 del 15 gennaio 1973).

 

Art. 1.

     La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge e non oltre il 30 aprile 1973, il Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1973, secondo lo stato di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alla Presidenza del Consiglio Regionale l'11 dicembre 1972. [2]

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della Legge Regionale 5 febbraio 1973, n. 1.