§ 5.1.19 - L.R. 21 settembre 2009, n. 24.
Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1, recante: "Legge finanziaria regionale 2009".


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 contabilità
Data:21/09/2009
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 5.1.19 - L.R. 21 settembre 2009, n. 24.

Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1, recante: "Legge finanziaria regionale 2009".

(B.U. 1 ottobre 2009, n. 23)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1)

1. All'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

 

 

"11. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 10 nonché quelli già selezionati per il Molise ed iscritti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge, alla unità previsionale di base n. 100 "Intese istituzionali di programma Coordinamento Fondi Aree Sottoutilizzate", e, nel contempo, di non gravare sul bilancio regionale nei casi in cui lo Stato definanzi uno o più interventi, la Regione Molise garantisce la copertura finanziaria in regime di propria anticipazione sul Fondo Aree Sottoutilizzate solo e sempre che la stazione appaltante (soggetto attuatore) assuma l'impegno giuridicamente vincolante, realizzi e completi l'opera fino a renderla funzionale, nel rispetto dei tempi stabiliti dal CIPE nelle proprie delibere di finanziamento e della vigente normativa sulla contabilità di Stato. Pertanto, tutte le sanzioni comminate alla Regione Molise, in applicazione della normativa dello Stato, a causa del mancato rispetto della tempistica CIPE per l'utilizzo delle risorse FAS, saranno trasferite ai soggetti attuatori inadempienti tramite immediato disimpegno sul relativo capitolo di bilancio regionale ed eventuale recupero, su decisione della Giunta regionale, delle risorse erogate in regime di anticipazione e non rimborsabili da parte dello Stato. Per gli interventi di programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) di cui al comma 10 relativi al periodo 2007/2013, l'impegno giuridicamente vincolante è la stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria.";

 

b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

 

"12. Relativamente agli interventi finanziati con risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate, dei fondi dell'Unione europea e fondi regionali, ad amministrazioni aggiudicatrici, Regione Molise compresa, così come definite all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, le economie, a qualsiasi titolo maturate nell'attuazione di affidamenti di lavori, servizi e forniture, quali riduzioni di attività, ribassi d'asta, salvo l'utilizzo di parte di essi nel limite previsto dall'articolo 132, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, secondo la procedura fissata con l'articolo 86, comma 3, della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, rettifiche a collaudo o stato finale, accertate a seguito di ogni segmento procedurale, torneranno con immediatezza nelle disponibilità del bilancio regionale con le modalità stabilite al comma 13.";

 

c) il comma 17 è abrogato.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.