§ 4.7.2 - Legge Regionale 12 gennaio 1981, n. 4.
Riordino dei Servizi Veterinari nelle Unità Locali a norma dell'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.7 veterinaria
Data:12/01/1981
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Principi e finalità.
Art. 2.  Ambiti territoriali.
Art. 3.  Attribuzioni del servizio e sua articolazione.
Art. 4.  Competenze del distretto in materia di attività veterinaria.
Art. 5.  Presidi e servizi multizonali.
Art. 6.  Rapporti con istituti zooprofilattici.
Art. 7.  Personale.
Art. 8.  Responsabile del Servizio
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.  Attività ispettiva di vigilanza e controllo.
Art. 12.  Attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale in materia veterinaria.
Art. 13.  Competenze della Regione.
Art. 14.  Norma transitoria.
Art. 15.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.7.2 - Legge Regionale 12 gennaio 1981, n. 4.

Riordino dei Servizi Veterinari nelle Unità Locali a norma dell'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(B.U. n. 1 del 16 gennaio 1981).

 

Art. 1. Principi e finalità.

     La presente legge disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Servizio Veterinario nell'ambito delle Unità Locali a norma del Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinari a e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici dei veterinari provinciali e dagli uffici veterinari comunali e consorziali di cui all'art. 3 del Decreto Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264.

 

     Art. 2. Ambiti territoriali. [1]

 

     Art. 3. Attribuzioni del servizio e sua articolazione. [1]a

     (Omissis) [1]b

     Il Servizio Veterinario dell'Unità Locale si articola nei seguenti settori a ciascuno dei quali è preposto un dipendente di UL avente la posizione funzionale di Veterinario Dirigente; il Comitato di Gestione attribuisce ad uno dei veterinari dirigenti la responsabilità del servizio in base ai criteri contenuti nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761:

     a) settore funzionale di sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali:

     - per la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria

     - per i programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonosico e zoosanitario e relativi servizi diagnostici, accertamenti e certificazioni

     - per la vigilanza sulla fecondazione artificiale e sulla riproduzione degli animali

     - per l'assistenza e la vigilanza zooiatrica

     - per l'osservanza epidemiologica

     - per la propaganda igienico-sanitaria e dell'informazione scientifica

     - per la vigilanza preventiva permanente sugli impianti e concentramenti animali sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale

     - per l'igiene di ricoveri animali anche in rapporto all'ambiente

     - per la riproduzione degli animali

     - per la vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento

     - per l'educazione e la propaganda veterinaria

     - per l'osservanza epidemiologica

     - per le attività riguardanti il coordinamento nell'attuazione dei programmi per la prevenzione e cura dell'ipofertilità e della sterilità

     - per il coordinamento sull'esecuzione dei Piani di profilassi delle malattie degli animali gestiti da Associazioni o Enti privati

     - per il coordinamento nell'attuazione dei programmi rivolti al miglioramento igienico-sanitario ai fini dell'incremento della produzione del latte e delle altre produzioni zootecniche

     b) settore funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale

     - per l'ispezione e la vigilanza veterinaria delle carni, del latte delle uova, dei prodotti ittici e del miele e rispettivi derivati, nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione e relativi accertamenti e certificazioni

     - per la vigilanza sulla produzione, distribuzione e sull'impiego dei mangimi e degli integratori

     - per la vigilanza ed il controllo sull'impiego dei farmaci di uso veterinario

     - per l'osservanza epidemiologica

     - per l'educazione sanitaria.

 

     Art. 4. Competenze del distretto in materia di attività veterinaria.

     In ogni distretto sono assicurate, anche attraverso modalità organizzative interdistrettuali di cui al precedente art. 2, le prestazioni inerenti:

     1) la profilassi delle malattie infettive, parassitarie e diffusive degli animali;

     2) la polizia veterinaria;

     3) la vigilanza sull'alimentazione e sull'impiego di farmaci per la zootecnica;

     4) l'ispezione e la vigilanza sugli allevamenti, sui macelli e sui mercati ittici;

     5) il controllo e la vigilanza sull'igiene della produzione, trasformazione, conservazione e vendita di prodotti di origine animale, sulle mense e cucine collettive, sulla ristorazione commerciale e sulle refezioni che utilizzano alimenti di origine animale o composti prevalentemente da prodotti di origine animale;

     6) l'assistenza zooiatrica e la vigilanza sull'assistenza stessa, quando svolta da strutture ed operatori privati;

     7) la vigilanza sulla fecondazione artificiale e sulla riproduzione animale;

     8) gli accertamenti e le certificazioni di competenza veterinaria.

 

     Art. 5. Presidi e servizi multizonali.

     Nella istituzione dei presidi e servizi multizonali si deve avere riguardo, in particolare, alle seguenti attività del Servizio Veterinario:

     - la profilassi antirabbica e dell'idatidosi;

     - disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei ricoveri animali, dei pascoli e degli ambienti soggetti a vigilanza veterinaria, in esecuzione di piani a carattere nazionale e regionale di risanamento;

     - prevenzione e lotta contro le malattie esotiche: campi quarantenari, impianti per la raccolta e la distruzione di animali infetti o sospetti di infezione;

     - impianti di raccolta e risanamento di rifiuti destinati alla alimentazione degli animali;

     - servizi di assistenza specialistica nei settori di competenza veterinaria con particolare riferimento alla prevenzione ed alla cura della sterilità ed alla fecondazione artificiale;

     - il controllo della radioattività ambientale e degli alimenti.

     Il Servizio Veterinario si avvale dei laboratori multizonali delle Unità Locali e dell'Istituto Zooprofilattico di cui al successivo art. 6.

 

     Art. 6. Rapporti con istituti zooprofilattici.

     L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" è struttura pluriregionale al servizio anche del Molise e delle sue Unità Locali.

     Detto Istituto conserva la propria natura giuridica in conformità a quanto disposto con leggi regionali n. 1 e n. 2 del 4 gennaio 1979.

     L'Istituto Zooprofilattico, ivi comprese le sue sezioni diagnostiche provinciali, presta la propria collaborazione al Servizio Veterinario dell'Unità Locale e ai servizi e presidi multizonali per quanto concerne la prevenzione e la diagnosi delle malattie infettive e infestive degli animali, con particolare riferimento alle zoonosi, nonchè per l'igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi per l'alimentazione del bestiame.

     Al fine di assicurare un costante controllo dello stato di sanità animale nonchè del controllo igienico-sanitario degli alimenti di origine animale e dei mangimi, per la conseguente attività di programmazione da parte della Regione, viene utilizzato il Centro Epidemiologico esistente presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" [2].

 

     Art. 7. Personale.

     [3]

 

     Art. 8. Responsabile del Servizio [4].

     Il responsabile del Servizio Veterinario della Unità Locale è preposto al coordinamento dei settori e delle attività dei presidi e servizi multizonali nelle materie di competenza.

     Il responsabile del Servizio, in particolare:

     a) propone, nei casi di urgenza, al sindaco competente per territorio l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 12 ed eventualmente procede ad interventi temporanei di ordine tecnico- professionale;

     b) emana gli atti di ordinaria amministrazione all'interno del Servizio;

     c) predispone, di concerto con i responsabili dei settori, i piani di lavoro dei settori stessi e ne verifica lo stato di attuazione;

     d) dispone per il migliore impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate al Servizio;

     e) concorre con gli altri responsabili dei Servizi all'elaborazione e verifica dei programmi di attività dell'Unità Locale;

     f) informa il responsabile del Servizio igiene pubblica ed è da questi informato dei casi di malattia degli animali trasmissibili all'uomo e viceversa.

     Il veterinario provinciale ed il veterinario comunale o consorziale, presidenti o componenti di commissioni, comitati o collegi, sono sostituiti dal responsabile del Servizio veterinario dell'Unità Locale competente per materia e per territorio o, per sua delega, da altro veterinario dello stesso servizio.

 

     Art. 9. [5]

     In ciascun ambito territoriale, distrettuale o inter distrettuale, le UL, nel rispetto delle posizioni funzionali già determinate dal DPFI n. 761 del 20 dicembre 1979, assicurano lo svolgimento delle attività veterinarie comprendenti anche gli accertamenti tecnico-sanitari richiesti in base alle vigenti disposizioni per il rilascio dei pareri, nullaosta, certificazioni, attestazioni e proposte di contenuto tecnico sull'adozione di provvedimenti riguardanti la materia veterinaria.

 

     Art. 10. [6]

 

     Art. 11. Attività ispettiva di vigilanza e controllo. [7]

     L'attività ispettiva di vigilanza e di controllo è diretta per ciascuno dei settori di cui all'art. 3, 2° comma della presente legge dal rispettivo Veterinario dirigente, che si avvale del personale posto alle proprie dipendenze o di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

     Il personale di cui al comma precedente nell'esercizio delle funzioni di polizia, vigilanza e di ispezione svolge le funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221 del Codice di procedura penale.

 

     Art. 12. Attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale in materia veterinaria.

     I sindaci esercitano tutte le funzioni in materia veterinaria che loro competono quali autorità sanitarie locali, in qualità di ufficiali governativi, ai sensi dell'art. 13, 2° comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Per l'esercizio di tali funzioni i sindaci si avvalgono dei Servizi e presidi della competente Unità Locale e provvedono, inoltre, all'emanazione, limitatamente al territorio di competenza, di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria.

 

     Art. 13. Competenze della Regione.

     Restano di competenza della Regione:

     - la programmazione, il coordinamento e la verifica delle funzioni di competenza veterinaria sulla base delle leggi nazionali e regionali e delle direttive programmatiche impartite;

     - i necessari collegamenti con tutte le amministrazioni sanitarie nazionali ed internazionali;

     - la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici relativi alla materia;

     - l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia veterinaria quando sono richieste da situazioni interessanti più Comuni;

     - la fissazione delle tariffe, stabilite dalla Giunta Regionale all'inizio di ogni anno, per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria espletati a favore di privati dai Servizi, presidi e uffici dell'Unità Locale.

     L'attività istruttoria, tecnica e amministrativa nelle materie indicate nel presente articolo è espletata dagli uffici dei competenti Assessorati Regionali, i quali si avvalgono dei Servizi e dei presidi delle Unità Locali, di concerto con i Comuni interessati.

 

     Art. 14. Norma transitoria.

     Sino a quando non entreranno in funzione le strutture veterinarie delle Unità Locali previste dalla legge regionale 16 maggio 1980, n. 15, e comunque non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni dalla stessa regolamentate continueranno ad essere svolte dagli uffici e Servizi che attualmente le esercitano.

 

     Art. 15. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 14 maggio 1997, n. 11.

[1]1a Articolo così integralmente sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 settembre 1984, n. 24.

[1]1b Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 14 maggio 1997, n. 11.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 5 settembre 1984, n. 24.

[3] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 5 settembre 1984, n. 24.

[4] Rubrica così modificata, con la soppressione dell'espressione "Veterinario dirigente", dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1984, n. 24.

[5] L'art. 5 della L.R. 5 settembre 1984, n. 24, sostituisce con questo unico articolo gli originari articoli 9 e 10 della presente legge.

[6] L'art. 5 della L.R. 5 settembre 1984, n. 24, ha sostituito gli originari articoli 9 e 10 con il testo del solo articolo 9.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 5 settembre 1984, n. 24.