§ 4.5.1 - Legge Regionale 27 dicembre 1977, n. 53.
Contributo in conto capitale all'Amministrazione Provinciale di Campobasso nelle spese di riattamento dell'edificio ex archivio di Stato [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.5 musei e biblioteche
Data:27/12/1977
Numero:53


Sommario
Art. 1.      E' concesso all'Amministrazione Provinciale di Campobasso un contributo in conto capitale di L. 150.000.000 (centocinquantamilioni) nelle spese di riattamento dell'edificio ex Archivio di Stato [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 4.5.1 - Legge Regionale 27 dicembre 1977, n. 53. [1]

Contributo in conto capitale all'Amministrazione Provinciale di Campobasso nelle spese di riattamento dell'edificio ex archivio di Stato di Campobasso da destinare a sede di Museo di Campobasso.

(B.U. n. 24 del 31 dicembre 1977).

 

Art. 1.

     E' concesso all'Amministrazione Provinciale di Campobasso un contributo in conto capitale di L. 150.000.000 (centocinquantamilioni) nelle spese di riattamento dell'edificio ex Archivio di Stato di Campobasso da destinare a sede di Museo a Campobasso.

     All'erogazione del contributo provvederà la Giunta Regionale con proprio atto deliberativo.

     Nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1977 viene iscritto al Titolo II, Sezione III, Rubrica n. 8, il nuovo capitolo di bilancio n. 1037 "Contributo in conto capitale all'Amministrazione Provinciale di Campobasso nelle spese di riattamento dell'edificio ex Archivio di Stato di Campobasso da destinare a sede di Museo a Campobasso".

     Il nuovo capitolo di spesa è dotato di uno stanziamento di competenza di L. 150.000.000 e di una dotazione di cassa di pari importo, previa riduzione della previsione di competenza di L. 150.000.000 da apportarsi a carico del capitolo 2630 e una diminuzione di somma pari da apportarsi alla dotazione di cassa del capitolo 2595 "Fondo di riserva di cassa".

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.