§ 4.3.6 - Legge Regionale 21 maggio 1980, n. 18.
Interventi straordinari per la valorizzazione archeologica del territorio di Sepino.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.3 cultura e istruzione
Data:21/05/1980
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Nel quadro degli interventi regionali intesi a valorizzare il patrimonio archeologico di Altilia e ad ampliare il relativo Museo, la Regione concorre con le provvidenze di cui alla presente [...]
Art. 2.      La Giunta Regionale adotta disposizioni per l'attuazione della presente legge sentita la Commissione Consiliare competente, stabilendo le modalità per l'inoltro delle domande degli aventi [...]
Art. 3.      All'esame delle domande provvederà, in via istruttoria, apposita Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e così composta:
Art. 4.      Con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme delibera della Giunta stessa viene disposta l'erogazione dei contributi straordinari agli aventi diritto.
Art. 5.      Gli oneri derivanti dalla presente legge sono finanziati con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 4.3.6 - Legge Regionale 21 maggio 1980, n. 18. [1]

Interventi straordinari per la valorizzazione archeologica del territorio di Sepino.

(B.U. n. 11 del 31 maggio 1980).

 

Art. 1.

     Nel quadro degli interventi regionali intesi a valorizzare il patrimonio archeologico di Altilia e ad ampliare il relativo Museo, la Regione concorre con le provvidenze di cui alla presente legge a che la Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici ottenga la piena disponibilità dei beni compresi nel perimetro delle mura di Saepinum.

     A tal fine concede, a favore dei soggetti espropriati di beni compresi nella predetta area, un sussidio di sistemazione correlato al valore del bene espropriato, al reddito del nucleo familiare e al numero dei componenti dello stesso.

 

     Art. 2.

     La Giunta Regionale adotta disposizioni per l'attuazione della presente legge sentita la Commissione Consiliare competente, stabilendo le modalità per l'inoltro delle domande degli aventi diritto alle provvidenze di cui al precedente articolo 1 nonchè la documentazione da esibire.

 

     Art. 3.

     All'esame delle domande provvederà, in via istruttoria, apposita Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e così composta:

     - dall'Assessore Regionale all'Agricoltura e Foreste o da un suo delegato-Presidente;

     - dal responsabile del settore Agricoltura e Bonifica;

     - dal responsabile del settore Lavori pubblici regionali e degli Enti locali.

     Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario avente qualifica non inferiore a Consigliere designato dall'Assessore Regionale all'Agricoltura e Foreste.

 

     Art. 4.

     Con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme delibera della Giunta stessa viene disposta l'erogazione dei contributi straordinari agli aventi diritto.

 

     Art. 5.

     Gli oneri derivanti dalla presente legge sono finanziati con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

     a) in aumento:

     Titolo II - Rubrica n. 12 - Settore 1 nuovo Capitolo n. 39800 "Indennità di prima sistemazione a favore degli espropriati della zona archeologica di Altilia in Comune di Sepino" con uno stanziamento di competenza e una dotazione di cassa di Lire 210.000.000;

     b) in diminuzione:

     Titolo II - Rubrica n. 12 - Settore 1 Capitolo 43010 "Contributi in conto capitale per la realizzazione di opere di distribuzione delle acque a carattere aziendale o interaziendale, comprese tutte le relative apparecchiature e attrezzature nonchè la sistemazione del terreno (legge regionale 5 settembre 1978, n. 24 art. 3 lett. a); art. 4 - 1° comma legge regionale 5 settembre 1978, n. 23) riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa - L. 210.000.000".

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.