§ 4.2.23 - Legge Regionale 28 febbraio 2001, n. 2.
Contributo finanziario una tantum alla Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Campobasso.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.2 assistenza sociale e beneficenza pubblica
Data:28/02/2001
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Obiettivi).
Art. 2.      1. Il contributo, di cui all'art. 1, viene erogato sulla base della dettagliata relazione sull'attività svolta e dei bilancio di previsione riferito all'anno 1999.
Art. 3.  (Norma finanziaria).
Art. 4.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.2.23 - Legge Regionale 28 febbraio 2001, n. 2. [1]

Contributo finanziario una tantum alla Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Campobasso.

(B.U. n. 7 del 16 marzo 2001).

 

Art. 1. (Obiettivi).

     1. La Regione Molise, al fine di sostenere la Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Campobasso - nell'espietamento delle molteplici attività istituzionali finalizzate all'assistenza e beneficenza delle fasce sociali più a rischio, con particolare attenzione alle nuove forme di povertà, che comportano costi notevolmente più elevati rispetto alle risorse consolidate, rinvenienti da fonti pubbliche e private, concede alla stessa un contributo straordinario, una tantum, pari a

     Lire 70.000.000

     (SETTANTAMILIONI).

 

     Art. 2.

     1. Il contributo, di cui all'art. 1, viene erogato sulla base della dettagliata relazione sull'attività svolta e dei bilancio di previsione riferito all'anno 1999.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con appositi stanziamenti previsti nelle leggi di bilancio.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.