§ 4.2.2 - Legge Regionale 27 agosto 1973, n. 19.
Contributo integrativo di natalità alle lavoratrici autonome.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.2 assistenza sociale e beneficenza pubblica
Data:27/08/1973
Numero:19


Sommario
Art. 1.      Ai soggetti beneficiari dell'assegno di cui all'art. 23 della legge 30.12.1971, n. 1204, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, la Regione corrisponde un eguale assegno [...]
Art. 2.      All'erogazione dell'assegno integrativo di cui all'art. 1 provvedono in unica soluzione le Casse Mutue Comunali di malattia dei Coltivatori Diretti, e le Casse Mutue Provinciali per gli [...]
Art. 3.      La Giunta Regionale provvederà, trimestralmente, con propria deliberazione, al pagamento in favore delle Casse Mutue delle somme da erogare ai sensi dei precedenti articoli, sulla base di elenco [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1973, mediante prelevamenti di una somma di lire venti milioni (L. 20.000.000) dal Cap. 153 [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 4.2.2 - Legge Regionale 27 agosto 1973, n. 19. [1]

Contributo integrativo di natalità alle lavoratrici autonome.

(B.U. n. 23 del 10 settembre 1973).

 

Art. 1.

     Ai soggetti beneficiari dell'assegno di cui all'art. 23 della legge 30.12.1971, n. 1204, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, la Regione corrisponde un eguale assegno integrativo di L. 50.000 a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     All'erogazione dell'assegno integrativo di cui all'art. 1 provvedono in unica soluzione le Casse Mutue Comunali di malattia dei Coltivatori Diretti, e le Casse Mutue Provinciali per gli Artigiani e per gli Esercenti le Attività Commerciali competenti per territorio, su domanda in carta semplice, che le interessate debbono presentare ai predetti Enti entro novanta giorni dalla data del parto o dell'aborto.

     Le Casse Mutue svolgeranno tale servizio senza aggravio alcuno per il bilancio della Regione, provvedendo d'ufficio all'accertamento dei requisiti per la corresponsione del contributo.

 

     Art. 3.

     La Giunta Regionale provvederà, trimestralmente, con propria deliberazione, al pagamento in favore delle Casse Mutue delle somme da erogare ai sensi dei precedenti articoli, sulla base di elenco presentato da detti Enti, dal quale risultino i nominativi delle beneficiarie e la data di erogazione degli assegni.

 

     Art. 4.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1973, mediante prelevamenti di una somma di lire venti milioni (L. 20.000.000) dal Cap. 153 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario medesimo.

     Per gli anni successivi, i fondi necessari, nei limiti delle disponibilità di bilancio, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio della Regione Molise.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.