§ 4.1.60 - Legge Regionale 14 maggio 1997, n. 12.
Norme sull'assetto programmatorio contabile, gestionale e di controllo delle Aziende Unità Sanitarie Locali (ASL) in attuazione del Decreto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:14/05/1997
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Strumenti della programmazione.
Art. 2.  Fonti di finanziamento delle ASL.
Art. 3.  Finanziamento dei servizi socio - assistenziali delegati dagli enti locali.
Art. 4.  Servizio di tesoreria.
Art. 5.  Relazione programmatica economico - finanziaria.
Art. 6.  Bilancio economico preventivo.
Art. 7.  Termine di approvazione.
Art. 8.  Metodica di budget.
Art. 9.  Documento di direttive.
Art. 10.  Budget generale.
Art. 11.  I budget delle strutture.
Art. 12.  Budget di centro di responsabilità.
Art. 13.  Approvazione dei budget.
Art. 14.  Controllo periodico e revisione del budget.
Art. 15.  Classificazione dei beni.
Art. 16.  Inventario generale del patrimonio.
Art. 17.  Contabilità economico - patrimoniale.
Art. 18.  Piano dei conti.
Art. 19.  Scritture contabili obbligatorie.
Art. 20.  Contabilità analitica.
Art. 21.  Bilancio di esercizio.
Art. 22.  Principi e criteri di redazione del bilancio di esercizio.
Art. 23.  Criteri di valutazione degli elementi del patrimonio.
Art. 24.  Criteri di ammortamento.
Art. 25.  Struttura del bilancio di esercizio.
Art. 26.  Relazione sulla gestione.
Art. 27.  Risultati economici di esercizio.
Art. 28.  Pubblicità del bilancio di esercizio.
Art. 29.  Controllo di gestione.
Art. 30.  La struttura organizzativa del controllo di gestione.
Art. 31.  Struttura tecnico-contabile del controllo di gestione.
Art. 32.  Processo di controllo di gestione.
Art. 33.  Controllo regionale.
Art. 34.  Visto regionale di congruità.
Art. 35.  Funzioni del Collegio dei Revisori.
Art. 36.  Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile.
Art. 37.  Vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale.
Art. 38.  Esame e valutazione del bilancio di esercizio.
Art. 39.  Espletamento delle funzioni e dei compiti del collegio dei revisori.
Art. 40.  Disciplina dell'attività contrattuale.
Art. 41.  Osservatorio Regionale sui Prezzi e sulle tecnologie.
Art. 42.  Contratti.
Art. 43.  Trattativa privata.
Art. 44.  Unioni d'acquisto ed altre forme di collaborazione.
Art. 45.  Assicurazione di responsabilità civile.
Art. 46.  Acquisti in economia.
Art. 47.  Casse economali.
Art. 48.  Regime transitorio.
Art. 49.  Supporti informatici.
Art. 50.  Valori degli elementi del patrimonio iniziale.
Art. 51.  Valutazione degli elementi patrimoniali per l'avvio della contabilità economico - patrimoniale.
Art. 52.  Norma transitoria.
Art. 53.  Abrogazioni.


§ 4.1.60 - Legge Regionale 14 maggio 1997, n. 12. [1]

Norme sull'assetto programmatorio contabile, gestionale e di controllo delle Aziende Unità Sanitarie Locali (ASL) in attuazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

(B.U. n. 10 del 16 maggio 1997).

 

TITOLO I

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO

 

Art. 1. Strumenti della programmazione.

     1. Le scelte di programmazione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (ASL) si fondano sul Piano Sanitario Nazionale, sul Piano socio - sanitario regionale e sugli altri atti di programmazione adottati dalla Regione attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 13 della legge regionale 13 gennaio 1995, n. 2 e successive integrazioni e modificazioni.

 

     Art. 2. Fonti di finanziamento delle ASL.

     1. Le fonti di finanziamento delle ASL sono costituite da:

     a) quote provenienti dalla ripartizione delle risorse regionali, in relazione a quanto previsto dalle lettere c) e d) art. 12 comma 3° legge regionale n. 2/95 e successive integrazioni e modificazioni;

     b) contributi e trasferimenti da amministrazioni statali, dalla Regione, dalle province, dai comuni, da altri enti del settore pubblico allargato, ivi comprese le risorse acquisite da contratti e convenzioni;

     c) ricavi e proventi diversi per servizi resi a pubbliche amministrazioni ed a privati, ivi compresi introiti derivanti dall'attività libero professionale, i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento, comprese le risorse acquisite da contratti e convenzioni;

     d) concorsi, recuperi e rimborsi spese, ivi comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute dai cittadini;

     e) ricavi e rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio;

     f) risultati economici positivi;

     g) speciali contributi della Regione per i fabbisogni derivanti da perdite dovute a eventi eccezionali non prevedibili e non altrimenti ripianabili;

     h) donazioni ed altri atti di liberalità.

     2. L'ASL, per il finanziamento di investimenti e previa autorizzazione regionale di cui al comma 3, può inoltre contrarre mutui o accedere ad altre forme di credito, di durata in ogni caso non superiore a dieci anni.

     3. L'autorizzazione regionale alla contrazione dei mutui o all'accensione di altre forme di credito può essere concessa fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi non superiore al quindici per cento del valore costituito dalla somma consolidata regionale delle poste dei bilanci economici annuale delle ASL al netto della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla Regione.

     4. L'ASL può attivare anticipazioni bancarie con l'istituto di credito a cui è affidato il servizio di cassa nella misura massima dei crediti risultanti nello stato patrimoniale dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque per un importo non superiore a un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro.

 

     Art. 3. Finanziamento dei servizi socio - assistenziali delegati dagli enti locali.

     1. Gli oneri per la realizzazione di servizi socio - assistenziali delegati dagli enti locali sono a totale carico di tali enti e subordinati alla effettiva acquisizione delle disponibilità finanziarie.

     2. L'ASL allo scopo di assicurare il pareggio nella gestione dei servizi socio-assistenziali delegati, deve stipulare con l'ente delegante una convenzione che:

     a) stabilisca in modo puntuale le clausole che regolano contenuti, quantità e modalità di svolgimento dei servizi da realizzare;

     b) richiami gli estremi della delibera dell'ente locale delegante con la quale l'ente medesimo assume impegno definitivo per l'importo totale previsto dalla convenzione stessa;

     c) impegni l'ente locale delegante a definite scadenze nei pagamenti.

 

     Art. 4. Servizio di tesoreria.

     1. Il servizio di tesoreria dell'ASL è affidato, con apposita convenzione ad un Istituto di Credito che curerà i rapporti con le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, in riferimento alle disposizioni riguardanti la tesoreria unica.

     2. Il direttore generale, con proprio atto, deve definire le specifiche modalità e procedure dei pagamenti dell'ASL e individuare i soggetti autorizzati a disporre i pagamenti stessi.

 

TITOLO II

BILANCI

 

     Art. 5. Relazione programmatica economico - finanziaria.

     1. Il Bilancio di previsione pluriennale è elaborato con riferimento al progetto di piano attuativo e agli altri strumenti della programmazione adottati dall'ASL e ne rappresenta la traduzione in termini economici, finanziari e patrimoniali, per la durata di tre anni, della programmazione aziendale.

     2. Il Bilancio di previsione pluriennale è annualmente aggiornato a scorrimento e comprende in modo prospettico le seguenti parti:

     a) parte economica;

     b) parte finanziaria;

     c) parte patrimoniale.

     3. Il contenuto di ogni singola parte prospettica viene rappresentato secondo uno schema obbligatorio fornito dalla Giunta Regionale, in modo da consentire la rappresentazione degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali, in analogia ai contenuti del bilancio economico preventivo e del progetto di piano attuativo.

 

     Art. 6. Bilancio economico preventivo.

     1. A parziale modifica del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 2/95 viene introdotto fra gli strumenti di programmazione sanitaria locale il bilancio economico preventivo. Tale strumento dà dimostrazione, con maggior grado di analisi rispetto alla relazione programmatica, del previsto risultato economico complessivo finale dell'ASL per l'anno considerato, e deve essere articolato in base alle fondamentali strutture dell'Azienda con separata evidenza, in presenza di delega, dei servizi sociali.

     2. Il bilancio economico preventivo deve essere formulato secondo lo schema predisposto con decreto interministeriale Ministero del Tesoro - Ministero della Sanità del 20 ottobre 1994 (G. U. n. 120 del 25 maggio 1995) previsto per il bilancio di esercizio, ed è corredato da una relazione del direttore generale.

 

     Art. 7. Termine di approvazione.

     1. Il Bilancio di previsione pluriennale e il Bilancio economico preventivo sono approvati dal direttore generale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i documenti di bilancio si riferiscono, e trasmessi alla Giunta Regionale.

 

TITOLO III

BUDGET

 

     Art. 8. Metodica di budget.

     1. Allo scopo di pervenire, su arco annuale e con sistematico riferimento alle scelte della programmazione, alla formulazione di articolate e puntuali previsioni relativamente ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare, ai fattori operativi da utilizzare, alle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare, agli investimenti da completare è obbligatoria l'adozione della metodica di budget.

     2. La metodica di budget si sviluppa secondo una struttura che comprende:

     a) il documento di direttive;

     b) il budget generale per livelli assistenziali;

     c) il budget delle strutture;

     d) il budget di centro di responsabilità.

 

     Art. 9. Documento di direttive.

     1. Il documento di direttive è formulato allo scopo di realizzare il raccordo sistematico tra gli strumenti della programmazione e i budget.

     2. Il documento di direttive è elaborato dal direttore generale in aderenza ai contenuti e alle scelte dei piani, programmi e progetti adottati e indica obiettivi, linee guida, criteri, vincoli e parametri per la formulazione dei budget.

 

     Art. 10. Budget generale.

     1. Il budget generale per livelli assistenziali riguarda l'intera attività dell'ASL e si articola nelle seguenti parti:

     a) il budget economico, che indica in analisi le attività ed i costi; la rappresentazione dei costi deve consentire l'evidenza delle fondamentali classi di fattori operativi;

     b) il budget finanziario che indica in analisi i flussi di entrata e di spesa;

     c ) il budget patrimoniale che indica in analisi le fonti di finanziamento e gli impieghi, in modo tale da consentire anche la separata evidenza della gestione corrente e della gestione degli investimenti.

     2. Il budget generale costituisce allegato necessario del bilancio economico preventivo.

 

     Art. 11. I budget delle strutture.

     1. I budget delle strutture sono formulati con riguardo alle fondamentali strutture dell'ASL.

     2. I budget delle strutture sono articolati e strutturati in modo analogo al budget generale.

 

     Art. 12. Budget di centro di responsabilità.

     1. I budget di centro di responsabilità sono formulati con riguardo alle unità organizzative inserite nel piano dei centri di responsabilità.

     2. I budget di centro di responsabilità sono articolati e strutturati in modo da consentire la rappresentazione degli aspetti economici, rendendo inoltre possibile l'attribuzione della responsabilità di gestione e di risultato mediante l'individuazione dei risultati da conseguire, delle attività da svolgere e delle risorse assegnate.

 

     Art. 13. Approvazione dei budget.

     1. Il direttore generale entro lo stesso termine stabilito per l'approvazione del bilancio economico preventivo approva il budget generale ed i connessi budget di centro di responsabilità ed i budget delle fondamentali strutture.

 

     Art. 14. Controllo periodico e revisione del budget.

     1. Il budget generale, i budget di centro di responsabilità e i budget delle fondamentali strutture sono sottoposti, con cadenza trimestrale ed entro venti giorni dalla scadenza del mese di riferimento, alla verifica dello stato di avanzamento con lo scopo di porre in evidenza, rispetto ai dati di budget, gli eventuali scostamenti già intervenuti e gli elementi che possono determinare scostamenti nel prosieguo della gestione.

     2. Entro la fine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre deve essere inviata alla Giunta Regionale una relazione sullo stato di avanzamento del budget generale, che oltre a porre in evidenza gli scostamenti rispetto ai dati di budget e gli elementi che possono determinare scostamenti nel prosieguo della gestione, opera una proiezione della situazione finanziaria e del risultato economico finale secondo uno schema fornito dalla Giunta Regionale.

     3. A seguito dei controlli periodici trimestrali, il direttore generale, qualora ne ravvisi l'opportunità e, in ogni caso, a fronte di situazioni di previsto squilibrio finanziario ed economico, procede alla revisione del budget generale, dandone comunicazione alla Giunta Regionale.

     4. Qualora dalle verifiche di cui al comma 1 emergessero elementi di possibile squilibrio finanziario ed economico, e in ogni caso, con riferimento alle relazioni trimestrali e alle revisioni del budget, il collegio dei revisori deve formulare una relazione con le proprie osservazioni da trasmettere alla Giunta Regionale entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento mensile o trimestrale.

 

TITOLO IV

PATRIMONIO

 

     Art. 15. Classificazione dei beni.

     1. I beni appartenenti all'ASL sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.

     2. Sono beni patrimoniali indisponibili i beni tali per speciale regime giuridico e i beni strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ASL.

     3. I beni patrimoniali diversi da quelli indicati nel comma 2 rientrano nel patrimonio disponibile.

     4. Il direttore generale provvede alla classificazione dei beni secondo le disposizioni dei commi precedenti in relazione all'effettiva utilizzazione dei beni stessi.

 

     Art. 16. Inventario generale del patrimonio.

     1. L'inventario generale del patrimonio deve redigersi con riferimento all'avvio dell'attività dell'ASL e viene successivamente aggiornato ogni anno. L'inventario deve contenere l'indicazione analitica e la valutazione delle attività e delle passività che compongono il patrimonio dell'A.S.L.

     2. L'inventario generale del patrimonio è predisposto secondo le prescrizioni del Codice Civile.

 

TITOLO V

CONTABILITA'

 

     Art. 17. Contabilità economico - patrimoniale.

     1. L'ASL adotta la contabilità economico-patrimoniale con lo scopo di determinare il risultato economico d'esercizio e il patrimonio di funzionamento.

     2. La contabilità economico-patrimoniale rileva i valori relativi ai costi, ai ricavi e ai proventi imputabili alla competenza economica dell'esercizio e i connessi valori che misurano la consistenza e le variazioni degli elementi attivi e passivi del patrimonio.

     3. Integrano la contabilità economico-patrimoniale le rilevazioni corrispondenti al sistema dei rischi, al sistema degli impegni e ai sistemi dei beni di terzi e dei beni presso terzi.

 

     Art. 18. Piano dei conti.

     1. I valori relativi ai costi, ai ricavi, ai proventi e ai componenti patrimoniali sono classificati in conti, in base al piano dei conti predisposto dalla Giunta Regionale.

     2. L'ASL deve altresì tenere le altre scritture contabili previste dalle leggi.

     3. Con riguardo ai criteri ed alle modalità di tenuta e di conservazione delle scritture obbligatorie di cui al comma 1 si applicano in quanto compatibili le disposizioni del Codice Civile.

 

     Art. 19. Scritture contabili obbligatorie.

     1. L'ASL deve tenere le seguenti scritture obbligatorie:

     a) libro giornale;

     b) libro degli inventari;

     c) libro degli atti del direttore generale;

     d) libro delle adunanze e dei verbali del collegio dei revisori.

     2. L'ASL deve altresì tenere le altre scritture contabili previste dalle leggi.

     3. Con riguardo ai criteri ed alle modalità di tenuta e di conservazione delle scritture obbligatorie di cui al comma 1 si applicano in quanto compatibili le disposizioni del Codice Civile.

 

     Art. 20. Contabilità analitica.

     1. L'ASL applica la contabilità analitica con lo scopo di attuare, attraverso operazioni di classificazione, localizzazione e imputazione, raggruppamenti di valori economici articolati sulla base delle caratteristiche dei processi produttivi ed erogativi.

     2. La contabilità analitica elabora i valori relativi ai costi di produzione e di erogazione, ai ricavi, ai proventi, ai prezzi interni con riferimento a individuati oggetti di rilevazione. Gli oggetti di rilevazione sono rappresentati:

     a) dai centri di costo riferiti alle aree di attività corrispondenti ai livelli assistenziali previsti nel Piano sanitario nazionale;

     b) dai centri di responsabilità.

     3. I dati di base contabili ed extracontabili per l'alimentazione della contabilità analitica sono tratti dal sistema informativo dell'ASL e in particolare dalla contabilità economico-patrimoniale in modo da consentire la rilevazione dei flussi informativi richiesti sia dalla Regione, sia dai Ministeri della Sanità e del Tesoro.

 

TITOLO VI

BILANCIO DI ESERCIZIO

 

     Art. 21. Bilancio di esercizio.

     1. Il bilancio di esercizio deve rappresentare con chiarezza, in modo veritiero e corretto, il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ASL. Il bilancio di esercizio deve essere articolato secondo le strutture fondamentali dell'ASL con separata evidenza dei servizi sociali.

     2. Se, in casi eccezionali, i dati e le informazioni contenuti nel bilancio di esercizio, a norma degli articoli seguenti, non consentono in modo adeguato la rappresentazione veritiera e corretta o la rendono insufficiente si devono fornire i dati e le informazioni alternativi o complementari nella nota integrativa. La nota integrativa deve illustrare l'influenza dei dati e delle informazioni alternativi o complementari sulla rappresentazione del risultato economico e della situazione patrimoniale e finanziaria. I dati e le informazioni alternativi o complementari devono formare oggetto di un punto specifico della relazione del collegio dei revisori al bilancio di esercizio.

     3. Il bilancio di esercizio è approvato dal direttore generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è trasmesso entro dieci giorni alla Giunta Regionale corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del collegio dei revisori. Nello stesso termine il bilancio di esercizio è trasmesso alla conferenza dei sindaci.

 

     Art. 22. Principi e criteri di redazione del bilancio di esercizio.

     1. Nella redazione del bilancio di esercizio devono essere osservati i seguenti principi:

     a) la valutazione delle poste deve essere fatta secondo prudenza nella prospettiva della continuazione dell'attività;

     b) si deve tener conto dei ricavi, dei proventi e dei costi di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

     c) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

     d) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole poste devono essere valutati separatamente;

     e) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

     2. La modificazione dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro è consentita in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione del risultato economico e della situazione patrimoniale e finanziaria.

 

     Art. 23. Criteri di valutazione degli elementi del patrimonio.

     1. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto o di produzione si computano anche i costi accessori.

     2. I beni conservati in scorta sono valutati al costo di acquisto medio ponderato mensile.

     3. I diritti e i valori mobiliari, quando non rientrano nelle immobilizzazioni, sono valutati al costo d'acquisto o, se incorporati in titoli compresi nei listini ufficiali di borsa, alla quotazione media dell'ultimo trimestre.

     4. Per la valutazione delle altre poste di bilancio si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di criteri di valutazione.

     5. Gli elementi patrimoniali che, alla data della chiusura dell'esercizio risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i commi precedenti, devono essere iscritti a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

     6. La Giunta Regionale, al fine di assicurare l'omogeneità, il consolidamento e la confrontabilità dei bilanci delle ASL, può emanare specifiche disposizioni in tema di criteri di valutazione.

     7. Se speciali ragioni richiedono una deroga ai criteri di questo articolo, le singole deroghe devono essere indicate e giustificate nella nota integrativa e formare oggetto di un punto specifico della relazione del Collegio dei Revisori al bilancio di esercizio.

     8. Le ASL sono autorizzate a cedere i beni cancellati dall'inventario, in base alla normativa vigente per la loro dismissione, per iniziative nazionali ed internazionali di carattere umanitario e di cooperazione allo sviluppo.

     9. Per i fini di cui al comma 8 le organizzazioni regionali e locali di CARITAS, C.R.I. e UNICEF possono presentare richiesta alle ASL per l'utilizzazione dei beni. Possono altresì presentare istanza le organizzazioni non governative idonee ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operanti nel territorio regionale.

     10. La cessione del materiale avviene sulla base della presentazione, da parte dell'organismo richiedente, di una dichiarazione circa l'utilizzazione e la destinazione dello stesso. L'organismo richiedente, inoltre, segnala alla ASL l'avvenuta consegna del materiale all'Ente ricevente.

 

     Art. 24. Criteri di ammortamento.

     1. Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, strumentali all'esercizio dell'attività, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la residua possibilità di utilizzazione.

     2. Le quote di ammortamento sono calcolate applicando al costo dei beni omogenei i coefficienti base nel rispetto del gruppo n. 21 del Decreto Ministeriale 31 dicembre 1988, avendo riguardo al normale periodo di deterioramento e consumi. La Giunta Regionale individua più specifiche categorie di beni omogenei e stabilisce annualmente eventuali aumenti o diminuzioni dei coefficienti base di ammortamento.

     3. Eventuali deroghe all'applicazione del criterio di cui al comma 2 devono essere giustificate analiticamente nella nota integrativa e devono formare oggetto di un punto specifico della relazione del Collegio dei Revisori al bilancio di esercizio.

 

     Art. 25. Struttura del bilancio di esercizio.

     1. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

     Il bilancio di esercizio verrà articolato sulla base dello schema di bilancio previsto dal D. M. 20 ottobre 1994 e in base alle direttive delle linee guida per il bilancio delle ASL emanate in data 6 giugno 1995 dal Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero della Sanità.

     2. La nota integrativa deve essere redatta in conformità ai contenuti disciplinati dal Codice civile.

 

     Art. 26. Relazione sulla gestione.

     1. Il bilancio di esercizio deve essere corredato da una relazione del direttore generale sulla situazione dell'ASL che in particolare evidenzi:

     a) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio economico preventivo;

     b) una sintesi dei risultati della gestione, in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di responsabilità, elaborata secondo lo schema obbligatorio adottato dalla Giunta regionale.

     2. Nel caso che il bilancio dimostri una perdita di esercizio, nella relazione sulla gestione deve essere data separata evidenza all'analisi delle specifiche cause del risultato negativo.

 

     Art. 27. Risultati economici di esercizio.

     1. L'eventuale risultato economico positivo di esercizio è destinato in via prioritaria ad investimenti; può essere inoltre destinato, attraverso contrattazione sindacale, all'incentivazione del personale legata ai risultati di budget o ad individuati progetti per il recupero di efficienza; altre destinazioni sono ammesse quando non alterino le prospettiche condizioni di equilibrio della gestione. L'eventuale parte non destinata di tale risultato è accantonata in un fondo di riserva.

     2. Nel caso di perdita, il direttore generale in accompagnamento al bilancio di esercizio deve formulare una separata proposta che indichi le modalità di copertura della perdita e le azioni per il riequilibrio della situazione economica. Tale proposta dovrà essere accompagnata dalle osservazioni del Collegio dei Revisori e formare oggetto di deliberazione del direttore generale.

 

     Art. 28. Pubblicità del bilancio di esercizio.

     1. Il bilancio di esercizio, unitamente alla sintesi dei risultati della gestione in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di responsabilità contenuti nella relazione sulla gestione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

TITOLO VII

CONTROLLO DI GESTIONE

 

     Art. 29. Controllo di gestione.

     1. L'ASL applica il controllo di gestione allo scopo di assicurare efficacia ed efficienza ai processi di acquisizione e di impiego delle risorse.

 

     Art. 30. La struttura organizzativa del controllo di gestione.

     1. La struttura organizzativa del controllo di gestione è costituita dall'insieme dei centri di responsabilità e dall'unità organizzativa preposta allo svolgimento del processo di controllo di gestione.

     2. I centri di responsabilità corrispondono ad unità operative alle quali sono assegnate, mediante la metodica di budget, determinate risorse per lo svolgimento di specifiche attività volte all'ottenimento di individuati risultati.

     3. Un'unità operativa è centro di responsabilità quando risponde alle seguenti caratteristiche:

     a) omogeneità delle attività svolte;

     b) significatività delle risorse impiegate;

     c) esistenza di uno specifico responsabile di gestione e di risultato.

     4. L'insieme dei centri di responsabilità costituisce il piano dei centri di responsabilità.

 

     Art. 31. Struttura tecnico-contabile del controllo di gestione.

     1. La struttura tecnico - contabile del controllo di gestione è costituita dall'insieme organizzato degli strumenti informativi che consentono la raccolta, l'analisi e la diffusione delle informazioni per lo svolgimento del processo di controllo di gestione.

     2. La struttura tecnico - contabile del controllo di gestione, oltre ad avvalersi dei dati e delle informazioni traibili dalla contabilità economico - patrimoniale, dalla contabilità analitica, dalla metodologia di budget e da altre parti del sistema informativo dell'ASL, si fonda sulla rilevazione analitica degli scostamenti. La rilevazione analitica degli scostamenti avviene per confronto tra dati di budget e dati consuntivi con riguardo ai volumi delle risorse complessivamente assorbite, ai singoli fattori operativi impiegati e ai risultati ottenuti.

 

     Art. 32. Processo di controllo di gestione.

     1. Il processo di controllo di gestione è attivato dal direttore generale che provvede con appositi atti a:

     a) individuare il piano dei centri di responsabilità economica ed il responsabile di ciascun centro;

     b) definire la struttura degli strumenti per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni;

     c) disciplinare le fasi del processo di controllo, individuando i soggetti che devono partecipare a ciascuna di esse;

     d) istituire i servizi di controllo interno o nucleo di valutazione e la loro composizione, così come previsto dall'art. 20 del decreto legislativo 29/1993 e successive integrazioni e modificazioni.

     2. Il servizio di controllo interno o nucleo di valutazione è preposto al processo di controllo di gestione e a tal fine:

     a) raccoglie i dati di gestione utilizzando la struttura tecnico - contabile del controllo di gestione;

     b) analizza i dati di gestione attraverso una serie di elaborazioni e di indicatori atti a valutare la significatività degli scostamenti, l'efficienza nell'impiego delle risorse e la produttività dei fattori operativi impiegati, nonchè la qualità dei servizi;

     c) redige i periodici rapporti di gestione sullo stato di avanzamento del budget;

     d) redige il rapporto annuale finale che attua il sistematico confronto fra i dati di budget e di consuntivo, in modo tale da porre in evidenza anche gli scostamenti nei costi, nei risultati e nei rendimenti a livello sia di centri di responsabilità, sia delle fondamentali strutture dell'ASL, come indicate per il bilancio economico di previsione.

     3. Il rapporto annuale finale deve essere trasmesso alla Giunta Regionale unitamente al bilancio di esercizio.

 

TITOLO VIII

CONTROLLO REGIONALE

 

     Art. 33. Controllo regionale.

     1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulle ASL procedendo in particolare all'effettuazione di verifiche delle attività svolte e della compatibilità di queste con gli indirizzi e gli obiettivi posti dai piani sanitari nazionale e regionale.

     2. Sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale ai sensi della legge 412/91 gli atti del direttore generale inerenti le seguenti materie:

     - bilancio di previsione triennale e sue variazioni;

     - bilancio economico e di previsione;

     - bilancio di esercizio;

     - copertura perdite di esercizio;

     - riequilibrio situazione economica;

     - disciplina rapporti con Università e IRCCS;

     - utilizzo risultato positivo di gestione;

     - regolamento di funzionamento;

     - determinazione della consistenza quantitativa e qualitativa complessiva del personale e sue variazioni;

     - ogni altro atto attribuito alla esclusiva competenza del direttore generale da leggi e regolamenti.

     3. Gli atti adottati dalla Giunta regionale nell'esercizio della funzione di cui al comma 2 non sono soggetti a controllo.

     4. Restano fermi i vincoli già previsti dalla vigente normativa che comportano la necessità di specifiche autorizzazioni regionali.

     5. Tutti gli atti delle ASL sono pubblicati mediante affissione all'albo per 10 (dieci) giorni consecutivi, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

     6. Gli atti di cui al comma 2 sono sottoposti al controllo della Giunta regionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 412/91 e vanno trasmessi alla stessa entro 15 giorni dalla loro adozione a pena di decadenza.

     Tali atti diventano esecutivi decorso il termine massimo di 40 giorni dal loro ricevimento, salvo che siano stati chiesti entro i primi 20 giorni chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine stabilito per l'esercizio di controllo decorre dalla data di ricevimento degli elementi richiesti. I chiarimenti possono essere richiesti una sola volta.

     7. I controlli sugli atti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 19 del D.P.R. 31 luglio 1980 n. 617 sono disciplinati dalle disposizioni statali vigenti.

     8. La Giunta regionale esercita, altresì, il controllo sull'attività dell'ASL mediante:

     a) l'apposizone del visto di congruità di cui all'art. 34;

     b) la continua attività anche ispettiva di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa;

     c) la risoluzione del contratto con il Direttore generale, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 502/92 e la contestuale sua sostituzione, qualora il Direttore generale non provveda, nei termini stabiliti e secondo le modalità prescritte dalla presente legge, all'adozione della relazione programmatica pluriennale e dei suoi aggiornamenti del bilancio economico preventivo, del budget generale e delle sue revisioni, del bilancio di esercizio e della proposta per la copertura della perdita e per il riequilibrio della situazione economica che accompagna il bilancio di esercizio.

 

     Art. 34. Visto regionale di congruità.

     1. Prima di essere approvati sono trasmessi alla Giunta Regionale per il visto di congruità:

     a) il bilancio di previsione pluriennale e i suoi aggiornamenti, il bilancio economico preventivo e il budget generale, entro il 20 novembre di ogni anno;

     b) la proposta per la copertura della perdita e per il riequilibrio della situazione economica entro lo stesso termine previsto per la trasmissione del bilancio di esercizio.

     2. Le proposte relative ai documenti di cui al comma 1, formalizzate con atto del direttore generale, sono trasmesse alla Giunta Regionale corredate dalle relazioni accompagnatorie prescritte per i documenti stessi.

 

TITOLO IX

COLLEGIO DEI REVISORI

 

     Art. 35. Funzioni del Collegio dei Revisori.

     1. Al Collegio dei Revisori spettano funzioni di:

     a) vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile;

     b) vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;

     c) esame e valutazione del bilancio di esercizio.

 

     Art. 36. Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile.

     1. Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile mediante verifiche infrannuali:

     a) dell'applicazione delle norme della presente legge;

     b) della regolare tenuta dei libri;

     c) dell'affidabilità della compiutezza e della correttezza delle procedure e delle scritture contabili;

     d) degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali;

     e) della regolarità formale dei singoli atti di gestione e di titoli di spesa seguendo criteri di controllo logico - sistematici.

     2. Il Collegio dei Revisori deve inoltre accertare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e verificare la regolarità delle operazioni dei servizi di cassa interna.

     3. Qualora per l'attività di verifica il collegio dei revisori utilizzi indagini campionarie, lo stesso deve adottare idonei criteri di campionamento al fine di assicurare significatività alle analisi compiute e comunque garantire la rotazione delle poste campionate.

     La descrizione dei criteri adottati deve risultare dal libro delle adunanze dei verbali del Collegio dei Revisori.

 

     Art. 37. Vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale.

     1. Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale.

     2. In particolare il Collegio dei Revisori:

     a) formula al direttore generale un parere preventivo sul bilancio di previsione pluriennale, sul bilancio economico preventivo, sul budget generale, nonchè sulle revisioni del budget generale.

     Il collegio può richiedere informazioni utili alla verifica della fondatezza delle previsioni contenute nei bilanci e nei documenti di budget. Il collegio redige inoltre proprie relazioni sul bilancio di previsione pluriennale e sul bilancio economico preventivo; tali relazioni sono trasmesse alla Giunta regionale negli stessi termini stabiliti per la trasmissione dei documenti ai quali si riferiscono;

     b) svolge i compiti previsti nell'ambito del controllo periodico e della revisione del budget di cui all'articolo 14.

     3. Il Collegio dei Revisori può formulare osservazioni e proposte al direttore generale affinchè adotti tutti i provvedimenti necessari a correggere gli andamenti negativi e a prevenire ulteriori squilibri ed esprime i pareri di competenza richiesti dal direttore generale.

 

     Art. 38. Esame e valutazione del bilancio di esercizio.

     1. Il collegio dei revisori formula al direttore generale un parere preventivo sul progetto di bilancio di esercizio nel quale esprime le proprie valutazioni e proposte con riguardo alla redazione del bilancio stesso.

     2. Il collegio dei revisori con riferimento al bilancio di esercizio deve esaminare e valutare in apposita relazione:

     a) l'andamento della gestione nel suo complesso ed i risultati conseguiti nell'esercizio, anche in rapporto al grado di realizzazione del budget;

     b) l'affidabilità, la compiutezza e la correttezza nella tenuta della contabilità e la corrispondenza fra i dati del bilancio e le risultanze delle scritture contabili;

     c) la coerenza e la corrispondenza dei contenuti del bilancio di esercizio ai principi e alle norme di cui agli articoli 22, 23 e 24.

 

     Art. 39. Espletamento delle funzioni e dei compiti del collegio dei revisori.

     1. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

     2. Il collegio dei revisori può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento delle operazioni e su determinati atti di gestione.

     3. Tutti i documenti e gli atti che devono essere sottoposti al collegio dei revisori per l'espressione di pareri e per la redazione delle relazioni previste dalla presente legge, devono essere trasmessi formalmente dal direttore generale al collegio stesso, onde consentire l'espletamento dei compiti del collegio.

     4. Gli accertamenti eseguiti devono risultare sul libro delle adunanze e dei verbali del collegio dei revisori.

     5. Qualora, nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni e dei propri compiti, il collegio dei revisori venga a conoscenza dell'esistenza di gravi irregolarità nella gestione ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al direttore generale e alla Giunta Regionale.

     6. L'ASL pone a disposizione del collegio dei revisori un luogo idoneo per la custodia della documentazione inerente alle funzioni svolte dal collegio stesso.

 

TITOLO X

CONTRATTI

 

     Art. 40. Disciplina dell'attività contrattuale.

     1. I contratti dell'ASL dai quali derivi un costo sono di regola preceduti da apposita gara secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

     2. I contratti devono avere termini e durata certi. In particolare, non possono contenere clausole di tacita proroga o tacita rinnovazione.

     3. I contratti hanno durata diversa in relazione all'oggetto ed alle condizioni di mercato.

     4. I contratti per le forniture di carattere ricorrente hanno, di regola, durata annuale, salva l'opportunità di una maggiore durata che, comunque, non potrà superare i nove anni.

     5. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza, da indicare nella delega a contrattare.

     6. Per i contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione è l'asta pubblica. Può tuttavia essere esperita la trattativa privata qualora si tratti di alienazione di materiale di risulta o fuori uso, il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, non sia superiore a lire 20 milioni.

     7. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata e al sistema in economia nei casi previsti dai successivi articoli.

     8. La Giunta Regionale puo prevedere livelli regionali di programmazione strategica, di aggregazione e di linee operative conseguenti, in materia di approvvigionamento di beni e servizi.

     9. Nell'ambito delle norme della presente legge, le modalità inerenti alla formazione e alla esecuzione dei contratti delle ASL, all'interno del processo di budget sono disciplinate dal regolamento della ASL.

 

     Art. 41. Osservatorio Regionale sui Prezzi e sulle tecnologie.

     1. La Giunta regionale, utilizzando le risultanze dell'attività dell'Osservatorio regionale sui prezzi, detta, con atto di indirizzo e coordinamento, i criteri cui le ASL devono attenersi in materia di acquisizione di beni e servizi ed approva il capitolato generale e i capitolati speciali - tipo per la esecuzione di lavori e per la fornitura di beni e servizi da adottarsi obbligatoriamente da parte delle AUSL, fatti salvi gli adeguamenti necessari in relazione alle peculiarità delle stesse.

     2. Le ASL effettuano l'esame di congruità dei prezzi e delle condizioni di fornitura sulla base dei dati dell'Osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie o con altri indicatori previsti dalla normativa vigente, tenuto conto degli elementi di specificità delle singole offerte.

 

     Art. 42. Contratti.

     1. Nell'ambito della programmazione degli acquisti, il direttore generale adotta apposito atto indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono a fondamento.

     2. Alla stipulazione dei contratti in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni del diritto comune o con ordine scritto, mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, provvede il direttore generale o un suo delegato.

 

     Art. 43. Trattativa privata.

     1. Il ricorso alla trattativa privata è consentito nei casi e secondo le modalità di cui alla normativa comunitaria e alle relative disposizioni di recepimento e/o attuazione.

     2. Per i contratti di importo inferiore alla soglia dei 60.000 ECU è sempre consentito il ricorso alla trattativa privata previo interpello di almeno cinque ditte al fine di procedere ad un confronto concorrenziale.

     Non è necessario far luogo alla trattativa privata plurima nei seguenti casi:

     a) per l'acquisto di beni la cui fatturazione o consegna a causa di particolarità tecniche artistiche o per ragioni attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva non possono essere affidate che ad un fornitore determinato;

     b) quando l'urgenza dei lavori, degli acquisti, e delle forniture di beni e servizi dovuta a circostanze imprevedibili da motivare adeguatamente nel provvedimento, ovvero alla necessità di fare eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti, non consenta l'indugio della pubblica gara;

     c) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze evidenziatesi successivamente e non oggettivamente prevedibili, da motivare adeguatamente nel provvedimento per l'esecuzione dei lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possono essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi complessivamente il venti per cento dell'importo del contratto originario.

 

     Art. 44. Unioni d'acquisto ed altre forme di collaborazione.

     1. Le ASL possono associarsi per ottenere facilitazioni nell'acquisto di beni e servizi. Possono, altresì associarsi per la gestione di servizi di interesse comune, nelle forme e con le modalità previste dalla legislazione vigente.

     2. Le norme del Titolo X si applicano anche ai contratti d'acquisto in unione.

 

     Art. 45. Assicurazione di responsabilità civile.

     1. Le ASL sono tenute ad assicurare il rischio derivante da responsabilità civile verso terzi mediante adeguate polizze assicurative da stipularsi sulla base dei criteri generali stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento della Giunta Regionale.

     2. Fino all'emanazione dei criteri di cui al comma 1 rimangono in vigore le attuali norme in materia di assicurazione di responsabilità civile.

 

     Art. 46. Acquisti in economia.

     1. Il regolamento della ASL, di cui al comma 9 dell'articolo 40, determina la natura ed il limite massimo di valore degli acquisti che possono farsi in economia, tra cui quelli per assicurare il normale funzionamento della ASL, l'urgente provvista di materie prime e beni e le riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli impianti, dei macchinari e degli stabili.

     2. Alla effettuazione degli acquisti di cui al comma 1 si provvede, anche in forma decentrata nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 9 dell'articolo 40, che prevederà altresì competenze e responsabilità, nonchè le modalità di rendicontazione.

 

     Art. 47. Casse economali.

     1. Nell'ambito della definizione delle responsabilità e degli assetti organizzativi, il direttore generale regolamenta la gestione del servizio di cassa economale, composto da una cassa centrale ed eventuali casse periferiche secondo l'articolazione della ASL.

     2. Il limite di anticipazione mensile al servizio non può superare lo 0,50% per cento di un dodicesimo dei ricavi e dei proventi del bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso, e deve essere gestito nel rispetto delle norme della tesoreria unica.

 

TITOLO XI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 48. Regime transitorio.

     1. La disciplina contabile di cui al Titolo V si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997. Viene comunque mantenuta, in via provvisoria, la vigente contabilità finanziaria.

 

     Art. 49. Supporti informatici.

     1. La Regione Molise, al fine di disporre di elementi omogenei di valutazione, tra loro comparabili, e con particolare riferimento all'individuazione dei centri di costo, supporta le ASL con la necessaria tecnologia informatica.

 

     Art. 50. Valori degli elementi del patrimonio iniziale.

     1. La valorizzazione degli elementi compresi nel patrimonio iniziale alla data del 1° gennaio 1997 avviene con riferimento ai criteri di seguito indicati.

     2. I beni immobili sono valutati secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in tema di imposta comunale sugli immobili, gli impianti e le immobilizzazioni immateriali al costo storico di acquisto o di produzione. Nel costo d'acquisto o di produzione si computano anche i costi accessori.

     3. I beni mobili sono valutati al costo storico di acquisto o di produzione idoneamente e analiticamente comprovato.

     4. I beni conservati in scorta sono valutati al costo di acquisto medio ponderato degli ultimi tre mesi.

     5. I diritti e i valori mobiliari quando non rientrano nelle immobilizzazioni sono valutati al costo di acquisto o, se incorporati in titoli compresi nei listini ufficiali di borsa, alla quotazione media dell'ultimo trimestre.

     6. Le posizioni attive e passive corrispondenti a posizioni di credito e di debito sono desunte e valorizzate in base alla contabilità finanziaria e ai dati del rendiconto generale annuale dell'esercizio 1995.

     7. Deve essere inoltre accertata la consistenza di cassa con riferimento alla data del 1° gennaio 1996.

 

     Art. 51. Valutazione degli elementi patrimoniali per l'avvio della contabilità economico - patrimoniale.

     1. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge si deve procedere alla valorizzazione degli elementi patrimoniali, facendo riferimento alla data dell'1 gennaio 1997 per la composizione dello stato patrimoniale iniziale e per l'avvio della contabilità economico patrimoniale.

     2. Per gli elementi del patrimonio iniziale si applicano i criteri di cui al precedente articolo con le seguenti integrazioni:

     a) il valore dei beni immobili, degli impianti e delle immobilizzazioni immateriali e dei beni mobili strumentali all'esercizio delle attività deve essere rettificato mediante ammortamento al fine di tener conto del periodo intercorso fra la data originaria di acquisizione e la data del 31 dicembre 1996. Il valore di rettifica è pari alla quota di ammortamento stabilita in relazione a ciascuna tipologia di beni omogenei da calcolare sulla scorta dei coefficienti base previsti dalla normativa fiscale vigente avendo riguardo al normale periodo di deperimento e consumo. Qualora il periodo intercorso fra la data di acquisizione del bene e la data del 31 dicembre 1996 risultasse maggiore o uguale al periodo completo di ammortamento come definito dall'applicazione del criterio accolto, il bene viene valorizzato per l'importo di lire una;

     b) i beni del patrimonio privi di funzioni strumentali devono essere valorizzati sulla base del presunto valore di realizzo.

     3. Gli altri elementi patrimoniali sono valutati e rettificati in base alle prescrizioni di cui agli articoli 23 e 24.

 

     Art. 52. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di realizzare il controllo di gestione, le ASL dispongono la modifica delle proprie dotazioni organiche con l'inserimento di posizioni funzionali appropriate nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 29/93.

 

     Art. 53. Abrogazioni.

     1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni della legge regionale 2 settembre 1980, n. 33.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 46 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 8.