§ 4.1.54 - Legge Regionale 7 aprile 1993, n. 10.
Servizio nazionale di guardia medica ed emergenza territoriale - D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41 - Integrazione dei criteri attuativi.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:07/04/1993
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini del conferimento degli incarichi nell'ambito dei servizi di guardia medica di cui all'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al [...]
Art. 2.      1. Le disposizioni di cui al precedente articolo si intendono applicabili per gli anni 1992-1993.
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione [...]


§ 4.1.54 - Legge Regionale 7 aprile 1993, n. 10. [1]

Servizio nazionale di guardia medica ed emergenza territoriale - D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41 - Integrazione dei criteri attuativi.

(B.U. n. 9 del 16 aprile 1993).

 

Art. 1.

     1. Ai fini del conferimento degli incarichi nell'ambito dei servizi di guardia medica di cui all'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale reso esecutivo con D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41 sono attribuiti punti 5 ai medici che nella località per la quale concorrono abbiano la residenza da almeno due anni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale.

 

     Art. 2.

     1. Le disposizioni di cui al precedente articolo si intendono applicabili per gli anni 1992-1993.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.