§ 4.1.50 - Legge Regionale 12 settembre 1991, n. 17.
Norme per l'istituzione dei distretti sanitari e per l' attuazione dell'art. 69 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 per l'accesso alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:12/09/1991
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il territorio delle unità sanitarie locali è articolato in distretti.
Art. 2.      1. Come responsabile sanitario, il dirigente vigila sul funzionamento del distretto e delle strutture poliambulatoriali, ove esistenti, e promuove il collegamento organizzativo tra i vari [...]
Art. 3.      1. In applicazione delle norme contenute nell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti di posizione funzionale apicale individuati con la presente [...]
Art. 4.      1. La Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dei lavori della commissione esaminatrice, formula un'unica graduatoria su base regionale e distinte graduatorie formate dai dipendenti di [...]
Art. 5.      1. I posti che residuano dall'applicazione della presente legge sono conferiti mediante pubblici concorsi, per titoli ed esami, da espletare in conformità della normativa vigente in materia, con [...]
Art. 6.      1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è fatto fronte con la quota di parte corrente del fondo sanitario nazionale assegnata a ciascuna unità sanitaria locale.
Art. 7.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.1.50 - Legge Regionale 12 settembre 1991, n. 17. [1]

Norme per l'istituzione dei distretti sanitari e per l' attuazione dell'art. 69 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 per l'accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base.

(B.U. n. 18 del 16 settembre 1991).

 

Art. 1.

     1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il territorio delle unità sanitarie locali è articolato in distretti.

     2. Nell'ambito delle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali, fissate ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 26 novembre 1981, n. 678 convertito, con modifiche, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, sono istituiti posti di dirigente sanitario, profilo professionale: medici, per la direzione, a livello di ciascun distretto con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, dei servizi di assistenza sanitaria di base.

 

     Art. 2.

     1. Come responsabile sanitario, il dirigente vigila sul funzionamento del distretto e delle strutture poliambulatoriali, ove esistenti, e promuove il collegamento organizzativo tra i vari operatori addetti al distretto stesso, coordinandoli.

 

     Art. 3.

     1. In applicazione delle norme contenute nell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti di posizione funzionale apicale individuati con la presente legge sono conferiti, previo concorso per titoli, dalla Regione, in ciascuna unità sanitaria locale:

     - ai medici titolari di condotta medica che abbiano un'anzianità complessiva di servizio, nella qualifica di medico condotto, almeno di dieci anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;

     - agli ufficiali sanitari di comuni o consorzi di comuni con meno di 20.000 abitanti.

     2. La valutazione dei titoli è effettuata sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982 pubblicato, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982 integrato e modificato con decreto ministeriale 3 dicembre 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 7 febbraio 1983, da un'apposita commissione nominata dalla Regione e composta da:

     - un funzionario regionale, in qualità di presidente;

     - uno degli amministratori straordinari delle UU.SS.LL. interessate;

     - due membri designati dall'organizzazione sindacale di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

     - un membro designato, d'intesa, dagli ordini provinciali dei medici di Campobasso e di Isernia.

     3. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario regionale, appartenente all'ottava qualifica funzionale, designato dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 4.

     1. La Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dei lavori della commissione esaminatrice, formula un'unica graduatoria su base regionale e distinte graduatorie formate dai dipendenti di ciascuna unità sanitaria locale risultati idonei.

     2. L'utilizzazione della graduatoria unica regionale avviene, secondo l'ordine della stessa ed in base alle preferenze espresse dai candidati idonei, per il conferimento dei posti di cui alla presente legge che residuano dall'utilizzazione delle distinte graduatorie formate dai candidati risultati idonei per ciascuna unità sanitaria locale.

     3. Le unità sanitarie locali procedono, con proprio provvedimento, alla nomina dei vincitori.

 

     Art. 5.

     1. I posti che residuano dall'applicazione della presente legge sono conferiti mediante pubblici concorsi, per titoli ed esami, da espletare in conformità della normativa vigente in materia, con rapporto di lavoro a tempo pieno.

 

     Art. 6.

     1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è fatto fronte con la quota di parte corrente del fondo sanitario nazionale assegnata a ciascuna unità sanitaria locale.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.