§ 4.1.37 - Legge Regionale 29 aprile 1985, n. 12.
Norme di attuazione del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 in materia di procedure concorsuali e disciplina del rapporto di impiego del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:29/04/1985
Numero:12


Sommario
Art. 1.      Entro il mese di dicembre di ogni anno i comitati di gestione delle Unità Locali richiedono alla Giunta Regionale, pel tramite dell'Assessorato alla Sanità, la indizione dei pubblici concorsi [...]
Art. 2.      I concorsi sono indetti, con periodicità annuale, con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 3.      Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere inoltrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla Regione Molise - Assessorato alla Sanità ed Igiene - entro il termine [...]
Art. 4.      La commissione per i sorteggi dei componenti per i concorsi per le posizioni funzionali del ruolo sanitario, del ruolo professionale, del ruolo tecnico e del ruolo amministrativo è nominata dal [...]
Art. 5.      Ferme restando le disposizioni contenute nei commi 3° e 4° dell'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ai vincitori dei concorsi sono conferiti:
Art. 6.      Le modalità per il trasferimento ad altra UU.LL. della Regione, distinte a seconda delle posizioni funzionali, sono quelle stabilite dagli artt. 40 e 41 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Art. 7.      Assunzione di speciali categorie di personale.
Art. 8.      Il comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento del Presidente della Giunta Regionale che [...]
Art. 9.      La commissione esaminatrice per l'assunzione dei profili professionali indicati nel precedente art. 7 è nominata dalla Giunta Regionale ed è costituita:
Art. 10.  Norme transitorie e finali.
Art. 11.      Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed in carenza delle piante organiche da [...]
Art. 12.  Norma transitoria.
Art. 13.      Nei concorsi riservati per l'accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base, quali saranno individuati dal Piano Sanitario Regionale, previsti [...]
Art. 14.      In applicazione delle norme di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti di posizione funzionale apicale individuati dalla legge regionale 5 [...]
Art. 15.  Procedure per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle unità sanitarie locali.
Art. 16.  Norma transitoria
Art. 17.      Le funzioni attribuite alla Regione, senza ulteriore specificazione, dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 dal D.M. 30 gennaio 1982, e succ. mod. e dalla presente legge sono esercitate dalla [...]
Art. 18.      Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche ai concorsi in atto.
Art. 19.      Per quanto non disciplinato dalla presente legge si fa riferimento alla normativa contenuta nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e nel D.M. 30 gennaio 1982 e succ. mod.
Art. 20.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del primo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 4.1.37 - Legge Regionale 29 aprile 1985, n. 12. [1]

Norme di attuazione del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 in materia di procedure concorsuali e disciplina del rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL.

(B.U. n. 9 del 30 aprile 1985).

 

Art. 1.

     Entro il mese di dicembre di ogni anno i comitati di gestione delle Unità Locali richiedono alla Giunta Regionale, pel tramite dell'Assessorato alla Sanità, la indizione dei pubblici concorsi per la copertura, che si renda necessaria, dei posti che risultino vacanti nell'ambito della pianta organica di ciascuna Unità Locale.

     Fuori del termine di cui al precedente comma i comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali, per motivate esigenze di carattere urgente che non possono essere soddisfatte mediante utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato, possono richiedere l'indizione di pubblici concorsi per il conferimento di singoli posti, la cui vacanza non era prevedibile.

 

     Art. 2.

     I concorsi sono indetti, con periodicità annuale, con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta Regionale.

     I concorsi sono unici per la copertura dei posti del medesimo profilo professionale e posizione funzionale salvo quanto previsto dall'art. 17, comma primo, secondo e terzo del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 per il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore.

     Tale personale può partecipare ai concorsi per posti di pari posizione funzionale di area funzionale diversa o disciplina diversa da quella di appartenenza.

     Ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del decreto ministeriale costituisce motivo di esclusione dal concorso, salvi i casi espressamente previsti dallo stesso decreto ministeriale, l'essere iscritto nei ruoli nominativi della Regione che bandisce il concorso, nella stessa posizione funzionale, qualifica e disciplina cui si riferisce il concorso.

     Per gli assistenti medici i concorsi sono indetti, distintamente, per le tre aree funzionali di medicina, di chirurgia e di prevenzione e sanità pubblica; per i veterinari collaboratori i concorsi sono indetti, distintamente, per l'area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali e per l'area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

     L'assunzione, per gli assistenti medici e per i veterinari collaboratori, avviene nell'area funzionale.

     Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici ed i veterinari collaboratori vengono inseriti nei posti d'organico vacanti nei diversi servizi, reparti e settori di attività da parte del comitato di gestione che vi provvede a domanda degli interessati tenuto conto del servizio prestato, delle attitudini dimostrate e risultanti da relazioni redatte dai responsabili dei servizi, presidi o settori di attività, nei quali si è svolta la formazione nonchè dei titoli professionali e scientifici posseduti.

 

     Art. 3.

     Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere inoltrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla Regione Molise - Assessorato alla Sanità ed Igiene - entro il termine perentorio stabilito dai rispettivi bandi; a tal fine, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

     Ferme restando le disposizioni contenute nel D.M. 30 gennaio 1982, e succ. mod., si stabilisce che la certificazione relativa al possesso dei requisiti specifici di ammissione ad ogni singolo concorso va allegata, in originale o in copia autentica, alla domanda stessa di partecipazione.

     Nei concorsi per il personale medico il candidato deve indicare la propria disponibilità ad accettare la nomina in posti per i quali sia prescritto il rapporto a tempo pieno.

     Coloro i quali in possesso dei requisiti specifici di cui al 2° comma, intendono partecipare a più concorsi, devono presentare distinte domande di ammissione con la documentazione allegata ad ogni singola domanda.

     Ai fini della registrazione delle domande di ammissione è istituito apposito protocollo unico di arrivo.

     L'addetto al protocollo ed il responsabile del servizio competente procedono, dopo la scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, alla chiusura di detto protocollo ai fini dell'accertamento delle domande pervenute.

 

     Art. 4.

     La commissione per i sorteggi dei componenti per i concorsi per le posizioni funzionali del ruolo sanitario, del ruolo professionale, del ruolo tecnico e del ruolo amministrativo è nominata dal Presidente della Giunta Regionale sulla base della designazione, effettuata dalla Giunta Regionale, dei tre funzionari regionali che devono far parte della Commissione medesima in qualità, rispettivamente, di presidente, di componente e di segretario.

     La Commissione dura in carica 2 anni e procede al sorteggio in luogo aperto al pubblico, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 7 del D.M. 30 gennaio 1982 e succ. mod.

     Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Presidente della Giunta Regionale alla stregua delle designazioni effettuate dagli enti e dagli organismi interessati.

     Della commissione d'esame non possono far parte coloro che hanno presentato domanda di trasferimento per uno dei posti messi a concorso.

     I comitati di vigilanza di cui all'art. 6, comma ottavo, del D.M. 30 gennaio 1982 e successive modificazioni composti da tre funzionari regionali di cui uno con funzioni di segretario, sono nominati dal Presidente della Giunta Regionale sulla base delle designazioni effettuate dalla Giunta Regionale.

     Fino alla emanazione del decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del D.M. 30 gennaio 1982, n. 10 il compenso spettante al presidente, ai componenti ed al segretario delle commissioni di assunzione del personale regionale è quello di cui alla legge regionale n. 11 in data 8 giugno 1981.

     Ai componenti ed al segretario dei comitati di vigilanza spetta il compenso per lavoro straordinario ove la prestazione venga resa fuori dal normale orario di servizio.

 

     Art. 5.

     Ferme restando le disposizioni contenute nei commi 3° e 4° dell'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ai vincitori dei concorsi sono conferiti:

     a) i posti che risulteranno vacanti dopo l'effettuazione dei trasferimenti;

     b) i posti messi a concorso e non attribuiti al personale avente titolo al trasferimento.

     A tali fini e dopo l'assegnazione, da parte della Giunta Regionale, dei posti a favore degli aventi titolo al trasferimento, si procede all'accertamento, da parte dell'Assessorato alla Sanità, del numero dei posti conferibili, in ciascuna Unità Locale, ai vincitori del concorso secondo l'ordine di graduatoria.

     Ai fini del conferimento dei posti, da parte della Giunta Regionale, l'Assessorato alla Sanità notifica l'esito del concorso ai vincitori a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento invitandoli, nel contempo, a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della comunicazione, l'elenco delle Unità Locali richieste secondo l'ordine di preferenza.

     Scaduto il termine di cui al precedente comma la Giunta Regionale dispone l'assegnazione alle UU.LL. dei vincitori secondo l'ordine di graduatoria ed in base alle preferenze espresse.

     Nel caso in cui non venga espressa nessuna preferenza, le UU.LL. si intendono scelte secondo l'ordine numerico che le identifica.

 

     Art. 6.

     Le modalità per il trasferimento ad altra UU.LL. della Regione, distinte a seconda delle posizioni funzionali, sono quelle stabilite dagli artt. 40 e 41 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     Può presentare domanda di trasferimento il personale di qualifica, profilo, posizione funzionale, disciplina pari al posto da ricoprire, iscritto nei ruoli nominativi regionali del ruolo sanitario del personale delle UU.LL.

     Le domande di trasferimento, redatte in carta semplice, vanno inoltrate alla Regione Molise - Assessorato alla Sanità -, e devono essere inviate, per conoscenza, anche all'Unità Sanitaria Locale di appartenenza.

     La domanda deve contenere l'indicazione delle Unità Locali, ancorché non indicate nel bando di trasferimento, per le quali l'aspirante chiede il trasferimento, elencate secondo l'ordine di preferenza; alla domanda va allegato un certificato di servizio rilasciato dall'Unità Locale di appartenenza e, per il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie, devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticati ai sensi di legge i titoli posseduti.

     La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

     Per ciascun profilo e posizione funzionale si provvede alla formazione della graduatoria che viene approvata dalla Giunta Regionale; l'assegnazione dei posti disponibili sarà effettuata in base all'ordine di graduatoria ed in base alle preferenze espresse.

     Con l'approvazione della graduatoria da parte della Giunta Regionale la domanda di trasferimento diventa irrevocabile.

     Colui che sia inserito nella graduatoria e rifiuti l'assegnazione rientrante nell'elenco delle preferenze espresse, viene escluso dalla graduatoria.

     La decorrenza del trasferimento è fissata al giorno in cui il vincitore del corrispondente concorso allo stesso posto assume servizio.

     Il termine, perentorio, per la presentazione delle domande, che devono essere inoltrate con raccomandata con A/R alla Regione Molise - Assessorato Sanità ed Igiene - scade alle ore 12 del 60° giorno dalla data di pubblicazione del bando di trasferimento nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise; il bando di trasferimento, emanato dal Presidente della Giunta regionale, deve contenere la indicazione delle discipline cui i posti si riferiscono.

     Il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore può presentare domanda di trasferimento solo decorso il triennio di formazione.

     Alla formazione della graduatoria per i trasferimenti del personale non appartenente alle posizioni funzionali intermedie ed apicali provvede la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità, secondo l'ordine di anzianità degli aspiranti nella posizione funzionale di appartenenza.

     Può presentare domanda di trasferimento il personale che abbia già superato, con esito favorevole, il periodo di prova.

 

     Art. 7.

     Assunzione di speciali categorie di personale.

     Le assunzioni per i profili professionali sotto indicati sono delegate alle Unità Sanitarie Locali:

Ruolo sanitario:

     tabella N - quadro 2° - profilo professionale: operatori professionali di 2° categoria.

Ruolo tecnico:

     tabella F - profilo professionale: operatori tecnici;

     tabella G - profilo professionale: agenti tecnici.

Ruolo amministrativo:

     tabella C - profilo professionale: coadiutori amministrativi;

     tabella D - profilo professionale: commessi.

     Le Unità Sanitarie Locali individuano annualmente, con deliberazioni del comitato di gestione, i posti in organico vacanti e disponibili alla data del 31 dicembre che intendono ricoprire.

     Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse alla Giunta Regionale, pel tramite dell'Assessorato alla Sanità, ai fini dei trasferimenti; della successiva assunzione è data comunicazione alla Giunta Regionale, pel tramite dell'Assessorato alla Sanità, ai fini della iscrizione nei ruoli nominativi regionali.

     Per le categorie di personale per le quali la legge 2 aprile 1968, n. 482, prevede la chiamata diretta, la assunzione è disposta, altresì, dal comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale interessata secondo le procedure previste dalla legge.

     Dell'assunzione è data comunicazione alla Giunta Regionale, pel tramite dell'Assessorato alla Sanità, ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali; i posti riservati alle categorie protette sfuggono alla procedura di trasferimento di cui all'art. 40 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     Per le categorie di personale per le quali la legge 2 aprile 1968, n. 482 prevede l'idoneità conseguita nella procedura concorsuale quale requisito per ottenere l'assunzione in base a precedenza si procederà come previsto ai commi che seguono.

     Nella richiesta alla Regione di indizione ed espletamento dei pubblici concorsi le Unità Sanitarie Locali indicano il numero dei posti da riservare agli aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

     Dopo l'approvazione della graduatoria finale i candidati idonei aventi titolo alla riserva saranno dichiarati vincitori ed assegnati, sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria, nei posti riservati che risultano vacanti nelle diverse Unità Sanitarie Locali.

 

     Art. 8.

     Il comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento del Presidente della Giunta Regionale che dispone i trasferimenti, indice la selezione per la copertura dei posti individuati, e non assegnati mediante trasferimento, dei quali ritenga necessaria la copertura.

     Il bando di selezione deve avere la massima diffusione ed essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Nelle selezioni per la copertura di posti per i quali, a norma di legge, siano richiesti specifici titoli abilitativi, sono ammessi i concorrenti in possesso oltre che dei requisiti di studio di cui al secondo comma dell'art. 159 del D.M. 30 gennaio 1982 anche del prescritto titolo abilitativo.

 

     Art. 9.

     La commissione esaminatrice per l'assunzione dei profili professionali indicati nel precedente art. 7 è nominata dalla Giunta Regionale ed è costituita:

     - dal Presidente della Giunta Regionale o consigliere regionale suo delegato o componente del comitato di gestione della Unità Sanitaria Locale suo delegato, che la presiede;

     - da un rappresentante del Ministero della Sanità;

     - da un rappresentante della amministrazione regionale designato dall'Assessore alla Sanità;

     - da un rappresentante dell'Unità Locale designato dal comitato di gestione;

     - due dipendenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce il concorso di cui uno scelto dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle OO.SS. a livello regionale;

     - le funzioni di segretario sono disimpegnate dal funzionario amministrativo della Unità Locale.

 

     Art. 10. Norme transitorie e finali.

     I posti vacanti, purchè messi a concorso, e i posti disponibili per assenza o impedimento del titolare possono essere ricoperti per incarico con le modalità di cui all'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     L'incarico è conferito dal comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale utilizzando l'ultima graduatoria, anche dopo un anno dalla sua approvazione, secondo l'ordine della stessa.

     Al personale iscritto nei ruoli nominativi regionali al quale venga conferito incarico per posizione funzionale diversa, per area funzionale diversa, per disciplina diversa o per qualifica diversa presso la stessa o altra Unità Sanitaria Locale della Regione è conservato, per la durata dell'incarico, il posto ricoperto nell'Unità Sanitaria Locale di provenienza.

     Il comitato di gestione, in mancanza di graduatorie utilizzabili può, per eccezionali ed inderogabili esigenze assistenziali, sentita la commissione del personale, conferire incarichi semestrali, non rinnovabili, su posti vacanti in pianta organica, purchè siano avviate le procedure concorsuali, previa emanazione di apposito avviso pubblico autorizzato dalla Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare.

     L'incarico è conferito al candidato che risulti in possesso dei requisiti generali e specifici prescritti per la copertura del posto e che presenti maggiori titoli da valutarsi in base ai criteri previsti per i relativi concorsi pubblici.

     L'avviso deve avere la massima diffusione e deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni 15 dalla data di pubblicazione dell'avviso.

     Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per il conferimento di incarichi in posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, quando manchino graduatorie utilizzabili.

     Ai fini del conferimento degli incarichi interinali i titoli vanno valutati da un'apposita commissione nominata dal Comitato di gestione e composta da tre esperti nella materia cui l'incarico si riferisce attinti dal ruolo nominativo regionale e designati, rispettivamente, dal comitato di gestione della Unità Locale interessata, dalla amministrazione regionale e dalle organizzazioni sindacali di categoria.

     La disposizione contenuta nel quarto comma del presente articolo cessa di aver vigore con l'espletamento dei primi concorsi pubblici.

     Le disposizioni per il conferimento di incarichi e supplenze si applicano, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 13 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 anche per l'assunzione di personale straordinario ai sensi dell'art. 9, quarto comma, del D.P.R. 761/1979.

 

     Art. 11.

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed in carenza delle piante organiche da determinarsi ai sensi dell'art. 15, nono comma, della legge 20 dicembre 1978, n. 833, la Giunta Regionale su proposta delle Unità Sanitarie Locali interessate adegua entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le dotazioni previste per i servizi ospedalieri nelle piante organiche provvisorie di cui all'art. 1 del decreto legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, in legge 26 gennaio 1982, n. 12, mediante trasformazione di un numero di posti di assistente ospedaliero e di ispettore sanitario, ancorché coperti da personale di ruolo, in altrettanti posti rispettivamente di aiuto corresponsabile ospedaliero e vice direttore sanitario.

 

     Art. 12. Norma transitoria.

     In applicazione delle norme di cui all'art. 68 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, la Giunta Regionale indice, su richiesta delle Unità Sanitarie Locali, concorsi riservati per la copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, vacanti nelle diverse discipline, e di vice direttore sanitario anche derivanti dalle trasformazioni di cui al precedente art. 11.

     La Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dei lavori della commissione esaminatrice, formula un'unica graduatoria su base regionale e distinte graduatorie formate dai dipendenti di ciascuna Unità Sanitaria Locale risultati idonei.

     La graduatoria unica regionale deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa ed in base alle preferenze espresse dai candidati per il conferimento dei posti di cui al presente articolo dopo che siano state utilizzate le graduatorie distinte per ciascuna Unità Locale.

     Ai fini del conferimento dei posti di cui al presente articolo non si applica la procedura per i trasferimenti di cui all'art. 40 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     I requisiti di ammissione ai concorsi riservati di cui al presente articolo sono quelli previsti dall'art. 68 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

 

     Art. 13.

     Nei concorsi riservati per l'accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base, quali saranno individuati dal Piano Sanitario Regionale, previsti dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la commissione per la valutazione dei titoli è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle designazioni effettuate dagli organi competenti, ed è composta:

     - da un funzionario regionale, in qualità di presidente;

     - da uno dei componenti, all'uopo designato, del comitato di gestione della Unità Sanitaria Locale interessata;

     - da due membri designati dalla organizzazione sindacale di categoria;

     - da un membro designato dall'Ordine dei medici.

     Funge da segretario un funzionario amministrativo designato dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 14.

     In applicazione delle norme di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti di posizione funzionale apicale individuati dalla legge regionale 5 settembre 1984, n. 24 sono conferiti dalla Giunta Regionale, mediante concorsi per soli titoli, prioritariamente ai veterinari collocati nella posizione intermedia e già titolari di posti presso sedi, servizi ed uffici ubicati nella U.S.L. interessata.

     La valutazione dei titoli è effettuata con i criteri previsti dall'art. 52 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e succ. mod., da una Commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle designazioni effettuate dagli organi competenti, e composta: da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali interessate, da due membri designati dalla organizzazione sindacale di categoria e da un membro designato dall'ordine dei veterinari.

     Funge da segretario un funzionario amministrativo designato dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 15. Procedure per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle unità sanitarie locali.

     Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti vacanti nelle piante organiche delle Unità Locali socio-sanitarie sono assegnati mediante concorso, per titoli, da valutare con i criteri fissati nel decreto ministeriale e sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'interessato.

     Il comitato di gestione emana un apposito avviso da notificarsi agli aventi diritto i quali, nel termine stabilito, possono aggiungere alla documentazione già in possesso dell'amministrazione gli ulteriori titoli che ritengano utili ai fini della formazione della graduatoria.

     La graduatoria è formulata da una commissione nominata dal comitato di gestione così composta:

     - Presidente:

     il presidente del comitato di gestione dell'Unità Locale o un componente suo delegato;

     - Componenti:

     un funzionario amministrativo iscritto nei ruoli nominativi regionali in posizione funzionale apicale del profilo professionale dei direttori amministrativi;

     due esperti nelle materie attinenti alla posizione e profilo professionale cui si riferisce il concorso;

     un rappresentante delle organizzazioni sindacali di posizione funzionale non inferiore a quella per la quale è stato bandito il concorso designato in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale;

     - Segretario:

     un funzionario amministrativo dell'Unità Locale appartenente a posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di laurea.

     Il personale di cui ai commi quattro e cinque dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 è assegnato alle Unità Locali in conformità delle procedure di cui al precedente art. 12.

 

     Art. 16. Norma transitoria

     Il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del Molise che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti comandato o comunque utilizzato da almeno un anno presso altra Unità Locale socio- sanitaria può essere inquadrato, a domanda, nella pianta organica della stessa in posto corrispondente alla posizione funzionale rivestita presso l'U.L. di provenienza.

 

     Art. 17.

     Le funzioni attribuite alla Regione, senza ulteriore specificazione, dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 dal D.M. 30 gennaio 1982, e succ. mod. e dalla presente legge sono esercitate dalla Giunta Regionale e/o dal Presidente della Giunta Regionale secondo le rispettive competenze quali risultano individuate dalla legge regionale 22 maggio 1973, n. 7.

 

     Art. 18.

     Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche ai concorsi in atto.

 

     Art. 19.

     Per quanto non disciplinato dalla presente legge si fa riferimento alla normativa contenuta nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e nel D.M. 30 gennaio 1982 e succ. mod.

 

     Art. 20.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del primo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.