§ 4.1.32 - Legge Regionale 7 luglio 1982, n. 16.
Composizione e funzionamento della Commissione di disciplina dell'Unità Locale, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:07/07/1982
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Composizione.
Art. 2.  Nomina dei membri da parte dell'Unità Locale.
Art. 3.  Designazione dei membri da parte delle Organizzazioni sindacali.
Art. 4.  Costituzione.
Art. 5.  Insediamento.
Art. 6.  Durata in carica e rinnovo.
Art. 7.  Presidente.
Art. 8.  Membri.
Art. 9.  Segretario.
Art. 10.  Validità delle adunanze e delle deliberazioni.
Art. 11.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 12.  Pubblicazione.


§ 4.1.32 - Legge Regionale 7 luglio 1982, n. 16. [1]

Composizione e funzionamento della Commissione di disciplina dell'Unità Locale, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

(B.U. n. 15 del 16 luglio 1982).

 

Art. 1. Composizione.

     Ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in ogni Unità Locale è istituita una Commissione di disciplina composta di sei membri titolari, di cui tre nominati dal Comitato di gestione e tre designati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali del personale.

     Per ciascun membro titolare, e con le stesse modalità, è rispettivamente nominato o designato un membro supplente.

     Tutti i membri - effettivi e supplenti - devono essere dipendenti dall'Unità Locale.

     Non possono essere nominati o designati membri della Commissione di disciplina dipendenti che sono tra loro parenti o affini di primo o di secondo grado.

     Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la Commissione è integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal competente Ordine o Collegio professionale entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta fatta dal Presidente della Commissione stessa.

     Per la costituzione e il funzionamento della Commissione di disciplina si osservano i criteri previsti nella presente legge.

 

     Art. 2. Nomina dei membri da parte dell'Unità Locale.

     Alla nomina dei tre membri effettivi di propria spettanza il Comitato di Gestione provvede con votazione unica e segreta, con voto limitato a due nomi. In caso di parità di suffragio risulta eletto il più anziano di età.

     Ad avvenuta nomina dei tre membri effettivi, il Comitato di gestione, provvede, nella stessa seduta e con le stesse modalità di cui al precedente comma, alla nomina dei tre membri supplenti di sua competenza, avendo cura di abbinare ogni nominativo di questi ultimi a ciascuno dei membri effettivi già nominati; a tal fine, prima della distribuzione ai votanti, devono essere riportati sulle schede di votazione i nominativi dei membri effettivi.

     Le deliberazioni adottate a mente del presente articolo, devono essere trasmesse all'Organo di controllo entro otto giorni dalla loro data.

 

     Art. 3. Designazione dei membri da parte delle Organizzazioni sindacali.

     Le designazioni dei membri titolari e supplenti vengono richieste dal Presidente del Comitato di gestione a tutte le Organizzazioni beneficiarie di trattenute sindacali sulle retribuzioni del personale dipendente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi alle rappresentanze aziendali di dette Organizzazioni.

     Le Organizzazioni sindacali provvedono alle designazioni congiuntamente.

     La designazione deve obbligatoriamente contenere, accanto a quello del membro titolare, il nominativo del corrispondente membro supplente e deve essere fatta pervenire al Presidente del Comitato di Gestione entro 30 giorni da quello di ricevimento della richiesta di cui al precedente comma.

     Scaduto inutilmente il predetto termine il Presidente del Comitato di Gestione assegna, a pena di decadenza, un ulteriore termine di giorni 30, trascorso il quale provvede alla nomina dei rappresentanti predetti il Comitato di Gestione con le modalità di cui all'art. 2.

 

     Art. 4. Costituzione.

     La costituzione della Commissione di disciplina ha luogo con deliberazione del Comitato di Gestione.

     Con lo stesso provvedimento il Comitato di Gestione incarica delle funzioni di Segretario effettivo e di Segretario supplente della Commissione di disciplina due dipendenti dell'Unità Locale con qualifiche non inferiori a quelle corrispondenti alla tabella B, ruolo amministrativo, allegato 1 al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     Il Segretario supplente assolve a tutti i compiti affidati al Segretario effettivo solo in caso di assenza o legittimo impedimento di questi e, comunque, per il tempo strettamente necessario.

 

     Art. 5. Insediamento.

     Il Presidente del Comitato di Gestione insedia la Commissione di disciplina, assumendone provvisoriamente la Presidenza.

     Indi, coadiuvato dal Segretario, ne verifica la regolare composizione ed invita i presenti a procedere all'elezione del Presidente con l'osservanza delle modalità appresso indicate.

     Il Presidente della Commissione di disciplina deve essere prescelto tra i membri effettivi, con votazione segreta e deve ottenere un numero di voti non inferiore a quattro. In caso di esito negativo il Presidente del Comitato di Gestione indice una seconda e, occorrendo, una terza votazione, dopo di che, persistendo il risultato negativo, rinvia la seduta a data successiva, e comunque entro 10 giorni, dandone comunicazione scritta ai membri assenti; in tale seduta viene ripetuta la procedura prevista dal presente articolo.

     Ove, dopo la terza votazione della seconda seduta, persista l'esito negativo, si procederà immediatamente a nuova votazione da cui risulterà eletto Presidente il membro effettivo che avrà riportato la maggioranza semplice. In caso di parità di voti, verrà proclamato Presidente il membro effettivo più anziano di età.

     Della seduta di insediamento viene redatto apposito verbale firmato dal Segretario, dal Presidente del Comitato di Gestione e dal Presidente della Commissione di disciplina: in caso di mancata elezione, la firma di quest'ultimo è sostituita da quella del membro effettivo più anziano fra i presenti.

 

     Art. 6. Durata in carica e rinnovo.

     La Commissione di disciplina dura in carica quattro anni.

     L'iniziativa per il rinnovo della Commissione spetta al Presidente del Comitato di Gestione, il quale è tenuto ad avviare le procedure previste agli articoli 2 e 3 entro il penultimo mese precedente a quello di scadenza.

     Oltre che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della Commissione di disciplina in caso di simultanee dimissioni di tre membri effettivi. All'uopo il Comitato di Gestione, con proprio provvedimento, dichiara ufficialmente sciolta la Commissione ed avvia le procedure di rinnovo.

     Il Presidente ed i Membri effettivi della Commissione non possono essere riconfermati; tale divieto permane anche in caso di anticipato scioglimento o di dimissioni volontarie.

 

     Art. 7. Presidente.

     Il Presidente convoca e presiede la Commissione, ne firma gli atti e le deliberazioni e, coadiuvato dal Segretario, ne esegue le decisioni e provvede in generale all'espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della Commissione stessa o comunque richiesti dalla presente legge; in particolare, fissa la data della trattazione orale, riferisce sui casi sottoposti a giudizio, può nominare un relatore, decide sulla ricusazione dei membri effettivi e supplenti, designa il membro destinato a sostituirlo in caso di assenza o legittimo impedimento, determina l'ordine e le modalità di votazione dei componenti la Commissione e ne raccoglie la volontà.

     All'inizio del quadriennio di carica il Presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, designa il suo sostituto scegliendolo tra i membri effettivi e facendone constare nel verbale della prima seduta; la designazione è valida per tutta la durata in carica del designante salvo sua diversa successiva determinazione. Il sostituto designato, oltre che in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal corrispondente membro supplente anche nelle sedute e nelle deliberazioni in cui esercita le funzioni di Presidente.

     In caso di dimissioni del Presidente, se questi conserva la carica di componente della Commissione, si fa luogo soltanto ad una nuova elezione con i criteri indicati nel secondo comma dell'art. 5 ma sotto la presidenza del Presidente uscente; in caso contrario, si procede, prima, secondo quanto previsto all'ultimo comma del successivo articolo.

 

     Art. 8. Membri.

     I membri effettivi e supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine ai procedimenti disciplinari in atto, al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni di componenti della Commissione.

     Ogni membro effettivo ha il suo sostituto nel corrispondente membro supplente: quest'ultimo può intervenire a tutte le riunioni della Commissione ma la sua presenza assume rilevanza ad ogni conseguente effetto soltanto in caso di assenza o legittimo impedimento del titolare.

     Il membro supplente sostituisce altresì l'effettivo decaduto o cessato, fino alla nomina o alla designazione del nuovo titolare fermo restando quanto previsto al III comma del precedente articolo 6.

     Comunicazione delle dimissioni deve essere fatta pervenire contestualmente sia al Presidente della Commissione che al Presidente del Comitato di Gestione.

     Il membro dimissionario, effettivo o supplente, rimane in carica fino alla nomina o designazione del successore; a tal fine si procede con le modalità ed i criteri indicati all'art. 2, se trattasi di membro nominato, ed all'art. 3 in caso di membro designato.

 

     Art. 9. Segretario.

     Il Segretario assiste alle sedute della Commissione e ne redige i verbali, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, assolve a tutte le incombenze di segreteria e tra l'altro provvede alla tenuta obbligatoria:

     - di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo o in partenza;

     - di un registro originale dei verbali delle sedute;

     - di un armadio utilizzato soltanto per gli atti della Commissione.

     Il Segretario è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, ordinanze, decisioni, ecc.; egli inoltre firma unitamente al Presidente tutti i verbali delle sedute e ne autentica le copie.

     In caso di dimissioni del Segretario effettivo o del Segretario supplente, provvede il Comitato di Gestione con i criteri di cui al secondo comma dell'art. 4.

     Ad ogni conseguente effetto la segreteria della Commissione di disciplina ha sede nell'ufficio dove il Segretario effettivo esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale.

 

     Art. 10. Validità delle adunanze e delle deliberazioni.

     Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti e del Segretario; dal computo è escluso l'eventuale membro previsto al penultimo comma dell'art. 1.

     I membri supplenti hanno diritto ad intervenire a tutte le riunioni, con facoltà di parola, ma possono prendere parte alle votazioni e sono computati agli effetti del precedente comma soltanto in caso di assenza del rispettivo titolare.

     La convocazione delle adunanze deve essere notificata a tutti i membri, mediante raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta.

     Salvo quanto previsto all'art. 5, la Commissione delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

 

     Art. 11. Disposizioni transitorie e finali.

     In sede di prima applicazione, il Presidente del Comitato di Gestione deve avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato nonchè alla normativa di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

 

     Art. 12. Pubblicazione.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.