§ 4.1.15 - Legge Regionale 20 dicembre 1976, n. 39.
Anticipazione agli Enti Ospedalieri della Regione per provvedere al pagamento di residue competenze al personale dipendente a tutto il 31 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:20/12/1976
Numero:39


Sommario
Art. 1.      La Regione Molise provvede ad anticipare agli Enti Ospedalieri del Molise i fondi occorrenti al pagamento delle residue competenze dovute ai dipendenti ospedalieri a tutto il 31 dicembre 1974 [...]
Art. 2.      Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1976 è iscritto al Titolo VI - Contabilità speciale - il nuovo capitolo di bilancio n. 579 "Recupero anticipazioni concesse agli [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 4.1.15 - Legge Regionale 20 dicembre 1976, n. 39. [1]

Anticipazione agli Enti Ospedalieri della Regione per provvedere al pagamento di residue competenze al personale dipendente a tutto il 31 dicembre 1974.

(B.U. n. 24 del 31 dicembre 1976).

 

Art. 1.

     La Regione Molise provvede ad anticipare agli Enti Ospedalieri del Molise i fondi occorrenti al pagamento delle residue competenze dovute ai dipendenti ospedalieri a tutto il 31 dicembre 1974 nei limiti degli importi risultanti dalle deliberazioni ricognitive e di cui all'art. 4 della legge 21 marzo 1976, n. 72, e sino alla concorrenza di L. 813.012.463.

     Gli Enti Ospedalieri interessati sono tenuti a far rientrare alla Tesoreria la Regione le anticipazioni ricevute entro e non oltre cinque giorni dalla data di riscossione delle somme liquidate dal Ministero del Tesoro ad estinzione dei crediti ospedalieri a norma della legge 17 agosto 1974, n. 386, e della legge 31 marzo 1976, n. 72.

     Gli amministratori ed i direttori amministrativi degli Enti Ospedalieri sono responsabili degli adempimenti di cui al precedente comma.

     Le anticipazioni sono concesse con decreti del Presidente della Giunta Regionale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 2.

     Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1976 è iscritto al Titolo VI - Contabilità speciale - il nuovo capitolo di bilancio n. 579 "Recupero anticipazioni concesse agli Enti Ospedalieri della Regione per provvedere al pagamento di residue competenze al personale dipendente maturate al 31 dicembre 1974" con una previsione di L. 813.012.463.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1976, è iscritto al Titolo IV - Contabilità speciale - il nuovo capitolo n. 2169 "Anticipazioni agli enti ospedalieri della Regione per provvedere al pagamento di residue competenze al personale dipendente maturate al 31 dicembre 1974" con uno stanziamento di L. 813.012.463.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.