§ 4.1.9 - Legge Regionale 3 marzo 1975, n. 20.
Disposizioni relative ai Consigli Provinciali di Sanità.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:03/03/1975
Numero:20


Sommario
Art. 1.      I Consigli Provinciali di Sanità costituiti nella Regione sono presieduti dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato per la Sanità e l'Igiene.
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 4.1.9 - Legge Regionale 3 marzo 1975, n. 20. [1]

Disposizioni relative ai Consigli Provinciali di Sanità.

(B.U. n. 10 del 12 marzo 1975).

 

Art. 1.

     I Consigli Provinciali di Sanità costituiti nella Regione sono presieduti dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato per la Sanità e l'Igiene.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.