§ 4.1.6 - Legge Regionale 15 gennaio 1975, n. 6.
Erogazione dell'assistenza ospedaliera.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:15/01/1975
Numero:6


Sommario
Art. 1.      La Regione Molise eroga senza limiti di durata, in forma diretta e con criteri di uniformità, l'assistenza ospedaliera, di cui all'articolo 12 della legge 17 agosto 1974, n. 386 mediante la [...]
Art. 2.      L'assistenza ospedaliera viene erogata gratuitamente:
Art. 3.      La Regione assicura, altresì, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovano fuori del territorio [...]
Art. 4.      Coloro che non abbiano altrimenti diritto all'assistenza ospedaliera gratuita, possono iscriversi al ruolo regionale di cui all'articolo 2 lettera c) della presente legge, mediante versamento di [...]
Art. 5.      La Regione rimborsa agli aventi titolo all'assistenza ospedaliera diretta e gratuita, che intendono avvalersi della facoltà prevista dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 17 agosto 1974, [...]
Art. 6.      Il pagamento di prestazioni mediche, chirurgiche e farmaceutiche a carattere diagnostico e curativo eseguito presso gli enti ospedalieri è dovuto solo dai soggetti che non abbiano alcun titolo [...]
Art. 7.      Il ricovero degli aventi diritto presso gli enti ospedalieri non è soggetto ad alcuna autorizzazione preventiva.
Art. 8.      Gli enti ospedalieri e gli istituti di ricovero e cura convenzionati devono notificare alla Regione ed al competente ente gestore di assistenza mutuo-previdenziale la data del ricovero, la [...]
Art. 9.      Le camere speciali di cui attualmente sono dotati gli ospedali dovranno essere utilizzate, a giudizio dei medici curanti, esclusivamente per particolari esigenze assistenziali.
Art. 10.      Gli accertamenti sulla solvibilità dei ricoverati che non hanno titolo per l'assistenza ospedaliera gratuita e il contenzioso per il recupero delle spese di spedalità esigibili dai cittadini che [...]
Art. 11.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel [...]


§ 4.1.6 - Legge Regionale 15 gennaio 1975, n. 6. [1]

Erogazione dell'assistenza ospedaliera.

(B.U. n. 2 del 21 gennaio 1975).

 

Art. 1.

     La Regione Molise eroga senza limiti di durata, in forma diretta e con criteri di uniformità, l'assistenza ospedaliera, di cui all'articolo 12 della legge 17 agosto 1974, n. 386 mediante la prestazione di cure mediche, chirurgiche e farmacologiche, compresi gli accertamenti diagnostici ed ogni altro trattamento sanitario connesso, avvalendosi degli enti ospedalieri esistenti nel territorio regionale, nonchè degli enti, istituti e case di cura convenzionati ai sensi dell'articolo 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

     La Regione subentra alle convenzioni in atto all'11 luglio 1974 che siano state approvate dagli organi competenti.

     Le convenzioni in atto decadono al 30 giugno 1975.

 

     Art. 2.

     L'assistenza ospedaliera viene erogata gratuitamente:

     a) - ai soggetti che ne abbiano titolo in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia anche aziendali;

     b) - ai non abbienti attualmente assistiti a carico dei Comuni ed iscritti negli elenchi comunali degli aventi diritto all'assistenza medicochirurgica ed ostetrica gratuita previsti all'articolo 55 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

     c) - agli iscritti nei ruoli regionali di cui all'articolo 13 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

     L'assistenza diretta è erogata in favore di tutti i soggetti assistibili presenti nel territorio della Regione anche se non residenti.

 

     Art. 3.

     La Regione assicura, altresì, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovano fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro.

     Gli oneri sostenuti dalle casse marittime per l'assistenza ospedaliera all'estero sono rimborsati dalla Regione.

 

     Art. 4.

     Coloro che non abbiano altrimenti diritto all'assistenza ospedaliera gratuita, possono iscriversi al ruolo regionale di cui all'articolo 2 lettera c) della presente legge, mediante versamento di una quota, determinata dalla Giunta Regionale in misura pari alla spesa media capitaria annua rilevata dall'I.N.A.M. per l'anno 1974 e dalla Regione per gli anni successivi.

     Ai fini della iscrizione di cui al precedente comma, gli interessati devono inoltrare domanda all'Assessorato Regionale alla Sanità, indicando:

     a) - le generalità;

     b) - il luogo e la data di nascita;

     c) - la professione esercitata;

     d) - il numero di codice fiscale;

     e) - la composizione del nucleo familiare, nel caso che venga richiesta l'estensione dell'assistenza ospedaliera ai componenti del nucleo familiare stesso.

     La domanda è presentata al Comune di residenza, che, per delega della Regione, rilascia al richiedente un documento che ne attesta l'avvenuta presentazione e che è titolo valido per ottenere la erogazione dell'assistenza ospedaliera.

     Il documento comprovante l'avvenuta iscrizione nel ruolo è trasmesso all'interessato entro sessanta giorni dall'Assessorato regionale alla Sanità per il tramite del Comune di residenza.

     L'iscrizione è operante per periodi non inferiori al triennio, fatti salvi i casi di premorienza o di passaggio alle altre categorie di assistibili.

     Ai fini della riscossione e del relativo accreditamento al Fondo Nazionale Ospedaliero delle quote iscritte nel ruolo, l'Assessorato regionale alla Sanità, entro il 31 ottobre di ciascun anno, comunica il ruolo alle sedi provinciali dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

     Per i lavoratori stagionali all'estero, che rientrano nel territorio nazionale, la quota di iscrizione è commisurata al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza nel territorio nazionale.

 

     Art. 5.

     La Regione rimborsa agli aventi titolo all'assistenza ospedaliera diretta e gratuita, che intendono avvalersi della facoltà prevista dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 17 agosto 1974, n. 386, una quota pari alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate ubicate nella Regione stessa o, in mancanza, alla spesa media determinata dalla Regione nei cui territori è ubicato l'Istituto di cura che ha erogato la prestazione.

 

     Art. 6.

     Il pagamento di prestazioni mediche, chirurgiche e farmaceutiche a carattere diagnostico e curativo eseguito presso gli enti ospedalieri è dovuto solo dai soggetti che non abbiano alcun titolo all'assistenza ospedaliera gratuita in misura determinata dagli enti ospedalieri in conformità di quanto disposto con legge nazionale regionale.

 

     Art. 7.

     Il ricovero degli aventi diritto presso gli enti ospedalieri non è soggetto ad alcuna autorizzazione preventiva.

     Tranne che nei casi di ricovero di urgenza e fatta salva la valutazione del medico di guardia sulla necessità del ricovero ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, gli assistibili dovranno esibire al servizio accettazione degli enti ospedalieri la proposta del medico curante nonchè un documento che comprovi il titolo all'assistenza o, in mancanza, una dichiarazione dell'interessato il quale affermi, sotto la propria personale responsabilità, di avere titolo all'assistenza richiesta.

     La mancata iscrizione nel ruolo di cui al precedente articolo 4 non può impedire l'erogazione dell'assistenza ospedaliera di urgenza.

     L'ente ospedaliero, prima del dimissionamento, interpella l'interessato se intenda richiedere per il suo tramite l'iscrizione nel ruolo della Regione di residenza.

     L'assistito che non richiede l'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma sarà tenuto al pagamento per ogni giornata di degenza della retta onnicomprensiva vigente per l'anno 1974

     aumentata del venti per cento.

     L'adeguamento della retta è stabilito annualmente a partire dal 1976 dalla Giunta Regionale.

     Il ricovero gratuito presso le case di cura convenzionate è subordinato ad impegnativa della Regione. In caso di ricovero di urgenza, la notifica relativa all'Assessorato regionale alla Sanità conterrà la richiesta di impegnativa a sanatoria.

     I soggetti residenti nel Molise che intendano avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 5 debbono essere autorizzati dall'Assessorato regionale alla Sanità.

 

     Art. 8.

     Gli enti ospedalieri e gli istituti di ricovero e cura convenzionati devono notificare alla Regione ed al competente ente gestore di assistenza mutuo-previdenziale la data del ricovero, la diagnosi e la data del dimissionamento del ricoverato avente diritto ad indennità economiche di malattia o quando siano configurabili responsabilità civili da parte di terzi, nonchè gli altri dati di accettazione amministrativa e sanitaria.

 

     Art. 9.

     Le camere speciali di cui attualmente sono dotati gli ospedali dovranno essere utilizzate, a giudizio dei medici curanti, esclusivamente per particolari esigenze assistenziali.

     Gli enti ospedalieri non possono prevedere classi differenziate di trattamento.

     La retta differenziata di cui all'articolo 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 è abolita.

 

     Art. 10.

     Gli accertamenti sulla solvibilità dei ricoverati che non hanno titolo per l'assistenza ospedaliera gratuita e il contenzioso per il recupero delle spese di spedalità esigibili dai cittadini che non hanno titolo per l'assistenza ospedaliera gratuita sono di competenza della Giunta Regionale.

     Il contenzioso per il recupero delle spese per spedalità erogate a seguito di fatti dolosi o colposi spetta alla Giunta Regionale che vi provvede direttamente o mediante convenzione con gli enti mutuo- previdenziali.

 

     Art. 11.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.