§ 4.1.3 - Legge Regionale 2 settembre 1974, n. 14.
Disposizioni transitorie per la partecipazione di funzionari medici a commissioni e comitati operanti nel settore sanitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:02/09/1974
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Gli Ufficiali Sanitari di ruolo o incaricati, in servizio presso gli Enti Locali della Regione Molise, possono essere designati quali componenti di commissioni e comitati operanti nel settore [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 4.1.3 - Legge Regionale 2 settembre 1974, n. 14. [1]

Disposizioni transitorie per la partecipazione di funzionari medici a commissioni e comitati operanti nel settore sanitario.

(B.U. n. 28 del 18 settembre 1974).

 

Art. 1.

     Gli Ufficiali Sanitari di ruolo o incaricati, in servizio presso gli Enti Locali della Regione Molise, possono essere designati quali componenti di commissioni e comitati operanti nel settore sanitario, quando è prevista la partecipazione alle Commissioni e ai Comitati suddetti di funzionari trasferiti o comandati alla Regione, provenienti dalle carriere direttive dei medici dello Stato o degli Enti Locali.

     La designazione è effettuata dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Igiene.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.