§ 3.10.20 - R.R. 24 marzo 2004, n. 3.
Regolamento Regionale n. 2 del 23 maggio 1997, recante: "Regolamento Regionale per le aziende agri-turistico-venatorie" - Modifica art. 9, commi 1 e 2.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.10 caccia e pesca
Data:24/03/2004
Numero:3

§ 3.10.20 - R.R. 24 marzo 2004, n. 3. [1]

Regolamento Regionale n. 2 del 23 maggio 1997, recante: "Regolamento Regionale per le aziende agri-turistico-venatorie" - Modifica art. 9, commi 1 e 2.

(B.U. 1 aprile 2004, n. 7).

 

Art. 1.

     L'art. 9 del Regolamento Regionale n. 2 del 23 maggio 1997, è così sostituito:

     1. All'interno dell'Azienda, al fine di ampliare l'offerta di servizi turistico-venatori, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 2, punto 1 e 8, punto 2 del Regolamento Regionale per i Quagliodromi n. 1 del 15 gennaio 1996, su richiesta del responsabile dell'Azienda, l'Assessorato regionale alla Caccia può autorizzare su una superficie massima del 15% dell'area dell'Azienda stessa l'istituzione di un quagliodromo, dove l'attività di Caccia e/o l'addestramento dei cani possono essere esercitate anche durante la stagione venatoria. Detta autorizzazione viene notificata all'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

     2. L'attività all'interno del quagliodromo deve svolgersi secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento Regionale n. 1/1996.

     3. Il territorio di cui sopra non viene computato ai fini del calcolo della superficie, di cui al 2° comma dell'art. 2 del succitato regolamento.


[1] Convalidato dall'art. 8 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.