§ 3.10.16 - R.R. 4 giugno 2002, n. 11.
Regolamento regionale per le zone di addestramento cani da caccia in recinto.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.10 caccia e pesca
Data:04/06/2002
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Estensione).
Art. 3.  (Autorizzazione).
Art. 4.  (Attività).
Art. 5.  (Delimitazione).
Art. 6.  (Detenzione di fauna selvatica).
Art. 7.  (Divieti).
Art. 8.  (Cessazione).


§ 3.10.16 - R.R. 4 giugno 2002, n. 11. [1]

Regolamento regionale per le zone di addestramento cani da caccia in recinto.

(B.U. n. 13 del 15 giugno 2002).

 

Art. 1. (Finalità).

     Allo scopo di consentire l'attività di addestramento in recinto per i cani da caccia su fauna di allevamento, con particolare riferimento alla lepre e al cinghiale, l'Amministrazione Provinciale competente per territorio, auto rizza la gestione in apposite aree recintate con rete metallica.

 

     Art. 2. (Estensione).

     La superficie delle "Zone di Addestramento Cani in Recinto" deve avere una estensione non inferiore a 10 ettari ne superiore a 40 ettari.

     Nel territorio della stessa Provincia possono essere autorizzate sole n. 2 zone.

 

     Art. 3. (Autorizzazione).

     La richiesta di autorizzazione alla gestione della Zona Addestramento Cani in Recinto, deve essere presentata all'Amministrazione Provinciale competente per territorio e può essere avanzata da imprenditori agricoli singoli o associati che siano proprietari o conduttori del fondo.

     L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

     a) generalità completa del richiedente la Zona Addestramento Cani in Recinto;

     b) tipologia del territorio recintato;

     c) corografia del territorio recintato in scala 1:5.000;

     d) carta topografica in scala 1:50.000 con l'esatta indicazione della zona per la quale si chiede l'autorizzazione;

     e) nulla-osta dei proprietari dei fondi interessati.

     Il consenso del proprietario del fondo, è vincolante per l'intera durata della concessione.

     La concessione è accordata per un periodo di anni 5 ed è rinnovabile, a domanda da presentare almeno 60 giorni prima della data di scadenza con le stesse modalità previste dal presente articolo.

     L'autorizzazione deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta.

 

     Art. 4. (Attività).

     L'Addestramento cani in recinto è subordinato al possesso di un apposito permesso rilasciato dal titolare della concessione.

     La durata massima di permanenza per l'addestramento in recinto è stabilita dal concessionario il quale fissa anche il relativo contributo di partecipazione.

 

     Art. 5. (Delimitazione).

     Il territorio adibito a Zona Addestramento Cani in Recinto deve essere delimitato, a cura e spesa del concessionario, con rete metallica di altezza non inferiore a m. 1,50 e idoneamente segnalato con tabelle perimetrali di cm. 30x25, con fondo bianco, riportante la scritta:

     "ZONA ADDESTRAMENTO

     CANI IN RECINTO

     denominazione

     Divieto di caccia

     Accesso consentito solo agli autorizzati

     REGOLAMENTO REGIONALE N. 11 DEL 4 GIUGNO 2002".

 

     Art. 6. (Detenzione di fauna selvatica).

     Il titolare della concessione, previa comunicazione alla competente Amministrazione Provinciale, può detenere selvaggina esclusivamente per il proprio fabbisogno, proveniente da allevamento artificiale e appartenente alle specie cacciabili in Molise senza ulteriore autorizzazione.

 

     Art. 7. (Divieti).

     Nelle Zone Addestramento Cani in Recinto è fatto assoluto divieto a chiunque di esercitare la caccia.

 

     Art. 8. (Cessazione).

     L'autorizzazione può cessare per i seguenti motivi:

     a) RINUNZIA

     Il titolare della concessione può in ogni momento rinunziare alla autorizzazione tramite comunicazione scritta dalla competente Amministrazione Provinciale.

     c) DECADENZA

     Il titolare della concessione decade da ogni diritto relativo all'autorizzazione qualora non abbia provveduto a richiedere il rinnovo almeno di 60 giorni prima della scadenza.

     d) REVOCA

     La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta la revoca dell'autorizzazione.

     In caso di cessazione dell'attività di addestramento cani in recinto, il titolare della concessione è tenuto alla immediata rimozione delle tabelle perimetrali di cui all'articolo 5 del presente regolamento.


[1] Convalidato dall'art. 8 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.