§ 3.9.15 - Legge Regionale 26 giugno 1979, n. 18.
Piano d'intervento per opere portuali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.9 lavori pubblici, viabilità e acquedotti
Data:26/06/1979
Numero:18


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di L. 1.500 milioni negli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981, per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni della Regione nella misura del 100% della [...]
Art. 2.      Alla copertura della spesa globale di L. 1.500 milioni si farà fronte secondo le indicazioni di cui alla lettera m) del bilancio pluriennale 1979-1981.
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 3.9.15 - Legge Regionale 26 giugno 1979, n. 18. [1]

Piano d'intervento per opere portuali.

(B.U. n. 12 del 30 giugno 1979).

 

Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di L. 1.500 milioni negli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981, per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni della Regione nella misura del 100% della spesa necessaria per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e miglioramento di opere portuali.

     La spesa suddetta per L. 500 milioni è posta a carico dell'esercizio 1979, per gli esercizi 1980 e 1981 la stessa legge approvativa di bilancio provvederà a determinare la quota da attribuire ai singoli bilanci.

     La realizzazione delle opere sarà effettuata in conformità alle norme di cui alle leggi regionali 21 gennaio 1975, n. 10; 4 aprile 1975, n. 27 e 27 dicembre 1976, n. 41.

 

     Art. 2.

     Alla copertura della spesa globale di L. 1.500 milioni si farà fronte secondo le indicazioni di cui alla lettera m) del bilancio pluriennale 1979-1981.

     L'onere relativo all'anno 1979 viene posto a carico del capitolo 22300 Titolo 2°- Sezione 3a - Rubrica n. 8 - Settore 3° con uno stanziamento di competenza di L. 500 milioni ed un incremento di dotazione di cassa di L. 400 milioni.

     Il capitolo di spesa n. 55400 viene, di conseguenza ridotto di L. 500 milioni per la parte di competenza e di L. 400 milioni dello stanziamento di cassa.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.