§ 3.5.4 - Legge Regionale 11 dicembre 1980, n. 39.
Provvidenze a favore delle Regioni, degli Enti locali e dei cittadini colpiti delle Regioni meridionali interessate dal movimento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.5 calamità naturali, terremoti
Data:11/12/1980
Numero:39


Sommario
Art. 1.      La Regione Molise, al fine di concorrere ad alleviare i disagi materiali e morali delle popolazioni del Mezzogiorno investite dal terremoto del novembre 1980, interviene con l'erogazione di [...]
Art. 2.      La misura del contributo da erogare a favore dei soggetti di cui all'art. 1 sarà determinata con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 3.      Ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto, la presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul [...]


§ 3.5.4 - Legge Regionale 11 dicembre 1980, n. 39. [1]

Provvidenze a favore delle Regioni, degli Enti locali e dei cittadini colpiti delle Regioni meridionali interessate dal movimento tellurico del novembre 1980.

(B.U. n. 24 del 16 dicembre 1980).

 

Art. 1.

     La Regione Molise, al fine di concorrere ad alleviare i disagi materiali e morali delle popolazioni del Mezzogiorno investite dal terremoto del novembre 1980, interviene con l'erogazione di contributi a favore delle Regioni, degli Enti locali e dei cittadini colpiti delle regioni meridionali interessate dal movimento tellurico.

 

     Art. 2.

     La misura del contributo da erogare a favore dei soggetti di cui all'art. 1 sarà determinata con deliberazione della Giunta Regionale.

     Alla liquidazione sarà provveduto con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     Con la legge di variazione al bilancio 1980 si quantifica in 500 milioni di lire la spesa derivante dall'applicazione della presente legge. Per gli esercizi successivi 1981 e 1982 è previsto uno stanziamento annuale di L. 750 milioni di lire.

 

     Art. 3.

     Ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto, la presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.