§ 3.5.3 - Legge Regionale 4 novembre 1980, n. 35.
Intervento straordinario a favore della Provincia di Campobasso per la viabilità a scorrimento veloce interessato da movimenti franosi, in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.5 calamità naturali, terremoti
Data:04/11/1980
Numero:35


Sommario
Art. 1.      Al fine di permettere l'esecuzione di opere urgenti di consolidamento della viabilità provinciale interessata da movimenti franosi, in località "Ingotte", è concesso all'Amministrazione [...]
Art. 2.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1980, sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa descritte nel prospetto annesso alla presente legge.
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.5.3 - Legge Regionale 4 novembre 1980, n. 35. [1]

Intervento straordinario a favore della Provincia di Campobasso per la viabilità a scorrimento veloce interessato da movimenti franosi, in località "Ingotte".

(B.U. n. 22 del 15 novembre 1980).

 

Art. 1.

     Al fine di permettere l'esecuzione di opere urgenti di consolidamento della viabilità provinciale interessata da movimenti franosi, in località "Ingotte", è concesso all'Amministrazione Provinciale di Campobasso il contributo in conto capitale di un miliardo e trecentocinquanta milioni di lire.

     I progetti delle opere di cui al precedente comma, in deroga all'art. 3 della legge regionale 14 luglio 1979, n. 19, sono approvati, qualunque sia l'importo, dall'Amministrazione Provinciale di Campobasso, su parere del Capo dell'Ufficio Tecnico Provinciale.

 

     Art. 2.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1980, sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa descritte nel prospetto annesso alla presente legge.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.