§ 3.4.10 - Legge Regionale 21 gennaio 1977, n. 5.
Interventi per l'ampliamento ed il rinnovo del parco autobus regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 trasporti e comunicazioni
Data:21/01/1977
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di favorire l'ampliamento ed il rinnovo del materiale rotabile, la Regione concede contributi, in conto capitale, per l'acquisto di autobus nuovi costruiti su telai di produzione [...]
Art. 2.      La concessione del contributo, nei limiti di spesa indicati nel successivo art. 8, sarà effettuata dalla Giunta Regionale in favore delle imprese esercenti autoservizi di linea di concessione [...]
Art. 3.      La misura del contributo è stabilita in ragione del 50% del prezzo dell'investimento desunto dai listini ufficiali dell'industria produttrice per i modelli di serie.
Art. 4.      Le imprese interessate sono tenute a presentare le domande di contributo per il tramite L'Assessorato ai Trasporti entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge [...]
Art. 5.      Le ditte ammesse a contributo sono tenute a documentare al predetto Assessorato l'acquisto dei veicoli entro il 31 dicembre 1976 decadendo, in mancanza, da qualsiasi diritto e pretesa al [...]
Art. 6.      La liquidazione del contributo è subordinata all'effettivo acquisto ed immissione in servizio sulle linee regionali dei veicoli nonchè all'impegno da parte dell'impresa a non alienare o [...]
Art. 7.      Nel caso di rilievo dell'azienda in base a disposizioni della Regione, dal prezzo di stima del materiale rotabile acquistato con l'intervento finanziario regionale sarà detratto l'importo del [...]
Art. 8.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1976 la spesa di L. 600.000.000 che graverà sul Cap. 830 del bilancio di previsione per l'anno 1976.
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello [...]


§ 3.4.10 - Legge Regionale 21 gennaio 1977, n. 5. [1]

Interventi per l'ampliamento ed il rinnovo del parco autobus regionale.

(B.U. n. 2 del 1 febbraio 1977).

 

Art. 1.

     Allo scopo di favorire l'ampliamento ed il rinnovo del materiale rotabile, la Regione concede contributi, in conto capitale, per l'acquisto di autobus nuovi costruiti su telai di produzione nazionale.

 

     Art. 2.

     La concessione del contributo, nei limiti di spesa indicati nel successivo art. 8, sarà effettuata dalla Giunta Regionale in favore delle imprese esercenti autoservizi di linea di concessione regionale, sulla base di un piano all'uopo predisposto avendo riguardo ai seguenti criteri:

     - mobilità degli studenti e dei lavoratori pendolari;

     - sviluppo chilometrico delle linee;

     - grado di obsolescenza degli automezzi in servizio.

 

     Art. 3.

     La misura del contributo è stabilita in ragione del 50% del prezzo dell'investimento desunto dai listini ufficiali dell'industria produttrice per i modelli di serie.

     Si terrà conto della spesa eventualmente sostenuta per le porte elettropneumatiche e per l'impianto di riscaldamento autonomo ove i veicoli risultino dotati di tali accessori.

     Per le cooperative di lavoratori e per l'acquisto di autotreni intercomunicanti da impiegare esclusivamente su linee o tratti di linee con caratteristiche particolari preliminarmente individuate dall'assessorato regionale competente, la misura del contributo viene elevata rispettivamente al 70% ed al 60%.

 

     Art. 4.

     Le imprese interessate sono tenute a presentare le domande di contributo per il tramite L'Assessorato ai Trasporti entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     Le istanze dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:

     1) Elenco del materiale rotabile di proprietà del richiedente alla data del 31 dicembre 1975 con l'indicazione per ciascun veicolo della data di prima immatricolazione;

     2) Elenco delle autolinee regionali esercitate con a fianco indicata la percorrenza annuale ed il numero dei pendolari trasportati;

     3) Dichiarazione di impegno dell'impresa a non alienare, senza l'autorizzazione della Regione, automezzi di proprietà in esercizio sulle linee regionali che abbiano età inferiore a 9 anni;

     4) Dichiarazione resa ai sensi del primo comma dei successivi artt. 6 e 7.

     Dovrà essere fornita, inoltre, la eventuale altra documentazione che l'Assessorato ai Trasporti riterrà necessaria ai fini della istruttoria.

 

     Art. 5.

     Le ditte ammesse a contributo sono tenute a documentare al predetto Assessorato l'acquisto dei veicoli entro il 31 dicembre 1976 decadendo, in mancanza, da qualsiasi diritto e pretesa al contributo stesso.

 

     Art. 6.

     La liquidazione del contributo è subordinata all'effettivo acquisto ed immissione in servizio sulle linee regionali dei veicoli nonchè all'impegno da parte dell'impresa a non alienare o destinare a diverso uso il mezzo prima del decorso di 9 anni dalla data della sua prima immatricolazione riconoscendo, in caso di inadempienza, il diritto della Regione di procedere al recupero del contributo erogato.

     Tale recupero è escluso qualora l'impresa, prima del termine di cui sopra, abbia richiesto ed ottenuto autorizzazione dalla Regione a sostituire l'autoveicolo con altro nuovo, rinunziando a contributo di cui al precedente articolo 2.

 

     Art. 7.

     Nel caso di rilievo dell'azienda in base a disposizioni della Regione, dal prezzo di stima del materiale rotabile acquistato con l'intervento finanziario regionale sarà detratto l'importo del contributo al netto delle quote di ammortamento maturate in ragione del 10% annuo.

 

     Art. 8.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1976 la spesa di L. 600.000.000 che graverà sul Cap. 830 del bilancio di previsione per l'anno 1976.

     La somma stanziata e non impegnata in tutto o in parte nell'esercizio cui si riferisce, potrà essere utilizzata nell'esercizio successivo.

 

     Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.