§ 3.4.7 - Legge Regionale 20 ottobre 1976, n. 26.
Interventi per l'esercizio delle autolinee regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 trasporti e comunicazioni
Data:20/10/1976
Numero:26


Sommario
Art. 1.      Alle imprese che svolgono autoservizi di linea per viaggiatori, concessi o autorizzati dalla Regione per effetto delle funzioni attribuite con D.P.R. n. 5 del 14 gennaio 2, possono essere [...]
Art. 2.      Il contributo è fissato nella misura di L. 60 autobus/Km.
Art. 3.      Agli effetti della determinazione delle percorrenze ammissibili a contributo, si considerano le sole percorrenze risultanti dai disciplinari e dagli atti autorizzativi con esclusione di quelle [...]
Art. 4.      All'erogazione del contributo provvederà la Giunta Regionale, entro il limite gli stanziamenti previsti, sulla base dei riscontri effettuati dall'Ufficio regionale Trasporti che a tal fine può [...]
Art. 5.      Le domande di contributo per il periodo considerato dalla presente legge devono essere presentate all'Assessorato ai Trasporti entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 6.      La liquidazione dei contributi è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento degli oneri previdenziali ai sensi dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.
Art. 7.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutata in L. 650.000.000 si provvederà con la riduzione di fondi di spese correnti di cui ai sottoindicati capitoli di bilancio:
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della [...]


§ 3.4.7 - Legge Regionale 20 ottobre 1976, n. 26. [1]

Interventi per l'esercizio delle autolinee regionali.

(B.U. n. 20 del 30 ottobre 1976).

 

Art. 1.

     Alle imprese che svolgono autoservizi di linea per viaggiatori, concessi o autorizzati dalla Regione per effetto delle funzioni attribuite con D.P.R. n. 5 del 14 gennaio 2, possono essere concessi contributi in relazione alle percorrenze espresse in autobus/Km, effettuate nel periodo 1° gennaio 1975-30 giugno 1976.

 

     Art. 2.

     Il contributo è fissato nella misura di L. 60 autobus/Km.

     elevato a L. 80 per le autolinee aventi uno dei capilinea in Comune di alta montagna che si trovi ad oltre novecento metri sul l/m, per le cooperative di lavoratori e per le linee che effettuano collegamenti tra i centri urbani ed i propri scali ferroviari in coincidenza con l'arrivo e la partenza dei treni.

 

     Art. 3.

     Agli effetti della determinazione delle percorrenze ammissibili a contributo, si considerano le sole percorrenze risultanti dai disciplinari e dagli atti autorizzativi con esclusione di quelle relative ai periodi di interruzione per qualsiasi motivo, di quelle relative alle linee occasionali o stagionali, fatta eccezione dei servizi per gli operai e per gli studenti.

     Sono escluse altresì le percorrenze riguardanti le autolinee a contratto con oneri assunti direttamente a carico del committente.

 

     Art. 4.

     All'erogazione del contributo provvederà la Giunta Regionale, entro il limite gli stanziamenti previsti, sulla base dei riscontri effettuati dall'Ufficio regionale Trasporti che a tal fine può chiedere in visione ed esaminare direttamente i libri, le contabilità ed i documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio, nonchè avvalersi ogni altra forma di accertamento.

     L'ammontare del contributo annuale non potrà superare i 10/10 del disavanzo di esercizio ritenuto ammissibile di tutte le linee regionali legittimamente esercitate.

 

     Art. 5.

     Le domande di contributo per il periodo considerato dalla presente legge devono essere presentate all'Assessorato ai Trasporti entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

     Le domande dovranno essere accompagnate da una dichiarazione redatta secondo un apposito schema predisposto dall'Assessorato competente. Dovrà essere, inoltre, fornita l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal predetto Assessorato.

 

     Art. 6.

     La liquidazione dei contributi è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento degli oneri previdenziali ai sensi dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.

     Il contributo potrà essere negato alle imprese che nella domanda e nei documenti ad essa allegati abbiano esposto dati non rispondenti a verità accertati dall'Assessorati Regionale ai Trasporti, nonchè alle ditte che non abbiano rispettato le leggi sociali di contratto di lavoro.

 

     Art. 7.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutata in L. 650.000.000 si provvederà con la riduzione di fondi di spese correnti di cui ai sottoindicati capitoli di bilancio:

     Cap. 840 - "Contributi straordinari alle Aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori" L. 190.000.000

     Cap. 860 - "Oneri conseguenti all'applicazione del "Protocollo d'intesa" per la estensione del trattamento economico e normativo degli autoferrotranvieri al personale dipendente da aziende concessionarie di autoservizi di linea L. 308.000.000

     Cap. 2130 - "Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti)" L. 152.000.000

     e con l'iscrizione al Titolo I - Sezione III - Rubrica VII Settore II del nuovo Capitolo di spesa n. 841 "Interventi finanziari per l'esercizio delle autolinee regionali - Contributi per gli anni 1975-1976 con dotazione di L. 650 milioni".

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.