§ 3.4.5 - Legge Regionale 23 gennaio 1976, n. 6.
Erogazione di contributi alle aziende esercenti pubblici autoservizi di linea per viaggiatori.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 trasporti e comunicazioni
Data:23/01/1976
Numero:6


Sommario
Art. 1.      Alle imprese che esercitano in base a concessione o autorizzazione regionale servizi automobilistici di linea per viaggiatori, possono essere concessi contributi in relazione alle percorrenze, [...]
Art. 2.      Il contributo può essere accordato, entro lo stanziamento di cui al successivo art. 6, nella misura massima di L. 60 (sessanta) autobus - Km., solo nel caso in cui risulti passivo, per l'anno [...]
Art. 3.      Per la determinazione del contributo chilometrico si considera la metà della percorrenza 1974 risultante dai disciplinari di concessione e dai provvedimenti autorizzativi delle sole autolinee di [...]
Art. 4.      Le imprese che intendono usufruire del contributo regionale devono produrre istanza all'Assessorato Regionale ai Trasporti entro e non oltre 20 giorni dalla data di entrata in vigore della [...]
Art. 5.      All'assegnazione del contributo provvederà la Giunta Regionale sulla base degli riscontri effettuati dall'ufficio regionale Trasporti che, a tal fine, può chiedere in visione ed esaminare [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in L. 180.000.000 si provvederà con la riduzione di pari importo della previsione di spesa iscritta al Cap. 1710 e [...]
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello fissato [...]


§ 3.4.5 - Legge Regionale 23 gennaio 1976, n. 6. [1]

Erogazione di contributi alle aziende esercenti pubblici autoservizi di linea per viaggiatori.

(B.U. n. 2 del 31 gennaio 1976).

 

Art. 1.

     Alle imprese che esercitano in base a concessione o autorizzazione regionale servizi automobilistici di linea per viaggiatori, possono essere concessi contributi in relazione alle percorrenze, espresse in autobus- chilometro, effettuate nel periodo 1° luglio 31 dicembre 1974.

 

     Art. 2.

     Il contributo può essere accordato, entro lo stanziamento di cui al successivo art. 6, nella misura massima di L. 60 (sessanta) autobus - Km., solo nel caso in cui risulti passivo, per l'anno 1974, il conto di esercizio aziendale relativo a tutto il complesso delle autolinee concesse all'impresa dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni.

     Per le cooperative di lavoratori, per le autolinee aventi almeno uno dei capilinea in Comune di alta montagna che si trovi ad un'altezza superiore a 900 metri sul livello del mare e per le autolinee che effettuano collegamenti tra i centri urbani e i propri scali ferroviari, limitatamente alle corse da e per gli scali medesimi, il contributo di cui al comma precedente viene elevato a L. 80 (ottanta) autobus - Km.

 

     Art. 3.

     Per la determinazione del contributo chilometrico si considera la metà della percorrenza 1974 risultante dai disciplinari di concessione e dai provvedimenti autorizzativi delle sole autolinee di interesse regionale, delle corse bis o plurime effettuate e regolarmente denunciate per le quali sono stati versati i relativi contributi di sorveglianza, con esclusione delle linee o corse stagionali, fatto eccezione di quelle per i lavoratori e per gli studenti.

     Non possono essere ammessi a contributo i servizi di fatto non esercitati nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 1974 o che risultino sospesi, per qualsiasi ragione, all' atto del pagamento dei contributi nonchè le autolinee a contratto i cui oneri di trasporto siano stati assunti direttamente dai committenti.

 

     Art. 4.

     Le imprese che intendono usufruire del contributo regionale devono produrre istanza all'Assessorato Regionale ai Trasporti entro e non oltre 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione redatta secondo un apposito schema predisposto dall'Assessorato competente.

     Dovrà essere, inoltre, fornita l'ulteriore documentazione che potrà essere richiesta dall'Assessorato stesso.

     Le imprese che nella domanda intesa ad ottenere il contributo o nei documenti ad essa allegati, abbiano esposti dati non veritieri accertati dall'assessorato regionale ai Trasporti, saranno escluse dal beneficio previsto dalla presente legge.

     Possono altresì escludersi dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio, che non abbiano rispettato i patti concessionali o che non abbiano applicato il contratto di lavoro o la legislazione sociale.

 

     Art. 5.

     All'assegnazione del contributo provvederà la Giunta Regionale sulla base degli riscontri effettuati dall'ufficio regionale Trasporti che, a tal fine, può chiedere in visione ed esaminare direttamente i libri, le contabilità ed i documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio, nonchè avvalersi di ogni altra forma di accertamento.

     La liquidazione del contributo è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento degli oneri previdenziali ai sensi dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.

 

     Art. 6.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in L. 180.000.000 si provvederà con la riduzione di pari importo della previsione di spesa iscritta al Cap. 1710 e l'istituzione al Titolo II - Sezione V - Rubrica V del nuovo capitolo 1552 "contributi alle aziende esercenti pubblici autoservizi di linea per viaggiatori".

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello fissato per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.