§ 3.4.4 - Legge Regionale 21 gennaio 1975, n. 13.
Incentivi per la immissione di autobus nuovi nell'esercizio delle autolinee regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 trasporti e comunicazioni
Data:21/01/1975
Numero:13


Sommario
Art. 1.      Alle imprese esercenti autoservizi di linea per viaggiatori, di concessione regionale, è attribuito un contributo finanziario della Regione per il rinnovo del parco autobus nei limiti e alle [...]
Art. 2.      Il contributo è determinato nella misura del 40% della spesa sostenuta per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica immessi sulle linee regionali a partire dal 1° luglio 1974 fino a tutto il 31 [...]
Art. 3.      La concessione del contributo avviene sulla base dei seguenti criteri:
Art. 4.      La domanda di contributo, corredata della fattura di acquisto dell'autobus nonchè della copia debitamente autenticata del relativo foglio complementare, deve essere presentata all'Assessorato [...]
Art. 5.      La Giunta Regionale provvede all'erogazione del contributo di cui al precedente articolo 2 calcolato sul prezzo stabilito dai listini ufficiali FIAT.
Art. 6.      La concessione del contributo è subordinata all'impegno da parte dell'impresa a non alienare o destinare a diverso uso l'autoveicolo prima del decorso di 9 anni dalla data di immatricolazione [...]
Art. 7.      Al finanziamento della spesa presunta calcolata in L. 600.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con parte dei fondi a disposizione o che perverranno alla Regione [...]
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.4.4 - Legge Regionale 21 gennaio 1975, n. 13. [1]

Incentivi per la immissione di autobus nuovi nell'esercizio delle autolinee regionali.

(B.U. n. 4 del 27 gennaio 1975).

 

Art. 1.

     Alle imprese esercenti autoservizi di linea per viaggiatori, di concessione regionale, è attribuito un contributo finanziario della Regione per il rinnovo del parco autobus nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 2.

     Il contributo è determinato nella misura del 40% della spesa sostenuta per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica immessi sulle linee regionali a partire dal 1° luglio 1974 fino a tutto il 31 dicembre 1975.

     Tale contributo è elevato al 60% per le cooperative di lavoratori.

 

     Art. 3.

     La concessione del contributo avviene sulla base dei seguenti criteri:

     1) - sviluppo chilometrico delle linee;

     2) - stato di usura degli automezzi in servizio.

 

     Art. 4.

     La domanda di contributo, corredata della fattura di acquisto dell'autobus nonchè della copia debitamente autenticata del relativo foglio complementare, deve essere presentata all'Assessorato regionale ai Trasporti.

     Dovrà essere, inoltre, fornita l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall'Assessorato predetto.

 

     Art. 5.

     La Giunta Regionale provvede all'erogazione del contributo di cui al precedente articolo 2 calcolato sul prezzo stabilito dai listini ufficiali FIAT.

     Gli automezzi ammessi al contributo devono essere serviti da impianti di riscaldamento Webosto e muniti di porte pneumatiche.

 

     Art. 6.

     La concessione del contributo è subordinata all'impegno da parte dell'impresa a non alienare o destinare a diverso uso l'autoveicolo prima del decorso di 9 anni dalla data di immatricolazione dell'autoveicolo stesso, riconoscendo, nel caso di inadempienza, il diritto alla Regione di procedere al recupero del contributo erogato.

     Tale recupero è escluso qualora l'impresa, prima del termine di cui sopra, abbia richiesto ed ottenuto l'autorizzazione dalla Regione a sostituire l'autoveicolo con altro nuovo, rinunziando al contributo di cui al precedente articolo 1.

     La concessione del contributo è altresì subordinata all'impegno da parte dell'impresa di non alienare, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale, automezzi di proprietà in esercizio sulle linee regionali che abbiano età inferiore a nove anni.

     Nel caso di inadempienza all'impegno di cui al comma precedente si procederà alla revoca ed al recupero del contributo erogato.

 

     Art. 7.

     Al finanziamento della spesa presunta calcolata in L. 600.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con parte dei fondi a disposizione o che perverranno alla Regione ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Per l'anno finanziario 1974 le spese derivanti dalla presente legge e calcolate in L. 200.000.000 saranno iscritte al nuovo capitolo n. 3405 del bilancio regionale con la denominazione "Contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori per il rinnovo del parco di autobus" con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3648 delle uscite "Fondo per provvedimenti legislativi in corso".

     All'onere residuo di L. 400.000.000, previsto per gli interventi regionali 1975, sarà provveduto con l'iscrizione nel bilancio corrispondente di apposito capitolo di spesa.

     Le somme stanziate e non impegnate nell'esercizio a cui si riferiscono, potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.