§ 3.4.3 - Legge Regionale 21 gennaio 1975, n. 8.
Erogazione di contributi alle Aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 trasporti e comunicazioni
Data:21/01/1975
Numero:8


Sommario
Art. 1.      Alle imprese che esercitano in base a concessione o autorizzazione regionale servizi automobilistici per il trasporto di persone, bagagli e pacchi agricoli ai sensi della legge n. 1822 del 28 [...]
Art. 2.      Il contributo è accordato, entro lo stanziamento di cui al successivo articolo 4, in ragione di L. 60/autobus Km. tenuto conto della metà della percorrenza prevista per ogni singola linea per [...]
Art. 3.      Alla erogazione del contributo di cui all'articolo precedente provvederà la Giunta Regionale.
Art. 4.      Per l'onere presunto di L. 175.000.000 derivante dalla presente legge viene istituito nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, il capitolo di spesa n. 3441 intitolato "Contributi [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.4.3 - Legge Regionale 21 gennaio 1975, n. 8. [1]

Erogazione di contributi alle Aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(B.U. n. 4 del 27 gennaio 1975).

 

Art. 1.

     Alle imprese che esercitano in base a concessione o autorizzazione regionale servizi automobilistici per il trasporto di persone, bagagli e pacchi agricoli ai sensi della legge n. 1822 del 28 settembre 1939 e successive modificazioni e variazioni, possono essere concessi contributi straordinari in relazione all'esercizio svolto nel periodo 1° gennaio - 30 giungo 1974.

 

     Art. 2.

     Il contributo è accordato, entro lo stanziamento di cui al successivo articolo 4, in ragione di L. 60/autobus Km. tenuto conto della metà della percorrenza prevista per ogni singola linea per l'intero anno 1974, risultante dai disciplinari di concessione e atti autorizzativi.

 

     Art. 3.

     Alla erogazione del contributo di cui all'articolo precedente provvederà la Giunta Regionale.

 

     Art. 4.

     Per l'onere presunto di L. 175.000.000 derivante dalla presente legge viene istituito nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, il capitolo di spesa n. 3441 intitolato "Contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea) con iscrizione nello stesso della somma di L. 175.000.000 da prelevarsi dal capitolo 3647 delle uscite intitolato "Fondo per provvedimenti legislativi in corso".

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.