§ 3.4.1 - Legge Regionale 17 novembre 1973, n. 24.
Erogazione per gli anni 1972 e 1973 di contributi alle Aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 trasporti e comunicazioni
Data:17/11/1973
Numero:24


Sommario
Art. 1.      L'autoservizio pubblico di linea è un servizio sociale che la Regione indirizza, coordina e disciplina.
Art. 2.      Allo scopo di assicurare la continuità del servizio, l'Amministrazione regionale può accordare contributi, per il periodo dal 1° aprile 1972 al 31 dicembre 1972 e dal 1° gennaio 1973 al 31 [...]
Art. 3.      Sono esclusi dal contributo gli automezzi per i quali gli oneri di trasporto siano direttamente a carico del committente.
Art. 4.      Il contributo sarà erogato, in relazione alle percorrenze effettuate, in ragione di lire sessanta per autobus/Km., entro i limiti di cui al successivo articolo 7.
Art. 5.      Ai fini della determinazione del contributo chilometrico va considerata la percorrenza effettuata, espressa in autobus/Km., relativa alle corse previste dai disciplinari di concessione e dai [...]
Art. 6.      L'assegnazione dei contributi verrà stabilita, per ciascuna richiesta, dalla Giunta Regionale, sulla base dei criteri contenuti nei precedenti articoli.
Art. 7.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1972 in L. 111.179.220, si fa fronte con l'iscrizione al cap. 212 del bilancio regionale per l'esercizio [...]
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 3.4.1 - Legge Regionale 17 novembre 1973, n. 24. [1]

Erogazione per gli anni 1972 e 1973 di contributi alle Aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(B.U. n. 32 del 13 dicembre 1973).

 

Art. 1.

     L'autoservizio pubblico di linea è un servizio sociale che la Regione indirizza, coordina e disciplina.

     Nel caso di presentazione di domanda di rinuncia di una concessione o di modificazioni sostanziali al servizio, la Regione si riserva il diritto di sottoporre a revisione tutte le concessioni regionali di cui risulti titolare il concessionario richiedente.

 

     Art. 2.

     Allo scopo di assicurare la continuità del servizio, l'Amministrazione regionale può accordare contributi, per il periodo dal 1° aprile 1972 al 31 dicembre 1972 e dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1973, alle aziende che esercitano professionalmente autoservizi pubblici di linea per viaggiatori, di concessione regionale o comunque per disposizione della Regione e che non usufruiscono di altri interventi finanziari sussidi e sovvenzioni da parte dello Stato o della Regione in ordine all'esercizio dei servizi medesimi.

     Tali contributi possono essere accordati alle sole linee di competenza regionale ed il relativo importo globale non dovrà, in ogni caso, superare il disavanzo complessivo risultante dal conto economico della gestione 1972 e 1973 e relativo a tutto il complesso di autolinee esercitate dall'impresa.

     A tal fine, dovrà essere presentata una dichiarazione del concessionario contenente il conto economico della gestione 1972 e 1973, relativo a tutte le attività aziendali, l'elenco di tutte le autolinee esercitate a qualsiasi titolo, le dichiarazioni dei competenti Uffici postali e dei Comuni, riguardanti eventuali canoni e sussidi percepiti nel 1972 e 1973, le indicazioni delle percorrenze per le quali è stato adottato il contributo di sorveglianza per gli anni 1972 e 1973, decurtate di quelle non effettuate per sospensioni del servizio o riduzione del programma di esercizio, copia delle denunce presentate agli uffici fiscali per il pagamento dell'I.G.E. e della tassa di bollo relative agli interi anni 1972 e 1973, nonchè l'eventuale altra documentazione ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria.

     La domanda di contributo, in duplice copia, con l'allegata documentazione, dovrà essere presentata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, all'Assessorato ai Trasporti della Regione.

 

     Art. 3.

     Sono esclusi dal contributo gli automezzi per i quali gli oneri di trasporto siano direttamente a carico del committente.

     Non possono, inoltre, beneficiare del contributo le imprese titolari di concessioni regionali o, comunque, per disposizione della Regione, che non abbiano rispettato le leggi sociali ed il contratto di lavoro, nonchè quelle che non hanno assicurato la normale efficienza del servizio.

 

     Art. 4.

     Il contributo sarà erogato, in relazione alle percorrenze effettuate, in ragione di lire sessanta per autobus/Km., entro i limiti di cui al successivo articolo 7.

 

     Art. 5.

     Ai fini della determinazione del contributo chilometrico va considerata la percorrenza effettuata, espressa in autobus/Km., relativa alle corse previste dai disciplinari di concessione e dai provvedimenti delle sole autolinee di interesse regionale, nonchè alle corse bis effettuate e denunciate sulle linee medesime, con esclusione delle percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto.

 

     Art. 6.

     L'assegnazione dei contributi verrà stabilita, per ciascuna richiesta, dalla Giunta Regionale, sulla base dei criteri contenuti nei precedenti articoli.

     Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 7.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1972 in L. 111.179.220, si fa fronte con l'iscrizione al cap. 212 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 del fondo di L. 112.000.000 che viene prelevato dal cap. 10 "Contributi previdenziali, assistenziali e diversi su stipendi ed altri assegni fissi al personale" che viene così a ridursi a Lire 155.609.900.

     Per l'anno 1973, la spesa derivante dall'applicazione della presente legge farà carico all'apposito capitolo n. 218 iscritto "per memoria" nel bilancio relativo allo stesso anno.

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.