§ 3.1.7 - Legge Regionale 27 luglio 1981, n. 14.
Finanziamento suppletivo per l'attuazione di opere di edilizia sanitaria previste dal Piano approvato con deliberazione del Consiglio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:27/07/1981
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Per consentire il completamento del piano di opere previste per la realizzazione della rete di poliambulatori, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale del Molise n. 517 del 30 dicembre [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto.


§ 3.1.7 - Legge Regionale 27 luglio 1981, n. 14. [1]

Finanziamento suppletivo per l'attuazione di opere di edilizia sanitaria previste dal Piano approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 30 dicembre 1976.

(B.U. n. 15 del 1 agosto 1981).

 

Art. 1.

     Per consentire il completamento del piano di opere previste per la realizzazione della rete di poliambulatori, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale del Molise n. 517 del 30 dicembre 1976, viene disposto un finanziamento suppletivo di L. 1.930.000.000.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio finanziario 1981, nonchè in quello pluriennale 1981- 1983, sono introdotte le variazioni descritte nel prospetto "A" annesso alla presente legge.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

(Si omette il prospetto A)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.