§ 3.1.6 - Legge Regionale 3 giugno 1980, n. 24.
Proroga efficacia dei piani di ricostruzione dei Comuni danneggiati dalla guerra.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:03/06/1980
Numero:24


Sommario
Art. 1.      L'efficacia dei piani di ricostruzione dei comuni della Regione Molise danneggiati dalla guerra, approvati in base al D.Leg.Lgt. n. 154 del 2 marzo 1945 e successive modificazioni ed [...]
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.6 - Legge Regionale 3 giugno 1980, n. 24. [1]

Proroga efficacia dei piani di ricostruzione dei Comuni danneggiati dalla guerra.

(B.U. n. 12 del 16 giugno 1980).

 

Art. 1.

     L'efficacia dei piani di ricostruzione dei comuni della Regione Molise danneggiati dalla guerra, approvati in base al D.Leg.Lgt. n. 154 del 2 marzo 1945 e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché scaduti, è prorogata fino alla loro completa attuazione.

     Qualora la causa di decadenza del piano sia l'entrata in vigore del piano regolatore generale, la proroga della validità del piano di ricostruzione, soltanto al fine di poter utilizzare i fondi già stanziati dal Ministero dei Lavori Pubblici per le opere previste nei piani stessi è limitata alla realizzazione di quelle opere del piano di ricostruzione non in contrasto con le previsioni del piano regolatore generale e nello stesso riproposte.

     Ai piani di ricostruzione prorogati si applica la disciplina statale di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.