§ 3.1.3 - Legge Regionale 24 maggio 1977, n. 15.
Norme per agevolare l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:24/05/1977
Numero:15


Sommario
Art. 1.      Al fine di agevolare l'attuazione dei programmi relativi alla costruzione o alla manutenzione e risanamento di alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare in locazione, viene concesso [...]
Art. 2.      Per poter usufruire degli interventi previsti dal precedente art. 1 l'I.A.C.P. interessato deve far pervenire apposita domanda al Presidente della Giunta Regionale.
Art. 3.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante mutuo che la Giunta Regionale è autorizzata a contrarre per il meglio in funzione delle condizioni di mercato e, [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul [...]


§ 3.1.3 - Legge Regionale 24 maggio 1977, n. 15. [1]

Norme per agevolare l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

(B.U. n. 10 del 1 giugno 1977).

 

Art. 1.

     Al fine di agevolare l'attuazione dei programmi relativi alla costruzione o alla manutenzione e risanamento di alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare in locazione, viene concesso a favore degli Istituti Case Popolari della Regione un prefinanziamento di L. 1.500.000.000 per far fronte al pagamento degli stati di avanzamento di lavori eseguiti spettanti alle Imprese appaltatrici in pendenza della erogazione da parte dei competenti organi statali dei finanziamenti concessi agli I.A.C.P. medesimi in relazione ai predetti programmi.

 

     Art. 2.

     Per poter usufruire degli interventi previsti dal precedente art. 1 l'I.A.C.P. interessato deve far pervenire apposita domanda al Presidente della Giunta Regionale.

     La domanda deve specificare:

     a) Lo stato di avanzamento dei lavori per i quali viene chiesta l'anticipazione predisposto da parte dell'Istituto;

     b) L'ammontare dell'anticipazione richiesta con la indicazione del programma costruttivo e delle opere alle quali si riferisce;

     c) Gli estremi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. con cui viene designata la persona delegata a presentare la domanda di cui al primo comma del presente articolo;

     d) L'indicazione del Tesoriere dell'Ente autorizzato a riscuotere e a quietanzare per conto dell'Ente stesso.

     La domanda deve essere corredata dalla documentazione comprovante che l'organo statale competente a concedere il finanziamento o il mutuo per la realizzazione dell'opera abbia rispettivamente autorizzata la messa a disposizione della somma stanziata o data l'adesione di massima alla concessione del mutuo.

     Alla domanda deve essere, altresì, allegato copia dell'ordine dato dall'Istituto Autonomo Case Popolari al suo Tesoriere e da questi confermato, di reintegrare il fondo di cui all'art. 1 dell'importo prelevato appena avrà luogo l'erogazione da parte degli organi statali delle somme afferenti le opere cui il prefinanziamento si riferisce.

     Apposita convenzione, da stipularsi tra la Regione Molise, gli I.A.C.P. di Campobasso e di Isernia ed i rispettivi Tesorieri disciplinerà le modalità ed i tempi per il recupero delle anticipazioni, concesse ai sensi della presente legge.

 

     Art. 3.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante mutuo che la Giunta Regionale è autorizzata a contrarre per il meglio in funzione delle condizioni di mercato e, comunque, ad un tasso d'interesse passivo non superiore al 18% e per una durata di ammortamento non inferiore ad anni 5.

     Nello stato di previsione dell'entrata è iscritto al Titolo V Cat. 1°

- il nuovo capitolo di bilancio n. 575 "Mutuo per prefinanziamento agli

I.A.C.P. della Regione" con una previsione di L. 1.500.000.000.

     Nello stato di previsione della spesa al Titolo II - Sezione 3a - Rubrica n. 6 - Settore I - è iscritto il nuovo Capitolo n. 815 "Prefinanziamenti agli I.A.C.P. della Regione per l'esecuzione di opere effettuate ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, 27 maggio 1975, n. 166 e 16 ottobre 1975, n. 492" con uno stanziamento di L. 1.500.000.000.

     Il Consiglio Regionale, previo affidamento da parte dell'Istituto mutuante, è autorizzato a corrispondere agli I.A.C.P. le anticipazioni di cui alla presente legge.

     L'onere per l'ammortamento del mutuo sarà previsto per tutta la sua durata, nella misura e per il tempo che saranno determinati in sede di contratto. La quota interesse per l'ammortamento del prestito e la relativa quota capitale sono previste, rispettivamente, ai capitoli 2562 e 2680 del bilancio regionale 1977.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.