§ 2.11.25 - L.R. 8 aprile 2003, n. 13.
Interventi per la qualificazione delle stazioni sciistiche e del sistema turistico degli sport invernali della Regione Molise.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.11 turismo ed attività alberghiera
Data:08/04/2003
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Obiettivi).
Art. 3.  (Impianti sportivi invernali).
Art. 4.  (Sicurezza sulle piste e sugli impianti).
Art. 5.  (Formazione professionale).
Art. 6.  (Programma regionale).
Art. 7.  (Funzioni delle province).
Art. 8.  (Interventi finanziabili).
Art. 9.  (Soggetti beneficiari).
Art. 10.  (Misura dei contributi).
Art. 11.  (Snellimento delle procedure).
Art. 12.  (Norma finanziaria).
Art. 13.  (Pubblicazione).


§ 2.11.25 - L.R. 8 aprile 2003, n. 13.

Interventi per la qualificazione delle stazioni sciistiche e del sistema turistico degli sport invernali della Regione Molise.

(B.U. 16 aprile 2003, n. 8).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina gli interventi per il miglioramento delle stazioni sciistiche di interesse locale, delle piste da sci e degli impianti a fune, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica, di valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione e allo sviluppo economico e sociale della montagna [1].

     2. Per le finalità di cui alla presente legge sono considerati di interesse locale i comprensori funiviari il cui bacino di utenza sia essenzialmente di prossimità [2].

     2 bis. In applicazione dei criteri impartiti dalla Commissione europea nelle proprie comunicazioni e decisioni in materia di aiuti di Stato agli impianti a fune, sono in particolare definibili di interesse locale:

a) le stazioni di sport invernali con un numero inferiore o uguale a tre impianti, per complessiva lunghezza inclinata non superiore a 3 chilometri, oppure

b) le stazioni di sport invernali con un numero superiore a tre impianti, che presentano le seguenti caratteristiche: 1) un numero di letti alberghieri disponibili fino a 2000; 2) un numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione, calcolato sui dati medi delle tre precedenti stagioni, non superiore al 15 per cento del numero totale di pass venduti [3].

 

          Art. 2. (Obiettivi).

     1. La Regione Molise, considerato che il turismo e le attività connesse all'esercizio degli sport invernali rappresentano elemento di sviluppo economico e sociale, persegue, nell'ambito della programmazione strategica per lo sviluppo delle aree montane, nonché nel rispetto dell'ambiente, interventi di sostegno alle stazioni invernali ed al sistema sciistico, rivolti al conseguimento dei seguenti obiettivi:

     a) favorire la qualificazione ambientale e sportiva delle stazioni invernali e delle aree sciistiche della Regione;

     b) sostenere l'ammodernamento, la razionalizzazione e l'adeguamento degli impianti a fune, delle altre attrezzature di trasporto e della produzione della neve, gli altri servizi delle stazioni sciistiche e dei Comuni interessati al turismo invernale;

     c) assicurare la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e garantire un corretto esercizio di tutti gli sport invernali;

     d) accrescere la capacità turistica, durante tutto l'arco dell'anno, delle stazioni sciistiche della Regione;

     e) promuovere e qualificare gli sport invernali in ambito agonistico ed amatoriale nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio della montagna molisana.

 

          Art. 3. (Impianti sportivi invernali).

     1. Ai fini della presente legge sono considerati impianti sportivi invernali:

     a) gli impianti di risalita, tutti gli impianti di trasporto a fune e gli altri impianti destinati al trasporto delle persone nelle stazioni sciistiche;

     b) le aree sciistiche, che sono superfici, aperte al pubblico e destinate alla pratica degli sport invernali, quali: lo sci nelle sue varie discipline (sci alpino e sci di fondo), la tavola da neve (snowboard), la slitta e lo slittino. Sono altresì aree sciistiche gestite le aree destinate alle attività ludiche dei bambini, quali "baby park, "asili sulla neve" ed altre attività sportive sulla neve;

     c) altri impianti sportivi invernali, quali gli impianti per lo sport del ghiaccio.

 

          Art. 4. (Sicurezza sulle piste e sugli impianti).

     1. La sicurezza sulle piste e sugli impianti di cui all'art. 3 è assicurata dai gestori degli impianti che vigilano, informandone gli organi competenti, sull'osservanza delle norme di cui al D.M. 30 novembre 1970: “Disposizioni per il comportamento degli sciatori che si servono degli impianti scioviari".

     2. La Giunta regionale, d'intesa con gli Enti locali e le associazioni delle categorie professionali o volontarie operanti nelle stazioni sciistiche della Regione, adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento sulla sicurezza per gli impianti sportivi invernali.

 

          Art. 5. (Formazione professionale).

     1. La formazione degli operatori delle stazioni sciistiche costituisce strumento per la promozione della qualità e dell'efficacia degli interventi e dei servizi del sistema turistico invernale regionale con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali.

     2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, in accordo con i Comuni sedi di stazioni sciistiche, i gestori degli impianti, le associazioni sindacali e di categoria interessate, promuove la formazione degli operatori delle stazioni sciistiche.

 

          Art. 6. (Programma regionale).

     1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta, entro il mese di marzo del primo anno di ciascun triennio, il programma triennale degli interventi [4].

     2. Il programma triennale individua sulla base degli interventi di cui al successivo art. 8 e nell'ambito delle risorse che saranno definite nella legge di approvazione del bilancio regionale:

     a) gli interventi prioritari;

     b) le caratteristiche tecnico - finanziarie dei progetti;

     c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi ed i tempi di realizzazione.

     3. Eventuali modifiche all'ordine di priorità indicato nel programma triennale, rese necessarie da oggettive difficoltà che attengono alle condizioni di fattibilità, possono essere autorizzate dalla Giunta regionale purché non alterino i criteri programmatici posti alla base della formulazione del piano stesso.

     4. [Per l'anno 2003 la Giunta regionale approva un piano stralcio, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con i Comuni interessati, al fine di garantire il corretto funzionamento delle stazioni sciistiche] [5].

 

          Art. 7. (Funzioni delle province). [6]

     [1. Le Province, titolari delle funzioni amministrative in materia di impianti a fune di cui all'art.91 della l.r. n° 34/99, sentiti i Comuni sedi di stazioni sciistiche, predispongono entro il 31 marzo di ogni anno il piano operativo annuale di intervento da formulare alla Regione, in base alle domande dei soggetti di cui al successivo art. 9.

     2. Le Province, al fine di attuare i principi della presente legge, oltre a definire i piani provinciali di intervento annuali, predispongono piani pluriennali per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 e la riorganizzazione delle stazioni sciistiche.]

 

          Art. 8. (Interventi finanziabili).

     1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Regione Molise concede, sulla base delle priorità di cui all'art. 6, contributi per:

     a) sistemazioni ambientali, anche con interventi di ingegneria naturalistica e sentieristica annessa e connessa agli impianti, realizzazione, adeguamento e inerbimento delle piste per la pratica dello sci alpino e dello sci di fondo;

     b) interventi ed adeguamenti tecnici indispensabili relativi all'esecuzione delle revisioni generali e speciali previste dalle vigenti normative [7];

     c) manutenzione e razionalizzazione delle piste, della segnaletica, delle opere di protezione, dei parcheggi e delle vie di accesso agli impianti;

     d) demolizione di impianti di risalita dismessi e relativo ripristino ambientale;

     e) realizzazione nelle aree sciistiche di:

     1) impianti a fune;

     2) opere accessorie agli impianti a fune, compreso il loro ampliamento, ammodernamento o riconversione;

     3) impianti per la produzione di neve programmata;

     4) impianti per lo sport del ghiaccio.

     f) realizzazione di interventi ricompresi in un progetto unitario, contenente due o più azioni di cui ai precedenti punti e tali da produrre, nell'ambito complessivo del territorio montano nel quale sono inseriti, due o più dei seguenti effetti:

     1) l'aumento dell'efficienza, della qualità e della sicurezza del servizio offerto;

     2) la riduzione dei costi di esercizio degli impianti;

     3) la riduzione dell'impatto ambientale;

     4) l'aumento delle condizioni di sicurezza degli sciatori;

     5) la razionalizzazione del sistema degli impianti esistenti.

     g) manutenzione ordinaria e straordinaria degli altri impianti sportivi invernali di cui al precedente art. 3, ivi comprese le piste (per lo sci alpino e per lo sci di fondo);

     h) realizzazione di iniziative di collegamento tra stazioni s quali:

     - skipass comune,

     - gestione associata di servizi;

     i) acquisto di attrezzature complementari alla fruizione turistica invernale del territorio montano, quali mezzi per il soccorso, per la manutenzione delle piste, per il miglioramento delle tecnologie informatiche ed altre attrezzature.

 

          Art. 9. (Soggetti beneficiari).

     1. I contributi regionali sono assegnati:

     a) ai comuni sede di stazioni sciistiche;

     b) ai soggetti pubblici e privati che siano proprietari degli impianti o delle relative aree, ovvero gestori degli stessi o di impianti e attrezzature di servizio [8].

 

          Art. 10. (Misura dei contributi).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all'articolo 9 contributi per la realizzazione degli interventi elencati nell'articolo 8 [9].

     2. I contributi per gli interventi di cui al comma 1 sono concessi, fino ad un massimo dell'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale in applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera c) [10].

 

          Art. 11. (Snellimento delle procedure).

     1. AI fine di semplificare l'attività amministrativa connessa agli interventi di cui alla presente legge, nonché per effettuare un esame contestuale dei diversi interessi pubblici coinvolti, la Giunta regionale promuove le conferenze di servizi necessarie allo snelli mento delle procedure.

     2. La Giunta regionale, al fine di curare l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, adotta modalità organizzative consone a garantire tutte le competenze nelle materie disciplinate dalla presente legge, nonché quelle in tema di autorizzazioni e pareri in campo urbanistico necessari per gli interventi di ammodernamento, realizzazione o adeguamento di impianti, piste e strutture accessorie.

 

          Art. 12. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte attraverso l'utilizzo delle risorse che sono definite annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale [11].

 

          Art. 13. (Pubblicazione).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.

[5] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.

[10] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.

[11] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.