§ 2.11.17 - Legge Regionale 4 febbraio 2000, n. 8.
Provvidenze in favore degli stabilimenti balneari danneggiati dal fortunale del 25 e 26 luglio 1999.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.11 turismo ed attività alberghiera
Data:04/02/2000
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Concessione di contributi.
Art. 3.  Modalità di erogazione.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Procedura d'urgenza.


§ 2.11.17 - Legge Regionale 4 febbraio 2000, n. 8. [1]

Provvidenze in favore degli stabilimenti balneari danneggiati dal fortunale del 25 e 26 luglio 1999.

(B.U. n. 3 del 16 febbraio 2000).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, con la presente legge, promuove misure di sostegno in favore degli stabilimenti balneari per i danni causati dal fortunale abbattutosi sulla costa molisana nei giorni 25 e 26 luglio 1999.

 

     Art. 2. Concessione di contributi.

     1. Per le finalità di cui all'art. 1 sono concessi contributi in conto capitale agli stabilimenti balneari, che ne facciano richiesta, nei limiti della spesa accertata, per:

     a) danni alle strutture fisse e risistemazione dell'arenile;

     b) danni ad attrezzature e arredamenti.

 

     Art. 3. Modalità di erogazione.

     1. I contributi in conto capitale di cui all'art. 2, saranno erogati previa acquisizione da parte dell'Assessorato al Turismo di:

     a) relazione tecnico - estimativa redatta dall'Assessorato ai Lavori Pubblici e Protezione civile;

     b) perizia tecnica giurata relativa alla stima dei danni subiti dai singoli stabilimenti balneari a seguito del fortunale di cui all'art. 1.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. All'onere di Lire 230.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà con i fondi iscritti in uscita al capitolo n. 53202 che, per l'anno 1999, presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 5. Procedura d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art, 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.