§ 2.11.1 - Legge Regionale 30 maggio 1975, n. 39.
Norme sulla utilizzazione del territorio a scopo turistico.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.11 turismo ed attività alberghiera
Data:30/05/1975
Numero:39


Sommario
Art. 1.      In applicazione dell'art. 4 dello Statuto regionale e fino a quando non sarà stato approvato il Piano Regionale di Assetto del Territorio (P.R.A.T.) e comunque non oltre il 31 dicembre 1976, la [...]
Art. 2.      La valorizzazione di tali aree avviene mediante piani di intervento organico adottato dai Consigli dei Comuni, dei consorzi di Comuni o delle Comunità montane, ed approvati dalla Giunta [...]
Art. 3.      I piani di cui al precedente articolo devono contenere tra l'altro:
Art. 4.      Fino all'entrata in vigore del P.R.A.T., sono vietate costruzioni di residenze e di impianti di risalita:
Art. 5. 
Art. 6.      Nell'ambito di una o più aree omogenee caratterizzate da flora e faune tipiche possono essere istituite Riserve Naturali attrezzate, secondo progetti di organizzazione che prevedano iniziative [...]
Art. 7.      La Comunità montana organizza e gestisce la Riserva Naturale attrezzata ricadente nel proprio territorio secondo un regolamento che sottopone all'approvazione della Giunta Regionale entro 60 [...]
Art. 8. 
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.11.1 - Legge Regionale 30 maggio 1975, n. 39. [1]

Norme sulla utilizzazione del territorio a scopo turistico.

(B.U. n. 21 del 31 maggio 1975).

 

Art. 1.

     In applicazione dell'art. 4 dello Statuto regionale e fino a quando non sarà stato approvato il Piano Regionale di Assetto del Territorio (P.R.A.T.) e comunque non oltre il 31 dicembre 1976, la valorizzazione turistica della Regione Molise avverrà per aree omogenee e attraverso i piani di cui al successivo articolo 2 [2].

     Sono aree omogenee la fascia litoranea e le zone di montagna ricadenti nei comprensori previsti dalla legge 26 giugno 1965, n. 717, delimitati dal 1° Piano di coordinamento degli Interventi Pubblici del Mezzogiorno e approvati dal C.I.R. Gli stessi comprensori, su richiesta motivata dei Comuni interessati al Consiglio Regionale, possono essere estesi a zone contermini caratterizzate da continuità di interessi di natura prevalentemente turistica.

 

     Art. 2.

     La valorizzazione di tali aree avviene mediante piani di intervento organico adottato dai Consigli dei Comuni, dei consorzi di Comuni o delle Comunità montane, ed approvati dalla Giunta Regionale d'intesa con la Commissione competente.

     Fino a quando non sarà stato approvato il P.R.A.T., la redazione dei piani di valorizzazione di cui al comma precedente, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Regionale, la quale si pronuncerà, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive integrazioni e modificazioni, sulla delimitazione territoriale e sugli obiettivi perseguiti dal Piano, esposti nella domanda di autorizzazione a procedere alla redazione del piano stesso.

 

     Art. 3.

     I piani di cui al precedente articolo devono contenere tra l'altro:

     - il calcolo economico della redditività convenzionale;

     - l'analisi documentata della domanda e dell'offerta;

     - la verifica della coerenza tra risorse turistiche dell'area oggetto di intervento e la prevedibile espansione della domanda, gli interventi da effettuare, gli effetti di carattere economico e sociale sulla zona e sulla Regione;

     - gli standards di utilizzazione ottimali in relazione alle risorse disponibili;

     - gli interventi positivi (rimboschimenti e ripopolamenti faunistici) per valorizzare le risorse stesse;

     - la quota territoriale riservata alle iniziative locali, che non può essere inferiore ad un terzo della superficie destinata allo sviluppo con strutture specifiche;

     - programma e costo dei servizi collettivi adeguati all'iniziativa, con l'indicazione dei mezzi per la loro realizzazione e manutenzione, con allegato schema di convenzione.

 

     Art. 4.

     Fino all'entrata in vigore del P.R.A.T., sono vietate costruzioni di residenze e di impianti di risalita:

     a) entro cento metri dalle rive dei corsi d'acqua permanenti, dei laghi naturali o artificiali e del mare, per i Comuni ancora privi di strumento urbanistico;

     b) lungo percorsi viari o pedonali, in corrispondenza di visuali panoramiche ed entro un cono visuale verticale da meno di 30° a più 30° e comunque fino alla distanza di cento metri.

     Sono inoltre vietati:

     1) l'immissione di acque di rifiuto nei corsi d'acqua, se prima non depurate opportunamente;

     2) costruzioni con altezza media dei fronti superiore a m. 10.

     Possono essere consentite deroghe, limitatamente ai casi di impianti pubblici e di uso ed interesse pubblico.

     L'autorizzazione è accordata dal Sindaco su conforme deliberazione del Consiglio comunale previo nulla osta della Giunta Regionale, sentita la Soprintendenza ai Monumenti.

 

     Art. 5. [3]

 

     Art. 6.

     Nell'ambito di una o più aree omogenee caratterizzate da flora e faune tipiche possono essere istituite Riserve Naturali attrezzate, secondo progetti di organizzazione che prevedano iniziative economiche entro limiti compatibili con la conservazione ed il potenziamento del patrimonio ambientale delle Riserve stesse.

     La proposta di istituzione, oltre che dalla Regione in sede di piano di assetto del territorio o di sviluppo, può essere fatta alla Regione dalle Comunità montane o dai Comuni.

     L'istituzione è effettuata con decreto del Presidente della Giunta su deliberazione del Consiglio Regionale e sentita l'apposita Commissione composta:

     - dagli Assessori regionali all'Agricoltura e Foreste, all'Urbanistica, al Turismo;

     - dai Sindaci dei Comuni interessati;

     - dal Presidente della Comunità montana nel cui ambito ricade la riserva proposta;

     - dal Presidente della Provincia o suo delegato; e integrata:

     - dal Direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, per le aree limitrofe al Parco stesso;

     - da tre esperti nominati dal Consiglio Regionale con voto limitato a due.

     La Commissione è presieduta dal Presidente della Giunta o dall'Assessore delegato.

 

     Art. 7.

     La Comunità montana organizza e gestisce la Riserva Naturale attrezzata ricadente nel proprio territorio secondo un regolamento che sottopone all'approvazione della Giunta Regionale entro 60 giorni dal decreto di istituzione di cui al precedente articolo.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 8. [5]

 

     Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1978 dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 1977, n. 18.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 7 luglio 1977, n. 18.

[4] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 7 luglio 1977, n. 18.

[5] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 7 luglio 1977, n. 18.