§ 2.9.22 - Legge Regionale 8 maggio 1995, n. 24.
Promozione e sviluppo dell'imprenditorialità ed interventi per il mantenimento dell'occupazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale
Data:08/05/1995
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari.
Art. 3.  Tipologia degli interventi.
Art. 4.  Programmazione degli interventi.
Art. 5.  Comitato Regionale per lo Sviluppo dell'Occupazione.
Art. 6.  Funzionamento del comitato.
Art. 7.  Servizi di informazione e orientamento al lavoro.
Art. 8.  Direttive.
Art. 9.  Monitoraggio.
Art. 10.  Finalità.
Art. 11.  Requisiti.
Art. 12.  Benefici.
Art. 13.  Valutazione dei progetti.
Art. 14.  Nucleo di valutazione.
Art. 15.  FINMOLISE.
Art. 16.  Documentazione.
Art. 17.  Revoca dei benefici.
Art. 18.  Estensibilità del tutoraggio.
Art. 18 bis. 
Art. 19.  Aiuti alla formazione ed all'occupazione.
Art. 20.  Incentivi per favorire l'occupazione di apprendisti artigiani.
Art. 21.  Trasformazione dei contratti di formazione lavoro.
Art. 22.  Agevolazioni per l'assunzione di lavoratori in difficoltà occupazionale.
Art. 23.  Interventi a favore di soggetti portatori di handicaps.
Art. 24.  Stages aziendali.
Art. 25.  Erogazione dei contributi.
Art. 26.  Revoca dei contributi.
Art. 27.  Compiti e funzioni delegate alle Province.
Art. 28.  Erogazione dei contributi.
Art. 29.  Esecuzione dei progetti.
Art. 30.  Assistenza tecnica agli Enti locali.
Art. 31.  Cantieri scuola e di lavoro.
Art. 32.  Utilizzo di cassintegrati in opere e servizi di pubblica utilità.
Art. 33.  Costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato.
Art. 34.  Procedure.
Art. 35.  Interventi a sostegno delle pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro.
Art. 36.  Fondo regionale per l'occupazione.
Art. 37.  Cumulabilità.
Art. 38.  Norma transitoria.
Art. 39.  Entrata in vigore.


§ 2.9.22 - Legge Regionale 8 maggio 1995, n. 24.

Promozione e sviluppo dell'imprenditorialità ed interventi per il mantenimento dell'occupazione.

(B.U. n. 11 del 16 maggio 1995).

Titolo I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Molise, al fine di contribuire allo sviluppo dell'imprenditorialità e dell'occupazione nel territorio regionale e di agevolare l'inserimento nel mondo produttivo delle fasce deboli del mercato del lavoro, promuove, nell'ambito delle proprie competenze ed in attuazione dell'art. 4 del proprio Statuto, interventi innovativi e coordinati con quelli promossi da altri soggetti pubblici e privati. Gli interventi sono volti a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'accesso al lavoro e il mantenimento del posto di lavoro dei cittadini residenti nel territorio della Regione Molise.

     2. Nel rispetto delle norme contenute nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante "Norme sull'Organizzazione del Mercato del Lavoro", gli interventi, programmati di concerto con gli Assessorati regionali competenti in materia, sono armonizzati con quelli promossi da leggi regionali e statali. Gli interventi sono, altresì, elaborati ed attuati con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e professionali e con la collaborazione degli Enti Locali.

 

     Art. 2. Destinatari.

     1. I beneficiari degli interventi regionali previsti dalla presente legge sono gli Enti pubblici, le Imprese costituite anche in forma cooperativa e gli Enti Locali, che predispongono progetti di sviluppo in grado di incrementare l'occupazione e di favorire, in particolare, l'inserimento, nel mercato del lavoro regionale, delle fasce sociali a rischio di emarginazione, dei giovani, dei disoccupati di lunga durata, dei cassintegrati e dei lavoratori minacciati da licenziamento, delle donne, degli immigrati e degli emigrati di ritorno.

     2. Ai fini della presente legge, i lavoratori stranieri presenti in Regione, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivo di lavoro, sono equiparati ai lavoratori italiani.

 

     Art. 3. Tipologia degli interventi.

     1. Gli interventi regionali sono finalizzati alla promozione del lavoro autonomo ed associato, all'inserimento nelle imprese del lavoratori inoccupati, disoccupati o minacciati da licenziamento ed alla loro qualificazione e riqualificazione, alla ricollocazione dei lavoratori in esubero, per effetto di processi di ristrutturazione delle aziende, al sostegno temporaneo dei disoccupati ed inoccupati, anche attraverso il loro utilizzo nei cantieri scuola e di lavoro degli Enti Locali, all'attuazione delle azioni positive per l'occupazione femminile, ai sensi delle leggi vigenti.

     2. Nel rispetto degli obiettivi presenti nel Piano Pluriennale di Sviluppo Regionale e secondo le priorità e le modalità stabilite nel PIANO TRIENNALE delle POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO e nel Piano Annuale per l'Occupazione, gli strumenti che la Regione adotta per raggiungere le finalità indicate nel precedente art. 1, sono:

     a) organizzazione di attività di informazione, consulenza e orientamento al lavoro;

     b) concessione di contributi economici e finanziamenti a tasso agevolato;

     c) erogazione di servizi di assistenza tecnica e tutoraggio;

     d) promozione di attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale, in particolare, attraverso l'organizzazione di stages presso aziende;

     e) realizzazione di ogni altra iniziativa idonea ad orientare il mercato del lavoro regionale, a favorire l'occupazione e l'accesso al lavoro e ad offrire condizioni di pari opportunità alle donne e ai soggetti deboli sul mercato del lavoro.

 

     Art. 4. Programmazione degli interventi.

     1. La Regione attua direttamente gli Interventi di politica del lavoro e di sostegno all'occupazione, di cui alla presente legge, attraverso l'Assessorato al Lavoro, oppure ne affida, ai sensi della legge n. 142/1990, l'attuazione, con delega, alle Province.

     2. Per assicurare l'unitarietà delle Politiche Attive del Lavoro, la Regione realizza il coordinamento delle linee programmatiche e delle misure per l'occupazione e l'imprenditorialità con le attività di orientamento e di formazione professionale, mediante un "PIANO TRIENNALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO". Relativamente alle misure per l'occupazione e l'imprenditorialità, nel Piano Triennale vengono definiti i settori d'intervento, le aree territoriali, le priorità e l'entità dei finanziamenti.

     L'elaborazione della proposta di Piano Triennale, è riservata all'Assessorato al Lavoro di concerto con il Comitato Regionale per lo Sviluppo dell'Occupazione.

     3. L'Assessorato al Lavoro, di concerto con il Comitato Regionale per lo Sviluppo dell'Occupazione, provvede, in armonia con gli obiettivi contemplati nel Piano Triennale delle Politiche Attive del Lavoro, all'elaborazione del Piano Annuale per l'Occupazione, nel quale sono specificati i finanziamenti disponibili, le priorità da rispettare nell'anno, le modalità ed i criteri di intervento, la determinazione delle zone interne e/o svantaggiate, il budget disponibile per i progetti affidati alla gestione delle Province, il termine per la presentazione delle domande.

     4. La Giunta Regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, propone al Consiglio Regionale il Piano Annuale per l'Occupazione, che si intende approvato, qualora lo stesso Consiglio non si pronunci in merito nei 60 giorni successivi alla sua presentazione.

     5. In attuazione del Piano annuale per l'Occupazione, la Giunta Regionale e le Province, con proprio provvedimento e per quanto di competenza, approvano i progetti esaminati ed ammessi ai contributi, secondo i criteri e le modalità stabiliti nei rispettivi Titoli della presente legge.

 

     Art. 5. Comitato Regionale per lo Sviluppo dell'Occupazione.

     1. Presso la Giunta Regionale, è costituito, quale organo con compiti consultivi e di proposta, ai fini dello svolgimento delle funzioni di programmazione, indirizzo e verifica, di cui alla presente legge, il Comitato Regionale per lo Sviluppo dell'Occupazione.

     2. Il Comitato svolge, in particolare, i compiti di cui al comma 1, in ordine alla:

     a) l'esame dello stato di attuazione della presente legge, la individuazione e proposta di nuovi provvedimenti in materia di occupazione;

     b) la verifica del raccordo degli interventi, di cui alla presente legge, con le altre politiche occupazionali in atto;

     c) la realizzazione, nelle more della istituzione dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro, di studi ed indagini specifiche sullo stato dell'occupazione e dell'imprenditoria nella Regione, con particolare riguardo ai settori in crisi;

     d) di concerto con l'Assessorato al Lavoro, l'elaborazione del Piano Triennale delle Politiche Attive del Lavoro e del Piano Annuale per l'Occupazione, nonchè del progetto per l'eventuale aggiornamento dei medesimi;

     e) la proposta alla Giunta Regionale degli esperti del Nucleo di Valutazione previsti al 1° comma, lettera "C" dell'art. 14;

     f) proposizione alla Giunta Regionale della stipula di convenzioni con singoli esperti, università, enti e centri di ricerca, enti pubblici, anche economici, organismi pubblici e privati, per le funzioni di assistenza tecnica e tutoraggio in favore dei beneficiari della presente legge;

     g) indizione della conferenza annuale sull'occupazione, al fine di informare sullo stato di attuazione delle politiche regionali per l'occupazione ed arricchire il dibattito intraregionale ed interregionale in materia.

     3. Oltre che nei casi previsti alle lettere c) e d) del precedente comma 2 e negli altri casi contemplati da specifiche disposizioni di legge, la Giunta Regionale può richiedere il parere del Comitato ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

     4. Il Comitato Regionale per lo Sviluppo dell'Occupazione è composto:

     a) Dall'Assessore regionale al Lavoro, con funzioni di Presidente; l'Assessore stesso designa il componente del Comitato destinato a sostituirlo nell'esercizio delle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento;

     b) Da 1 dirigente dell'Assessorato al Lavoro;

     c) Da 1 rappresentante designato dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

     d) Da 1 rappresentante designato di concerto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     e) Da 1 un docente universitario esperto in discipline attinenti il lavoro;

     h) Dal direttore dell'Agenzia per l'Impiego del Molise;

     i) Da 1 rappresentante del comitato regionale per le pari opportunità;

     l) Da 2 rappresentanti designati rispettivamente dall'A.N.C.I. e dalla Lega delle Autonomie [*].

     6. Le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente del Comitato sono svolte da funzionari della Regione di livello funzionale retributivo non inferiore al settimo designati dall'Assessore al Lavoro.

 

     Art. 6. Funzionamento del comitato.

     1. Il Comitato viene nominato, su proposta dell'Assessore al Lavoro e su conforme provvedimento della Giunta Regionale, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.

     2. Il Comitato stabilisce, con apposito regolamento, le modalità relative al proprio funzionamento, prevedendo anche l'articolazione in commissioni per la trattazione delle diversi tematiche e la possibilità di avvalersi per l'esame di specifici problemi, dell'apporto di esperti, indicati dal Comitato stesso e nominati dalla Giunta Regionale.

     3. Qualora entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, i componenti non vengano designati dai propri organismi, l'Assessore al Lavoro è autorizzato a procedere alle rispettive designazioni.

     4. In caso di rinuncia o di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, di un membro a tre sedute consecutive del Comitato, si provvede, con le stesse modalità di nomina, alla sua sostituzione con funzionari e/o esperti di pari grado ed aventi la stessa provenienza.

     5. Il Comitato si intende validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e può deliberare con la maggioranza dei presenti.

     6. Per ogni seduta del Comitato, ai componenti non appartenenti ai ruoli regionali, oltre alle indennità di missione ed al rimborso delle spese di viaggio, compete un gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 37 della legge regionale 26 maggio 1992, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 7. Servizi di informazione e orientamento al lavoro.

     1. Presso gli "Uffici periferici di gestione delle attività formative, informative e di servizio di competenza regionale del Medio, Basso e Alto Molise", sono istituiti i Servizi di Informazione e Orientamento al Lavoro, diretti ad offrire assistenza e consulenza ai beneficiari della presente legge.

     2. In particolare i servizi forniscono:

     a) Informazioni relative alla domanda e offerta di manodopera ed al tessuto produttivo in ambito locale;

     b) delucidazioni sulle agevolazioni previste dalla legislazione statale e regionale sui diversi settori produttivi ed in merito alla formazione professionale, occupazione e riconversione;

     c) Indicazioni relative ai programmi comunitari;

     d) Informazioni e consulenze individualizzate per la predisposizione dei progetti sulla base della presente legge;

     e) Informazione, consulenza, assistenza tecnica, organizzativa e di supporto alle attività promosse e agevolate dalle leggi in materia di parità e pari opportunità;

     f) ogni altra informazione necessaria ai fini dell'orientamento al lavoro.

     3. Nelle more dell'istituzione di detti servizi, l'Assessorato al Lavoro, può avvalersi, attraverso convenzioni, di esperti e/o di istituti specializzati per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

 

     Art. 8. Direttive.

     1. Le direttive di esecuzione della presente legge, devono essere emanate, entro 20 giorni dall'esecutività del Piano Annuale per l'Occupazione di cui all'art. 4.

     2. Le direttive sono emanate con delibera di Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Lavoro, e possono essere modificate e/o aggiornate, con gli stessi criteri e modalità di emanazione, in base ad eventuali esigenze attuative della presente legge.

 

     Art. 9. Monitoraggio.

     1. Il monitoraggio e la valutazione degli interventi sono compito dell'Assessorato al Lavoro, che provvede alla predisposizione di analisi dirette ad accertare lo stato di attuazione degli interventi previsti e finanziati e all'elaborazione di rapporti semestrali sui risultati conseguiti, nell'ambito della promozione, in applicazione della presente legge, del lavoro autonomo, del lavoro dipendente e del lavoro negli Enti Locali. Tali rapporti sono trasmessi al Comitato Regionale per lo Sviluppo dell'Occupazione.

     2. L'Assessorato al Lavoro, per l'espletamento delle attività, di cui al presente articolo, può avvalersi del contributo di esperti e di istituti specializzati, con i quali la Regione stipula apposite convenzioni.

Titolo II

NUOVA IMPRENDITORIALITA' E LAVORO AUTONOMO

 

     Art. 10. Finalità.

     1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'imprenditorialità nei settori di competenza regionale, la costituzione di nuove imprese e la riconversione o l'ampliamento della base occupazionale di imprese già operanti, la Regione finanzia i nuovi progetti di sviluppo presentati da imprese che rispondono ai requisiti richiesti nell'art. 11 e dai quali si evinca l'impatto occupazionale e la tenuta sul mercato delle nuove attività. Sono considerati prioritari quei progetti che ricadono nelle aree interne e/o svantaggiate della Regione, così come determinate nel Piano Annuale per l'Occupazione, e che hanno una maggiore rilevanza sul piano occupazionale, nonché quelli presentati da imprese insediate all'interno degli incubatori di impresa presenti nella Regione [1].

 

     Art. 11. Requisiti.

     1. Sono ammesse al contributo regionale le società costituite secondo le norme del codice civile, e non anteriormente a 12 mesi alla entrata in vigore della presente legge. Esse devono avere la sede legale, amministrativa e operativa nel territorio regionale ed essere costituite in misura non inferiore al 51%:

     a) da giovani, preferibilmente inoccupati, che abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 35 anni;

     b) da disoccupati di lunga durata, che dimostrino il permanere nello stato della disoccupazione da oltre 24 mesi;

     c) da lavoratori in esubero, in quanto coinvolti in processi di ristrutturazione, da lavoratori in CIGS, o che usufruiscono del trattamento speciale di disoccupazione o dell'indennità di mobilità, ai sensi della normativa vigente;

     d) da donne che desiderano rientrare o entrare per la prima volta nel mercato del lavoro regionale;

     e) da emigrati rientrati in Regione da non oltre due anni e che dimostrino una permanenza all'estero di oltre quattro anni consecutivi.

     2. I soci non possono far parte di più di una cooperativa o società e sono tenuti a partecipare all'effettivo svolgimento delle attività nella misura indicata dai programmi approvati e finanziati.

     3. Sono escluse le Società per Azioni.

     4. I requisiti, di cui al presente articolo, devono essere posseduti dai soggetti interessati all'atto della presentazione della domanda per la richiesta dei contributi e devono permanere per i tre anni successivi alla data di concessione degli stessi.

     5. Possono essere ammesse ai benefici della presente legge anche quelle iniziative imprenditoriali, di nuova costituzione o preesistenti, che perseguano una fase di sviluppo all'interno del Centro Integrato per lo Sviluppo e dell'Imprenditorialità "CISI MOLISE - S.p.A.", a condizione che la società: "CISI MOLISE - S.p.A.", per i primi due esercizi, effettui controlli sullo svolgimento effettivo delle attività di sviluppo, così come indicate nel piano di impresa, relazionando semestralmente alla Regione Molise sulle risultanze di detti controlli [2].

 

     Art. 12. Benefici.

     1. Alle imprese aventi i requisiti, di cui all'art. 11, che abbiano presentato un progetto di sviluppo corredato dalla documentazione richiesta e ammesso al contributo regionale, sono concesse le seguenti agevolazioni:

     a) contributo una tantum pari al 90% delle spese sostenute per la costituzione e l'avvio delle stesse e comunque per un importo non superiore a lire dieci milioni;

     b) anticipazioni del 10% dell'importo ammesso a contributo, da restituire senza interessi in cinque soluzioni annue, con inizio dal secondo anno successivo a quello in cui l'anticipazione è stata erogata;

     c) contributo in conto capitale fino al limite massimo del 40%, delle spese ritenute ammissibili, le quali, comunque, non possono superare l'importo di lire cinquecento milioni. Il limite massimo è elevato al 6O% per le società o cooperative e loro consorzi nelle quali la componente femminile è pari o superiore a 50% degli associati, e/o associano almeno il 30% di soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate o che operino nelle zone interne. Detto contributo viene erogato sulla base degli stati di avanzamento dei lavori;

     d) contributo in conto interessi su un mutuo di importo pari al 50% delle spese riconosciute ammissibili, da contrarre con la Finmolise. Detto contributo è concesso per un mutuo della durata massima di 5 anni, di cui 1 anno di preammortamento ed in misura tale che il tasso a carico dei beneficiari non sia superiore al tasso stabilito dalla normativa, di cui alla legge 44/86 e successive modificazioni e integrazioni;

     e) contributo in conto gestione, erogato semestralmente, nella misura del 30% sulle spese di gestione del primo anno e del 20% su quelle del secondo anno. Dalle spese di gestione sono escluse quelle relative al costo del lavoro;

     f) assistenza tecnica e tutoraggio biennale, attraverso società, anche cooperative, operanti nel settore, in cui l'impresa intende intervenire e convenzionate con la Regione. Qualora l'impresa intenda avvalersi, per i compiti, di cui sopra, di soggetti diversi da quelli convenzionati con la Regione, la spesa riconosciuta non potrà essere superiore alle tariffe concordate dalla Regione.

     2. Per le imprese operanti nelle zone interne e/o svantaggiate, come determinate nel Piano Annuale per l'Occupazione, per quelle insediate all'interno degli incubatori d'impresa presenti nella Regione, nonché per quelle costituite in maggioranza da donne il contributo, di cui al precedente comma 1 lettera d), è concesso per un mutuo della durata massima di anni 7, di cui 2 anni di preammortamento; il contributo di cui al precedente comma 1, lettera e), è concesso nella misura del 30% sulle spese di gestione del primo anno, del 20% su quelle del secondo anno e del 10% su quelle del terzo anno; l'assistenza tecnica e il tutoraggio, di cui alla lettera f) del precedente comma 1, vengono erogati per tre anni [3].

     3. Sono ritenute ammissibili, ai fini delle agevolazioni di cui alle lettere b), c), e d) del primo comma del presente articolo, le spese relative a:

     a) elaborazione del progetto;

     b) investimento in impianti, in macchinari, in attrezzature, in software di base e applicativo, in arredi, in veicoli per trasporto esclusivo di merci, formazione del personale, opere murarie, ripristino di stabili in disuso, acquisto terreni e brevetti e ogni altra spesa determinata nel Piano Annuale per l'Occupazione. Le spese relative alle opere murarie, al ripristino di stabili in disuso ed all'acquisto terreni non possono superare complessivamente il 40% delle spese previste dal progetto;

     c) spese di gestione, intendendosi per tali: spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci affitto aziende ed immobili adibiti ad ufficio e competenze accessorie.

 

     Art. 13. Valutazione dei progetti.

     1. La valutazione dei progetti, di cui al presente titolo e della loro rispondenza agli obiettivi indicati nel Piano Triennale delle Politiche Attive Del Lavoro e nel Piano Annuale per l'Occupazione, può essere effettuata:

     a) preferibilmente, mediante convenzione, su conforme delibera della Giunta Regionale, dalla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. (ex Comitato per Lo Sviluppo di Nuova Imprenditorialità Giovanile di cui alla legge 44/1986 e successive modifiche ed integrazioni);

     b) in caso di indisponibilità dello stesso Comitato, dal "Nucleo di Valutazione", di cui all'art. 14 della presente legge, i cui membri sono nominati, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme delibera della Giunta Regionale.

     2. I soggetti preposti alla valutazione dei progetti procedono:

     a) in via preliminare, alla elaborazione di un Piano di Impegno, nel quale viene riportato l'elenco dei progetti, secondo l'ordine cronologico di presentazione, con l'indicazione degli elementi essenziali che li contraddistinguono e della proposta di finanziamento scaturita dal preventivo esame dei singoli progetti. Detto Piano di Impegno viene inoltrato al Comitato Regionale per lo sviluppo dell'occupazione e sottoposto, dall'Assessorato al Lavoro, all'approvazione della Giunta Regionale;

     b) seguendo l'ordine di iscrizione dei progetti nel Piano di Impegno, di cui alla precedente lettera a), alla valutazione degli stessi ed alla trasmissione all'Assessorato al Lavoro, perché li sottoponga alla definitiva approvazione della Giunta Regionale;

     c) all'accertamento attraverso incontri e visite dirette, avvalendosi dell'ausilio dei competenti uffici assessorili, dello stato delle iniziative intraprese, proponendo alla Giunta Regionale, nei casi gravi di inadempienze e di impossibilità ad attuare il progetto finanziato, la revoca parziale o totale del contributo.

     d) alla predisposizione di una relazione sui risultati conseguiti dai soggetti beneficiari nello svolgimento della loro attività e sulle proposte di soluzione per il superamento di eventuali problematiche emerse [4].

 

     Art. 14. Nucleo di valutazione.

     1. Il Nucleo di Valutazione, di cui all'art. 13, è composto:

     a) dal dirigente dell'Assessorato al Lavoro, che lo presiede;

     b) n. 1 esperto laureato, dotato di specifica e documentata esperienza in discipline giuridiche, economiche, sociali, tecniche e scientifiche proposto ai sensi del 2° comma lettera e), dell'art. 5, dal Comitato Regionale per lo Sviluppo dell'Occupazione;

     c) n. 1 esperto designato congiuntamente dalle associazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     d) n. 1 esperto designato, su specifica richiesta della Regione, dalla società per l'imprenditorialità giovanile (ex Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile di cui alla legge 44/1986 e successive modifiche ed integrazioni);

     e) n. 1 esperto designato dalla FINMOLISE.

     2. Le funzioni di segretario del Nucleo sono svolte da un funzionario dell'Assessorato al Lavoro di livello retributivo non inferiore al settimo.

     3. Qualora, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, i componenti non vengano designati dai propri organismi, l'Assessore al Lavoro è autorizzato a procedere alle rispettive designazioni.

4. Con gli esperti, di cui al precedente comma 1, la Regione instaura rapporti di consulenza professionale, ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia.

 

     Art. 15. FINMOLISE.

     1. La erogazione delle agevolazioni, di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) dell'art. 12, è affidata alla FINMOLISE S.p.A., che istituisce apposita contabilità separata, avvalendosi delle disponibilità finanziarie versate dalla Regione in applicazione della presente legge e secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con apposita convenzione.

     2. La FINMOLISE, entro 30 giorni dalla ricezione della delibera di approvazione dei progetti da parte della Giunta Regionale, provvede all'avvio delle procedure di erogazione delle agevolazioni finanziarie.

     3. La FINMOLISE invia semestralmente all'Assessorato al Lavoro, al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente del Consiglio Regionale apposita relazione sullo stato di erogazione dei contributi.

     4. Qualora non venissero rispettati i criteri, le modalità ed i tempi di erogazione delle agevolazioni finanziarie definiti in convenzione, la Regione, previa fissazione alla FINMOLISE, di un congruo termine per provvedere in merito, può sostituirsi alla stessa, procedendo direttamente alla erogazione dei contributi e, tramite Istituti bancari, alla concessione dei mutui.

 

     Art. 16. Documentazione.

     1. La domanda di ammissione alle agevolazioni deve essere presentata alla Regione, redatta su appositi moduli predisposti in base alle direttive, di cui all'art. 8 e deve essere corredata da un progetto di sviluppo di nuova attività contenente:

     a) l'indicazione della localizzazione dell'attività;

     b) i livelli occupazionali iniziali e finali;

     c) il piano tecnico - finanziario che individui le caratteristiche, gli obiettivi, l'ammontare e la durata dell'investimento, gli spazi di mercato che si intendono coprire e la presumibile entità delle commesse e delle utenze;

     d) la eventuale richiesta motivata di assistenza tecnica e di formazione;

     e) il progetto esecutivo delle eventuali opere murarie.

     2. Il progetto deve, altresì, individuare distintamente le spese relative alla fase di elaborazione e avvio dell'iniziativa, di investimento, di formazione e qualificazione del personale.

 

     Art. 17. Revoca dei benefici.

     1. La Giunta Regionale, su proposta dei Soggetti preposti alla valutazione dei progetti di cui al comma 1 dell'art. 13, dispone la cessazione e la revoca dei benefici concessi, nei casi di accertate gravi irregolarità e, in particolare:

     a) quando risulti l'inosservanza delle norme in materia di contabilizzazione della spesa;

     b) quando risulti che l'iniziativa non è attuata secondo gli schemi organizzativi del progetto;

     c) quando si accerti che sono venuti meno i requisiti soggettivi, oggettivi ed occupazionali, che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.

     2. La revoca della concessione comporta il recupero delle somme eventualmente erogate e/o delle attrezzature acquistate.

 

     Art. 18. Estensibilità del tutoraggio.

     1. Le imprese, già beneficiarie delle agevolazioni previste dalla ex legge regionale n. 20/1988 per il lavoro autonomo possono richiedere alla Regione l'affiancamento di tutors, entro un anno a far data dalla emanazione della presente legge, attraverso una richiesta motivata in cui vengano indicate le ragioni, le modalità dell'affiancamento richiesto e la durata dello stesso.

 

     Art. 18 bis. [5]

     1. Per la partecipazione, da parte della Regione Molise, al capitale sociale della Società per Azioni: "CISI MOLISE" è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 500 (cinquecento) milioni che graverà sul cap. n. 12300 del bilancio regionale, che presenta sufficiente disponibilità.

     2. La Giunta è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la assunzione della partecipazione di cui al comma 1, con l'osservanza delle seguenti condizioni:

     a) la Regione può assumere e mantenere nella Società di cui al comma 1 una partecipazione azionaria non superiore al 49%;

     b) dovrà essere assicurata alla Regione una rappresentanza nella predetta Società, nel rispetto dell'art. 6, lettera g) dello Statuto della Regione Molise.

Titolo III

LAVORO DIPENDENTE

 

     Art. 19. Aiuti alla formazione ed all'occupazione.

     1. La Regione concede contributi in conto formazione ed in conto occupazione ad enti pubblici economici ed imprese, costituite anche in forma cooperativa, per l'assunzione di lavoratori in particolare difficoltà occupazionale, ad incremento dei livelli occupazionali preesistenti all'assunzione. Concede, altresì, contributi alle imprese che procedono alla trasformazione a tempo indeterminato del contratti di formazione - lavoro, alla qualificazione e alla conferma a tempo indeterminato degli apprendisti assunti.

     2. I contributi sono maggiorati del 10% qualora le aziende operino nei territori ricadenti nelle zone interne e/o svantaggiate, cosi come individuate nel Piano Annuale per l'Occupazione, e/o assumano personale femminile e/o a rischio di emarginazione, e/o portatore di handicaps.

 

     Art. 20. Incentivi per favorire l'occupazione di apprendisti artigiani.

     1. Alle imprese, che confermano a tempo indeterminato gli apprendisti qualificati, la Regione concede, per ogni apprendista qualificato confermato, un contributo annuo di lire sei milioni per tre anni consecutivi.

     2. Il contributo, di cui al comma precedente, viene erogato, in rate semestrali posticipate di lire tre milioni ciascuna, a quelle imprese che:

     a) non abbiano in atto sospensioni dal lavoro, ai sensi della normativa vigente;

     b) non abbiano proceduto, per qualunque causa, a riduzione del personale nei 12 mesi precedenti alla richiesta;

     c) non interrompano il rapporto di lavoro con i soggetti per i quali è erogato il contributo, di cui al presente articolo.

 

     Art. 21. Trasformazione dei contratti di formazione lavoro.

     1. Alle aziende industriali, artigianali e commerciali, che procedono alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di formazione - lavoro, è concesso un contributo in conto occupazione di lire sei milioni, erogato in rate semestrali posticipate di lire due milioni ciascuna.

 

     Art. 22. Agevolazioni per l'assunzione di lavoratori in difficoltà occupazionale.

     1. Alle aziende, che intendono assumere soggetti cassintegrati, in mobilità, disoccupati o inoccupati da almeno due anni, persone a rischio di emarginazione sociale, per i quali le aziende stesse non usufruiscono di agevolazioni per la loro assunzione ai sensi della vigente normativa, la Regione Molise concede, per la loro assunzione a tempo indeterminato, un contributo annuo di Lire sei milioni per un massimo di tre anni.

     2. La suddetta assunzione può essere subordinata alla qualificazione e/o riqualificazione del lavoratore, da attuarsi in collaborazione con le strutture regionali inserite nel sistema della formazione professionale.

 

     Art. 23. Interventi a favore di soggetti portatori di handicaps.

     1. Ai datori di lavoro che assumono lavoratori che presentano una menomazione permanente delle proprie condizioni fisiche, psichiche e sensoriali, riconosciuta dalla competente struttura del servizio sanitario nazionale, con contratti a termine, a norma delle vigenti leggi, la Regione concede un contributo non superiore al 20% della retribuzione prevista dai C.C.N.L. Qualora il rapporto di lavoro venga trasformato, nel corso del suo svolgimento, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non si riferisca a lavoratori avviati a norma della legge 482/68, è concesso un contributo una tantum di lire dieci milioni.

 

     Art. 24. Stages aziendali.

     1. Allo scopo di favorire l'acquisizione di nuove professionalità da parte di giovani e di donne disoccupati o inoccupati, di lavoratori disoccupati o dipendenti da imprese in crisi, di emigrati di ritorno o di immigrati, la Regione concede contributi per agevolare la frequenza di corsi e/o di stages aziendali aventi particolare contenuto scientifico o tecnologico, da attuarsi presso aziende, enti pubblici o privati, operanti anche fuori dalla Regione Molise.

     2. Per ottenere i contributi, gli Enti o le aziende interessate devono presentare un programma con l'indicazione:

     a) delle figure professionali da formare attraverso gli stages;

     b) del numero e delle caratteristiche dei lavoratori da avviare, fino ad un massimo di 5 unità;

     c) delle modalità per la loro individuazione;

     d) degli enti o delle aziende presso cui saranno realizzati gli stages;

     e) delle modalità di attuazione degli stages;

     f) dei costi previsti.

     3. La durata degli stages non può superare i mesi 12.

     4. I contributi sono erogati in rate mensili posticipate e con eventuale acconto iniziale non superiore al 30%

     della misura totale del contributo concesso.

     5. Il contributo, che può essere concesso fino a coprire il 90% dei costi riconosciuti, non può, comunque, superare lire dodici milioni per ogni unità prevista.

     6. La erogazione dell'ultima rata del contributo, per i soggetti da inserire in azienda, è subordinata alla dimostrazione della avvenuta assunzione, pena la revoca dell'intero finanziamento accordato e l'obbligo della restituzione degli acconti erogati.

 

     Art. 25. Erogazione dei contributi.

     1. I contributi, di cui al presente Titolo, vengono, su proposta dell'Assessore al Lavoro, concessi dalla Giunta Regionale, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino alla concorrenza del budget di spesa previsto nel Piano Annuale per l'Occupazione.

 

     Art. 26. Revoca dei contributi.

     1. La risoluzione dei rapporti di lavoro o l'interruzione degli stages, definiti ai sensi dei precedenti artt. 20, 21, 22, 23 e 24, comportano per il datore di lavoro, tranne che non siano dovute a giusta causa o giustificato motivo l'obbligo di restituzione del contributo già erogato.

Titolo IV

LAVORO NEGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 27. Compiti e funzioni delegate alle Province.

     1. La Regione Molise, ai sensi della normativa vigente in materia, delega alle Province il compito della gestione dei progetti presentati agli Enti Locali in conformità alle norme di cui al presente titolo.

     2. Alle Province è, altresì, delegata la valutazione dei progetti presentati dagli Enti Locali, muniti delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente, e l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge.

     3. Le Province provvedono alla vigilanza tecnica ed amministrativa, in modo da garantire una ottimale realizzazione dei progetti.

     4. La Regione Molise, nel Piano Annuale per l'Occupazione, assegna alle Province un budget, non superiore al 25% delle risorse finanziarie disponibili, per la realizzazione dei progetti degli Enti Locali, in base a:

     a) entità della popolazione residente in ciascuna Provincia;

     b) tasso di disoccupazione, con particolare riguardo a quella femminile;

     c) tasso di emigrazione;

     d) consistenza dell'emigrazione di ritorno;

     e) rilevanza del fenomeno dell'immigrazione;

     f) presenza, nell'ambito territoriale di competenza, di zone particolarmente svantaggiate;

     g) ogni altra condizione di disagio occupazionale.

 

     Art. 28. Erogazione dei contributi.

     1. La erogazione dei contributi, previsti al presente titolo, è disposta, con delibera della Giunta Regionale, in favore delle Province ed avviene in un unica soluzione, dopo l'approvazione dei progetti da parte delle stesse.

     2. Alle Province è riconosciuta una percentuale sul budget annuale di cui al comma 4° dell'art. 27, pari al 5% a titolo di rimborso sulle spese generali di implementazione delle procedure da attivare.

     3. Le Province, semestralmente, presentano alla Regione e, per il tramite dell'Assessorato al Lavoro, al Comitato Regionale per lo Sviluppo dell'Occupazione, una relazione approvata con formale provvedimento di Giunta dalla quale si evincono i progetti approvati, il relativo stato di attuazione, gli effetti occupazionali ottenuti e le spese realmente sostenute.

     4. Eventuali economie di gestione devono essere riversate alla Regione, entro e non oltre 120 giorni dalla data del termine delle attività.

     5. Tutta la documentazione tecnica ed amministrativo - contabile, connessa con la realizzazione dei progetti ammessi a contributo, viene conservata agli atti delle Province, che sono tenute ad esibirla per eventuali controlli e/o verifiche disposti dalla Regione.

 

     Art. 29. Esecuzione dei progetti.

     1. Le Province sono responsabili del corretto svolgimento delle attività previste nei progetti, di cui al presente Titolo.

     2. La Regione può effettuare controlli circa l'attuazione dei progetti. Nel caso vengano riscontrate inadempienze, potranno essere disposte la sospensione dell'attività e la eventuale revoca dei benefici.

     3. In caso di revoca, le somme non utilizzate devono essere riversate alla Regione.

 

     Art. 30. Assistenza tecnica agli Enti locali.

     1. Gli Enti locali interessati possono utilizzare l'assistenza dei servizi territoriali, di cui all'art. 7, per la definizione dei progetti, di cui al presente titolo.

     2. Il Comitato Regionale per lo Sviluppo per l'Occupazione può proporre interventi di tutoraggio agli Enti Locali per la realizzazione dei progetti.

     3. Le Province, per la valutazione dei progetti, di cui al presente titolo, possono avvalersi della consulenza dei soggetti di cui all'art. 13, secondo i criteri e le modalità che saranno stabiliti in una apposita convenzione stipulata con la Regione.

 

     Art. 31. Cantieri scuola e di lavoro.

     1. Nell'ambito delle competenze trasferite ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, in materia di cantieri scuola e di lavoro, la Regione affida alle Amministrazioni Provinciali, ai Comuni e/o ai loro Consorzi e alle Comunità Montane la realizzazione di cantieri scuola e di lavoro attraverso l'utilizzo temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati iscritti nelle liste di collocamento. Gli Enti Locali interessati definiscono i progetti relativi ai cantieri scuola e di lavoro da attivare nei propri territori, con l'indicazione delle ore da dedicare alla formazione, che non possono essere inferiori ad 1 ora al giorno.

     2. Il Consiglio Regionale nel Piano Annuale per l'Occupazione stabilisce:

     a) la parte della spesa finanziata dalla Regione, che, comunque, non può superare il 90% della spesa totale;

     b) le spese ammissibili a contributo per ogni unità da impegnare nel cantiere distinte per: indennità ai lavoratori interessati, oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, spese di organizzazione generale e di gestione;

     c) l'entità dell'indennità giornaliera da corrispondere ad ogni lavoratore impegnato nei cantieri scuola e di lavoro.

     3. La partecipazione dei lavoratori disoccupati ai cantieri è volontaria e non istituisce alcun rapporto di lavoro con l'Ente promotore e gestore, n. costituisce titolo preferenziale per la partecipazione ad alcun concorso e/o per l'assunzione negli Enti o nelle aziende pubbliche. Per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e, conseguentemente, la iscrizione al collocamento.

 

     Art. 32. Utilizzo di cassintegrati in opere e servizi di pubblica utilità.

     1. La Regione, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella normativa vigente, partecipa alla realizzazione di iniziative volte a favorire l'impiego in opere e servizi di pubblica utilità di lavoratori in regime di Cassa Integrazione Salariale Straordinaria e disoccupazione speciale.

     2. Per la realizzazione delle iniziative, di cui al comma precedente, la Regione cura, altresì, la predisposizione di corsi di formazione professionale, finalizzati alla riqualificazione dei lavoratori impegnati nelle stesse e alla promozione di cooperative. Detti corsi sono concordati e sottoposti al controllo del competente Settore regionale.

     3. La Regione assume a proprio carico una quota pari al 90% degli oneri finanziari sostenuti dagli Enti Locali che attivano progetti finanziati ai sensi del presente articolo.

     4. I contributi regionali, di cui al presente articolo, riguardano:

     a) integrazione del reddito dei lavoratori coinvolti, ai sensi dell'art. 8 della legge 41/1986, cosi come integrato dall'art. 15 della legge 223/1991;

     b) acquisto di attrezzature e materie prime per la realizzazione dei progetti;

     c) spese di organizzazione generale e di gestione.

     5. Il Consiglio Regionale nel Piano Annuale per l'Occupazione determina, per i contributi previsti alle lettere b) e c) del precedente comma, il tetto massimo della spesa ammissibile per ogni unità lavorativa interessata al progetto.

     6. Le Province, esaminati i progetti pervenuti, li inviano alla Commissione Regionale per l'Impiego, con richiesta di motivato parere circa l'ammissibilità o meno ai contributi regionali.

 

     Art. 33. Costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato.

     1. In attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente gli Enti Locali costituiscono rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per qualifiche funzionali non superiori al settimo e per la durata di un anno.

     2. La costituzione dei rapporti di lavoro, di cui al comma precedente, è consentita per la realizzazione di specifici progetti-obiettivo, attinenti alle priorità determinate nel Piano Annuale per l'Occupazione, relativamente ai seguenti settori di intervento:

     a) tutela dei beni culturali e ambientali;

     b) ambiente e protezione civile;

     c) difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e floro - faunistico;

     d) difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale;

     e) servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di handicaps;

     f) servizi di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti;

     g) organizzazione e informatizzazione dei servizi.

     3. Il Consiglio Regionale nel Piano Annuale per l'Occupazione stabilisce la parte della spesa finanziata dalla Regione e che, comunque, non può superare il 50% della spesa totale.

     4. Gli Enti Locali, per la realizzazione dei progetti-obiettivo, reclutano il personale necessario secondo i criteri e le modalità stabiliti nel D.P.C.M. 30 marzo 1989 n. 127 riguardante la "Costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato nel Pubblico Impiego", e in ogni altra normativa vigente in materia.

 

     Art. 34. Procedure.

     1. Nell'ambito dei criteri di massima determinati nella presente legge e delle priorità indicate nel Piano Annuale per l'Occupazione, le procedure e le modalità per 1a realizzazione dei progetti, di cui al presente titolo, sono stabilite autonomamente dalle Province.

 

     Art. 35. Interventi a sostegno delle pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro.

     1. La Regione promuove e sostiene iniziative volte a realizzare concretamente la parità al lavoro e nel trattamento tra uomo e donna nei luoghi di lavoro.

     2. La Regione partecipa di concerto con le Amministrazioni provinciali alla realizzazione di azioni positive aventi le seguenti finalità:

     a) rimuovere le discriminazioni dirette ed indirette che impediscono la parità tra uomo e donna nell'accesso al lavoro e nella vita lavorativa, mediante gli strumenti dell'orientamento e della formazione professionale predisponendo annualmente progetti da inserire nel piano di formazione professionale;

     b) sostenere le azioni positive promosse da aziende ed enti pubblici e privati, che si propongano l'inserimento di donne in settori lavorativi, tradizionalmente maschili, o che perseguano l'obiettivo della progressione professionale delle donne.

     3. A tal fine la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e la Commissione per la promozione delle pari opportunità, emana direttive con le quali definisce entità, modalità e strumenti in attuazione degli obiettivi individuati nel 2° comma del presente articolo.

Titolo V

NORME FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 36. Fondo regionale per l'occupazione.

     1. Per i fini della presente legge, viene istituito, nel bilancio regionale, un fondo di spesa denominato:

     "FONDO REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO

DELL'IMPRENDITORIALITA' E A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE".

     2. Il fondo, di cui al 1° comma, sarà finanziato con le assegnazioni provenienti dallo Stato e dall'intervento comunitario, nonchè dalle somme di risorse proprie regionali, appositamente stanziate dalla legge di approvazione del bilancio.

     3. In sede di prima applicazione, il "Fondo" è finanziato con il prelevamento di lire venti miliardi dal cap. 12208 (Oneri relativi all'occupazione giovanile.

     Terza annualità della legge 64/86, delibera CIPE del 29 marzo 1990) del bilancio di previsione 1995, così ripartiti:

     1) Lire 10 miliardi per le esigenze di cui ai titoli I e II;

     2) Lire 5 miliardi per le esigenze di cui al titolo III;

     3) Lire 5 miliardi per le esigenze di cui al titolo IV.

 

     Art. 37. Cumulabilità.

     1. Il cumulo di contributi con altri benefici con lo stesso titolo erogati anche dalla Regione in base alla legislazione ordinaria è ammesso fino alla concorrenza fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile.

 

     Art. 38. Norma transitoria.

     1. Nella fase di prima applicazione, in deroga al "Piano triennale delle politiche attive del lavoro", previsto al 2 comma dell'articolo 4, ed alle competenze di programmazione demandate al Comitato regionale per lo sviluppo dell'occupazione è, ai sensi del 3° comma dell'articolo 4 e del 2° comma, lettera d), dell'articolo 5, la Giunta Regionale adotta, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il "Piano annuale per l'occupazione" in ragione di 1/3 delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 36.

 

     Art. 39. Entrata in vigore.

     1. Ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale, la presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[*] Così la sequenza delle lettere nel B.U.

[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 settembre 1999, n. 32.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 bis della L.R. 22 settembre 1999, n. 32.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 22 settembre 1999, n. 32.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 22 settembre 1999, n. 32.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 22 settembre 1999, n. 32.