§ 2.9.21 - Legge Regionale 8 maggio 1995, n. 22.
Intervento straordinario per la ripresa economica ed occupazionale nell'area del Molise centrale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale
Data:08/05/1995
Numero:22


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di agevolare la realizzazione di attività produttive e contribuire ad incentivare la ripresa economica ed occupazionale delle zone del Molise centrale, con la presente legge viene [...]
Art. 2.      1. La somma di cui al precedente articolo 1 è finalizzata all'acquisizione di suoli, da destinare ad insediamenti produttivi, rientranti nell'ambito dell'agglomerato industriale ubicato in agro [...]
Art. 3.      1. Conformemente a quanto stabilito dalle "Indicazioni Programmatiche" relative alla III annualità del P.R.S. approvate con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 184 del 18 settembre 1992 e [...]
Art. 4.      1. La Giunta Regionale è delegata a definire le modalità di erogazione e di gestione del fondo di cui al precedente art. 1.
Art. 5.      1. All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con i relativi fondi inclusi nella III annualità del P.R.S. previsti dal bilancio 1995.
Art. 6.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, 2° comma, della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 2.9.21 - Legge Regionale 8 maggio 1995, n. 22. [1]

Intervento straordinario per la ripresa economica ed occupazionale nell'area del Molise centrale.

(B.U. n. 11 del 16 maggio 1995).

 

Art. 1.

     1. Al fine di agevolare la realizzazione di attività produttive e contribuire ad incentivare la ripresa economica ed occupazionale delle zone del Molise centrale, con la presente legge viene stanziata la somma di L. 1.800 milioni.

 

     Art. 2.

     1. La somma di cui al precedente articolo 1 è finalizzata all'acquisizione di suoli, da destinare ad insediamenti produttivi, rientranti nell'ambito dell'agglomerato industriale ubicato in agro dei Comuni di Campochiaro e San Polo Matese.

 

     Art. 3.

     1. Conformemente a quanto stabilito dalle "Indicazioni Programmatiche" relative alla III annualità del P.R.S. approvate con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 184 del 18 settembre 1992 e n. 186 del 22 settembre 1992, il soggetto beneficiario dell'acquisizione dei suoli oggetto della presente legge viene individuato nel Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Campobasso-Bojano.

 

     Art. 4.

     1. La Giunta Regionale è delegata a definire le modalità di erogazione e di gestione del fondo di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 5.

     1. All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con i relativi fondi inclusi nella III annualità del P.R.S. previsti dal bilancio 1995.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, 2° comma, della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.