§ 2.9.5 - Legge Regionale 15 novembre 1974, n. 19.
Spese per il funzionamento del Comitato Tecnico Regionale di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale
Data:15/11/1974
Numero:19


Sommario
Art. 1.      A decorrere dalla data di insediamento, ai componenti estranei alla Regione ed al segretario del Comitato Tecnico Regionale di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è attribuita [...]
Art. 2.      Ai componenti che risiedono in Comuni diversi da quello ove ha sede il comitato, spetta il rimborso delle spese di trasporto nel limite del costo del biglietto di 1° classe e degli eventuali [...]
Art. 3.      L'onere derivante dalla presente legge per gli anni 1972, 1973 e 1974 farà carico sul Capitolo 2050 del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1974.
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.9.5 - Legge Regionale 15 novembre 1974, n. 19. [1]

Spese per il funzionamento del Comitato Tecnico Regionale di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685.

(B.U. n. 37 del 6 dicembre 1974).

 

Art. 1.

     A decorrere dalla data di insediamento, ai componenti estranei alla Regione ed al segretario del Comitato Tecnico Regionale di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è attribuita una indennità nella misura lorda di L. 10.000 per ogni giornata di partecipazione alle sedute e per un massimo di tre sedute al mese.

     Per la corresponsione dell'indennità prevista dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, ove ne ricorrano le condizioni.

 

     Art. 2.

     Ai componenti che risiedono in Comuni diversi da quello ove ha sede il comitato, spetta il rimborso delle spese di trasporto nel limite del costo del biglietto di 1° classe e degli eventuali supplementi, qualora il viaggio si effettui in ferrovia o su altri mezzi di linea, ovvero nella misura forfettaria di L. 50 per chilometro, qualora si faccia uso del mezzo proprio.

 

     Art. 3.

     L'onere derivante dalla presente legge per gli anni 1972, 1973 e 1974 farà carico sul Capitolo 2050 del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1974.

     Per gli anni successivi la spesa graverà sul corrispondente capitolo di bilancio.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.