§ 2.9.2 - Legge Regionale 5 agosto 1972, n. 9.
Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale
Data:05/08/1972
Numero:9


Sommario
Art. 1.      Al titolo VI° dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1972 è aggiunto il capitolo 27 bis "Anticipazione di fondi dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale a carico del [...]
Art. 2.      Al Titolo IV della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1972 è aggiunto il Capitolo 345 bis "Restituzione di fondi al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale anticipati per il [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 2.9.2 - Legge Regionale 5 agosto 1972, n. 9. [1]

Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

(B.U. n. 11 del 4 settembre 1972).

 

Art. 1.

     Al titolo VI° dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1972 è aggiunto il capitolo 27 bis "Anticipazione di fondi dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale a carico del contributo della Cassa Unica assegni familiari per il pagamento competenze mensili ai dipendenti INAPLI ENALC e INIASA" con una previsione di L. 96.900.000.

     Per effetto della variazione suddetta l'ammontare complessivo dello stato di previsione dell'entrata risulta di L. 5.304.913.335.

 

     Art. 2.

     Al Titolo IV della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1972 è aggiunto il Capitolo 345 bis "Restituzione di fondi al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale anticipati per il pagamento competenze mensili ai dipendenti INAPLI, ENALC e INIASA".

     Per effetto della variazione suddetta l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa risulta essere di L. 5.304.913.335.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.