§ 2.7.10 - Legge Regionale 21 ottobre 1997, n. 21.
Norme in materia di programmi attuativi per il commercio e turismo previsti dall'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.7 commercio, fiere e mercati
Data:21/10/1997
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Programmazione degli interventi.
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.7.10 - Legge Regionale 21 ottobre 1997, n. 21. [1]

Norme in materia di programmi attuativi per il commercio e turismo previsti dall'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

(B.U. n. 21 del 31 ottobre 1997).

 

Art. 1. Programmazione degli interventi.

     1. Gli interventi nel settore del commercio e del turismo e gli altri interventi previsti dall'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 sono previsti in appositi programmi attuativi redatti secondo le direttive adottate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     1. Alle spese derivanti dalla presente legge si farà fronte con i fondi trasferiti dallo Stato secondo le previsioni di cui alle delibere del C.I.P.E. richiamata al comma 1 dell'art. 1.

     2. Con legge di bilancio o di variazione di bilancio si provvederà ad istituire appositi capitoli di entrata e di spesa per l'esercizio finanziario 1997. Con le rispettive leggi di bilancio si provvederà analogamente per gli esercizi successivi.

 

     Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.