§ 2.3.14 - R.R. 6 dicembre 2002, n. 13.
Regolamento regionale recante: "Istituzione del Albo regionale delle Imprese Boschive"


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.3 bonifica, flora e fauna
Data:06/12/2002
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Premesse.
Art. 2.  Requisiti.
Art. 3.  Classi delle Imprese.
Art. 4.  Iscrizione.
Art. 5.  Aggiornamento.
Art. 6.  Sospensione.
Art. 7.  Cancellazione.
Art. 8.  Ricorso in opposizione.
Art. 9.  Disposizioni finali.


§ 2.3.14 - R.R. 6 dicembre 2002, n. 13. [1]

Regolamento regionale recante: "Istituzione del Albo regionale delle Imprese Boschive"

(B.U. n. 28 del 16 dicembre 2002).

 

Art. 1. Premesse.

     È istituito, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 18 gennaio 2000, n. 6: "Legge forestale della Regione Molise" l'ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE BOSCHIVE.

     All'Albo possono essere iscritte le imprese, a qualsiasi titolo costituite, che svolgono lavori di utilizzazione boschiva, trasformazione e commercializzazione di materiale legnoso.

     L'iscrizione all'Albo delle Imprese Boschive è condizione indispensabile per concorrere alle gare per l'acquisto ed utilizzazione dei lotti boschivi posti in vendita dagli Enti Pubblici regionali.

     Le Imprese boschive non residenti nel Molise possono concorrere alle gare di cui sopra a condizione che siano iscritte all'albo delle ditte boschive della Regione Molise o iscritte ad un albo di imprese boschive di altre Regioni, i cui requisiti minimi per l'iscrizione siano almeno quelli previsti dal successivo art. 2 ovvero che dichiarino di possedere i requisiti minimi di cui al citato art. 2 e producano la relativa documentazione a richiesta dell'Amministrazione appaltante.

     Si fa obbligo, comunque, dell'iscrizione all'Albo della regione di residenza, ove esistente.

 

     Art. 2. Requisiti.

     Per ottenere l'iscrizione all'Albo i richiedenti devono presentare istanza al Presidente della Commissione Tecnica Forestale, corredata della documentazione di cui al presente articolo:

     - Certificato di iscrizione presso la C.C.IA.A. attestante l'esercizio di impresa boschiva;

     - Certificato di iscrizione al Registro Prefettizio, solo per le Cooperative, alla sezione agricola od in alternativa alla sezione produzione e lavoro;

     - Certificato del Casellario giudiziario del titolare o del legale rappresentante;

     - Certificato del Tribunale attestante i carichi pendenti;

     - Certificato non fallimentare;

     - Attestati di regolarità contributiva;

     - Attestati di referenze bancarie comprovante la solidità e la disponibilità economico-finanziaria nonché la solvibilità della impresa boschiva;

     - Dichiarazione dalla quale risulti l'elenco delle attrezzature e dei mezzi meccanici posseduti dalla impresa per l'esercizio delle attività;

     - Dichiarazione dalla quale risulti di aver svolto, negli ultimi tre anni, lavori di taglio di boschi, trasformazione e commercializzazione di materiale legnoso:

     - per le ditte di Classe A almeno 453 giornate lavorative di addetti;

     - per le ditte di Classe B almeno 1.359 giornate lavorative di addetti;

     - Dichiarazione attestante per gli ultimi tre anni, i lavori eseguiti, il loro ammontare che non potrà risultare inferiore a 50.000,00 euro, il buon esito degli stessi corredata di idonea documentazione;

     - Certificato del Coordinamento Provinciale del Colpo Forestale dello Stato attestante le infrazioni commesse dalla ditta a Leggi e Regolamenti forestali nazionali e regionali, relativamente ai lavori dichiarati al punto precedente.

 

     Art. 3. Classi delle Imprese.

     L'albo è suddiviso in due classi, Classe A e Classe B.

     Ogni Impresa è iscritta ad una classe di iscrizione:

     - per l'iscrizione alla Classe "A" sono necessari i soli requisiti di cui al precedente art. 2.

     - per l'iscrizione alla Classe "B" oltre ai requisiti di cui al precedente art. 2, occorre dimostrare un fatturato complessivo, negli ultimi tre anni precedenti alla domanda di iscrizione, non inferiore ad € 400.000,00 + I.V.A., e che, nel medesimo periodo, abbiano appaltato lotti boschivi da Enti Pubblici per un importo non inferiore ad € 200.000,00 + I. V.A..

     Le ditte iscritte alla Classe A possono partecipare alle gare di cui all'art. 1 per un importo inferiore ad Euro 40.000,00.

     Le ditte iscritte alla Classe B possono concorrere alle gare indipendentemente dall'importo di base d'asta.

 

     Art. 4. Iscrizione.

     Le domande di iscrizione all'Albo devono essere indirizzata al Presidente della Commissione Tecnica Forestale della Regione Molise, corredate di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari.

     Entro 60 giorni dal ricevimento delle domande, la Commissione Tecnica Forestale iscrive nell'Albo le imprese richiedenti che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. L'iscrizione è disposta nella sezione dell'Albo corrispondente alla classe di appartenenza. La determinazione si intende comunicata agli interessati a mezzo pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     L'eventuale rifiuto di iscrizione deve essere motivatamente espresso e lo stesso viene comunicato agli interessati e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 

     Art. 5. Aggiornamento.

     L'Albo Regionale è soggetto ad aggiornamento biennale.

     Le ditte devono inviare, entro il 31 dicembre dalla scadenza del biennio, alla Commissione Tecnica Forestale una relazione sull'attività svolta nonché i documenti attestanti la permanenza dei requisiti di cui all'art. 2.

     Le imprese non iscritte possono presentare domanda di iscrizione in qualsiasi momento.

 

     Art. 6. Sospensione.

     La Commissione può procedere alla sospensione delle Imprese dall'Albo per un periodo fino ad un anno quando per la prima volta:

     - abbia in corso un procedimento di fallimento;

     - abbia in corso procedimenti penali per danneggiamento al soprassuolo boschivo nel corso dell'utilizzazione;

     - non abbia provveduto a pagare le rate di un lotto boschivo entro i termini stabiliti dal Capitolato;

     - non abbia provveduto a pagare le sanzioni amministrative ovvero quelle penali e quanto altro stabilito in sede di collaudo,

     - non abbia provveduto al regolare pagamento dei salari e stipendi agli addetti ai lavori ed al versamento delle quote assicurative e contributive.

     Gli Enti preposti al controllo ed il C.F.S. segnalano alla commissione Tecnica le succitate irregolarità, per la relativa valutazione.

 

     Art. 7. Cancellazione.

     La cancellazione dall'Albo viene decisa dalla Commissione Tecnica Forestale quando:

     - si perdono i requisiti di cui all'art. 2;

     - non proceda all'aggiornamento di cui all'art. 5;

     - vi sia stata condanna penale per un delitto per il quale è prevista una pena edittale non inferiore ad un anno;

     - vi sia stato fallimento;

     - per grave e ripetuta negligenza nella conduzione delle utilizzazioni;

     - in caso di recidività di comportamenti che avevano avuto come conseguenza la sospensione dall'Albo;

     - per espressa richiesta della Ditta interessata.

 

     Art. 8. Ricorso in opposizione.

     Avverso ai provvedimenti di sospensione o di cancellazione o di non iscrizione o di permanenza in una determinata classe è ammesso, da parte degli interessati, ricorso in opposizione alla Commissione Tecnica Forestale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della determinazione all'interessato.

     La Commissione Tecnica Forestale decide entro 60 giorni dal ricevimento del medesimo.

     In caso di accoglimento del ricorso, con 10 stesso atto la Commissione Tecnica Forestale dispone, con decorrenza immediata, l'integrazione dell'Albo, provvedendo alla relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 

     Art. 9. Disposizioni finali.

     Il Presidente della Commissione Tecnica Forestale o i funzionari da lui espressamente delegati sono considerati Responsabili del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 per i procedimenti amministrativi attinenti l'iscrizione all'albo.

 


[1] Convalidato dall'art. 8 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13. Abrogato dall'art. 5 della L.R. 9 settembre 2011, n. 19.