§ 2.2.11 - Legge Regionale 3 giugno 1980, n. 26.
Assegnazione integrativa all'ERSAM della somma di L. 500 milioni per interventi straordinari a sostegno della produzione del latte.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 zootecnia
Data:03/06/1980
Numero:26


Sommario
Art. 1.      La Regione Molise, allo scopo di favorire il collocamento del latte prodotto nella Regione, effettua gli interventi straordinari previsti dalla presente legge per la raccolta, la trasformazione [...]
Art. 2.      Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assegnata all'ERSAM la somma di 500 milioni, da destinare alla concessione di contributi alle Cooperative di Allevatori e loro [...]
Art. 3.      La somma assegnata all'ERSAM, ai sensi del precedente articolo, dovrà essere destinata alla concessione di contributi agli organismi associativi, a copertura delle spese che dagli stessi saranno [...]
Art. 4.      Per beneficiare dell'intervento previsto dal precedente art. 3, le Cooperative di Allevatori e loro Consorzi sono tenuti:
Art. 5.      L'ERSAM, sulla base dei preventivi presentati dagli organismi cooperativi interessati è autorizzato:
Art. 6.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è finanziato con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 2.2.11 - Legge Regionale 3 giugno 1980, n. 26. [1]

Assegnazione integrativa all'ERSAM della somma di L. 500 milioni per interventi straordinari a sostegno della produzione del latte.

(B.U. n. 12 del 16 giugno 1980).

 

Art. 1.

     La Regione Molise, allo scopo di favorire il collocamento del latte prodotto nella Regione, effettua gli interventi straordinari previsti dalla presente legge per la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione associata del latte.

 

     Art. 2.

     Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assegnata all'ERSAM la somma di 500 milioni, da destinare alla concessione di contributi alle Cooperative di Allevatori e loro Consorzi, che attuino programmi organici per la raccolta o la trasformazione e la commercializzazione del latte o per entrambe le attività.

     I contributi saranno anche erogati a favore di allevatori non facenti parte attualmente di Cooperative o Consorzi a condizione che, entro due mesi, aderiscano a cooperative già esistenti o ne costituiscano di nuove.

 

     Art. 3.

     La somma assegnata all'ERSAM, ai sensi del precedente articolo, dovrà essere destinata alla concessione di contributi agli organismi associativi, a copertura delle spese che dagli stessi saranno sostenute per l'organizzazione della raccolta, della trasformazione e della commercializzazione del latte, per il periodo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrate in vigore della presente legge.

 

     Art. 4.

     Per beneficiare dell'intervento previsto dal precedente art. 3, le Cooperative di Allevatori e loro Consorzi sono tenuti:

     1) a sottoporre all'approvazione dell'ERSAM il programma degli interventi che ciascun organismo cooperativo intende realizzare;

     2) ad impiantare, per lo svolgimento dell'attività prevista, separata gestione contabile;

     3) a presentare all'ERSAM, entro 30 giorni dalla ultimazione dell'intervento, rendiconto analitico contenente le spese sostenute ed i ricavi conseguiti;

     4) a corrispondere, ai conferenti, per tutta la durata dell'intervento, un prezzo non inferiore a L. 310 a litro di latte.

 

     Art. 5.

     L'ERSAM, sulla base dei preventivi presentati dagli organismi cooperativi interessati è autorizzato:

     a) ad erogare acconti mensili sulle spese previste dal programma;

     b) ad erogare, a chiusura della gestione relativa allo intervento, un contributo pari alla differenza tra le spese sostenute ed i ricavi conseguiti;

     c) a prestare garanzia fidejussoria per le operazioni di credito di esercizio che gli organismi cooperativi andranno a stipulare con gli Istituti di credito convenzionati con la Regione.

     Entro 90 giorni dalla ultimazione dell'intervento, l'ERSAM dovrà presentare alla Giunta Regionale il rendiconto relativo all'utilizzazione della somma assegnata, accompagnata da dettagliata relazione sulla attività svolta.

 

     Art. 6.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è finanziato con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1980, sono introdotte le seguenti variazioni:

     a) In aumento: Titolo II - Rubrica n. 12 - Settore 2 - Nuovo capitolo n. 45000 "Assegnazioni di fondi all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo Molisano - ERSAM - per interventi straordinari a favore di cooperative di allevatori a sostegno della produzione del latte" con uno stanziamento di competenza e una dotazione di cassa di L. 500.000.000;

     b) In diminuzione: Titolo II - Rubrica n. 12 - Settore 1 - Capitolo n. 43010 "Contributi in annualità per la realizzazione di opere di distribuzione delle acque a carattere aziendale o interaziendale, comprese tutte le relative attrezzature ed apparecchiature, nonchè i lavori di sistemazione del terreno nonchè per le opere di sistemazione del terreno" riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa di Lire 500.000.000.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.