§ 2.1.8 - Legge Regionale 3 marzo 1975, n. 21.
Istituzione di Uffici per l'Assistenza Tecnica in Agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:03/03/1975
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Funzioni.
Art. 3.  Personale.
Art. 4.  Finanziamento.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 2.1.8 - Legge Regionale 3 marzo 1975, n. 21. [1]

Istituzione di Uffici per l'Assistenza Tecnica in Agricoltura.

(B.U. n. 10 del 12 marzo 1975).

 

Art. 1. Istituzione.

     Al fine di potenziare l'attività intesa a promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Regione, e fino a quando non sarà provveduto all'ordinamento degli Uffici regionali, vengono istituiti nella Regione dodici uffici periferici, che saranno denominati Uffici di zona per l'assistenza tecnica in agricoltura.

     Ognuno di essi avrà sede e competenza:

     - nelle stesse sedi e nelle rispettive zone omogenee delle dieci Comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11;

     - nel Comune di Larino per i territori di Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Rotello, Santa Croce di Magliano, Montelongo;

     - nel Comune di Termoli per i territori di Termoli, Petacciato, San Giacomo degli Schiavoni, Portocannone, Guglionesi, Campomarino, Montecilfone.

 

     Art. 2. Funzioni.

     Gli uffici di cui all'articolo che precede hanno il compito di svolgere le seguenti attività nella zona di rispettiva competenza:

     - assistenza tecnica alle aziende esistenti nel territorio della zona;

     - divulgazione dei programmi e degli interventi della Regione in campo agricolo, zootecnico e cooperativistico;

     - promozione della sperimentazione in fatto di colture e tecniche agricole;

     - raccolta di dati ed informazioni relativi ai predetti settori;

     - ogni altra attività che può essere ad essi richiesta dalla Regione a mezzo dell'Assessorato per l'Agricoltura e le Foreste.

 

     Art. 3. Personale.

     A ciascuno di detti Uffici saranno preposti almeno due tecnici, di cui uno, possibilmente, laureato.

     A seconda delle esigenze delle singole zone, a detti Uffici potrà essere assegnato dalla Regione altro personale tecnico.

 

     Art. 4. Finanziamento.

     L'onere annuo, derivante dall'attuazione della presente legge è calcolato in presunte L. 400.000.000, sarà finanziato con le somme che perverranno alla Regione dai fondi di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Le spese relative al personale, ai servizi, alle attrezzature e per il funzionamento degli Uffici, di cui alla presente legge, sono previste per l'esercizio 1975, ai corrispondenti capitoli di spese correnti già iscritte ai capitoli 110 - 130 - 140 - 170 - 180 - 190 - 200 - 210 - 250 - 320 - 320

- 330 - 340 - 350 - 360 - 390 - 410 - 430 - 440 - 450 e 460.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.