§ 1.17.3 - Legge Regionale 29 dicembre 1978, n. 34.
Progetto regionale di sviluppo - Finanziamento di un programma straordinario triennale (1978-80) di reti idriche e fognanti ed impianti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.17 disciplina della programmazione
Data:29/12/1978
Numero:34


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di L. 15 miliardi negli esercizi finanziari 1978, 1979, 1980, per la concessione di contributi in capitale ai Comuni della Regione nella misura del 100% della spesa [...]
Art. 2.      Alla copertura della spesa globale di cui all'articolo precedente si farà fronte secondo le indicazioni di cui alla lettera g) del Bilancio pluriennale 1978-1980.
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 1.17.3 - Legge Regionale 29 dicembre 1978, n. 34. [1]

Progetto regionale di sviluppo - Finanziamento di un programma straordinario triennale (1978-80) di reti idriche e fognanti ed impianti di depurazione.

(B.U. n. 24 del 30 dicembre 1978).

 

Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di L. 15 miliardi negli esercizi finanziari 1978, 1979, 1980, per la concessione di contributi in capitale ai Comuni della Regione nella misura del 100% della spesa necessaria per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e miglioramento delle reti idriche e fognanti e degli impianti di depurazione a servizio degli abitati nei centri capoluogo, nelle frazioni e nelle borgate.

     La detta spesa è ripartita per L. 3 miliardi nell'esercizio 1978 e per L. 6 miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari successivi.

     Gli interventi saranno compresi in un unico programma.

     La realizzazione delle opere sarà effettuata in conformità alle norme di cui alle leggi regionali 21 gennaio 1975, n. 10, 4 aprile 1975, n. 27 e 27 dicembre 1976, n. 41.

 

     Art. 2.

     Alla copertura della spesa globale di cui all'articolo precedente si farà fronte secondo le indicazioni di cui alla lettera g) del Bilancio pluriennale 1978-1980.

     L'onere relativo all'anno 1978 viene posto a carico del nuovo capitolo di uscita n. 2180 da iscriversi al Titolo II, Sezione III, Rubrica 8, Settore II con la denominazione "Contributi in capitale ai Comuni per la costruzione, il completamento, l'ampliamento ed il miglioramento delle reti idriche e fognanti ed impianti di depurazione" con una previsione di competenza di L. 3 miliardi ed una dotazione di cassa di L. 100 milioni, previa contestuale riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti al capitolo 5540.

     Per ciascuno degli anni 1979 e 1980 si provvederà con legge di bilancio ad iscrivere nei corrispondenti capitoli la somma di L. 6 miliardi.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.