§ 1.17.2 - Legge Regionale 28 dicembre 1978, n. 33.
Progetto regionale di sviluppo - Finanziamento di un programma straordinario triennale (1978-80) di lavori di costruzione, completamento, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.17 disciplina della programmazione
Data:28/12/1978
Numero:33


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di L. 4.000.000.000 negli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980 per la concessione di contributi in conto capitale agli Enti Locali di cui all'art. 1 della legge [...]
Art. 2.      Alla copertura della spesa globale di cui all'articolo precedente si farà fronte secondo le indicazioni di cui alla lettera C del bilancio pluriennale 1978-1980.
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 1.17.2 - Legge Regionale 28 dicembre 1978, n. 33. [1]

Progetto regionale di sviluppo - Finanziamento di un programma straordinario triennale (1978-80) di lavori di costruzione, completamento, riattamento ed arredamento principale di edifici e palestre destinati alle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche.

(B.U. n. 24 del 30 dicembre 1978).

 

Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di L. 4.000.000.000 negli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980 per la concessione di contributi in conto capitale agli Enti Locali di cui all'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 per la costruzione, il completamento, il miglioramento, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento principale di edifici e palestre destinati alle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche.

     Il contributo è fissato nella misura del 100% della spesa riconosciuta ammissibile per i Comuni e le Province, nella misura dell'80% per gli altri Enti.

     La detta spesa è ripartita per L. 500.000.000 nell'esercizio 1978, per L. 1.500.000.000 nell'esercizio 1979 e per L. 2.000.000.000 nell'esercizio 1980.

     Gli interventi saranno compresi in un unico programma.

     La realizzazione delle opere sarà effettuata in conformità alle norme di cui alle leggi regionali 21 gennaio 1975, n. 10; 4 aprile 1975, n. 27 e 27 dicembre 1976, n. 41.

 

     Art. 2.

     Alla copertura della spesa globale di cui all'articolo precedente si farà fronte secondo le indicazioni di cui alla lettera C del bilancio pluriennale 1978-1980.

     L'onere relativo all'anno 1978 viene posto a carico del nuovo Capitolo di uscita n. 1375 da iscriversi al Titolo II, Sezione II, Rubrica III, Settore IV, con la denominazione:

     "Contributi in conto capitale agli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 per la costruzione, il completamento, il miglioramento, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento principale di edifici e palestre destinate alle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche", con una previsione di competenza di L. 500.000.000 ed una dotazione di cassa di L. 50.000.000 previa contestuale riduzione degli stazionamenti di competenza e di cassa iscritti al Cap. 5540.

     Per gli anni 1979 e 1980 si provvederà, con legge di bilancio, ad iscrivere nei corrispondenti capitoli rispettivamente le somme di L. 1.500.000.000 e di L. 2.000.000.000.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.