§ 1.17.1 - Legge Regionale 28 dicembre 1978, n. 32.
Progetto regionale di sviluppo. Finanziamento di un programma straordinario triennale (1978-80) di lavori di costruzione, completamento, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.17 disciplina della programmazione
Data:28/12/1978
Numero:32


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di L. 8.000.000.000 negli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980, per la concessione di contributi in conto capitale agli Enti Locali della Regione nella misura del 100% [...]
Art. 2.      Alla copertura della spesa globale di cui all'articolo precedente si farà fronte secondo le indicazioni di cui alla lettera H del bilancio pluriennale 1978-1980.
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 1.17.1 - Legge Regionale 28 dicembre 1978, n. 32. [1]

Progetto regionale di sviluppo. Finanziamento di un programma straordinario triennale (1978-80) di lavori di costruzione, completamento, sistemazione ed ammodernamento di strade classificate provinciali o comunali.

(B.U. n. 24 del 30 dicembre 1978).

 

Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di L. 8.000.000.000 negli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980, per la concessione di contributi in conto capitale agli Enti Locali della Regione nella misura del 100% della spesa necessaria per la costruzione, il completamento, la sistemazione e l'ammodernamento di strade classificate provinciali o Comunali.

     La detta spesa è ripartita per L. 4.000.000.000 nell'esercizio 1978 e per L. 2.000.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari successivi.

     Gli interventi saranno compresi in un unico programma.

     La realizzazione delle opere sarà effettuata in conformità alle norme di cui alle leggi regionali 21 gennaio 1975, n. 10, 4 aprile 1975, n. 27 e 27 dicembre 1976, n. 41.

 

     Art. 2.

     Alla copertura della spesa globale di cui all'articolo precedente si farà fronte secondo le indicazioni di cui alla lettera H del bilancio pluriennale 1978-1980.

     L'onere di L. 4.000.000.000, relativo all'anno 1978, viene posto a carico del Cap. 2070, Rubrica VIII, Settore I, la cui denominazione viene come appresso modificata:

     "Contributo in conto capitale agli Enti Locali per la costruzione, il completamento, la sistemazione e l'ammodernamento di strade classificate provinciali o comunali".

     Per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980 si provvederà con l'iscrizione nel corrispondente capitolo di bilancio della spesa di L. 2.000.000.000.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.