§ 1.16.1 - Legge Regionale 4 luglio 1978, n. 16.
Norme per l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.16 attuazione delle disposizioni dell'unione europea
Data:04/07/1978
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Norme applicabili.
Art. 2.  Principi generali.
Art. 3.  Accertamento dei requisiti degli imprenditori agricoli.
Art. 4.  Piani di sviluppo aziendali e interaziendali.
Art. 5.  Norme procedurali per l'attuazione degli interventi sulle strutture agricole.
Art. 6.  Comitati agricoli consultivi.
Art. 7.  Investimenti collettivi zootecnici nelle zone montane e svantaggiate.
Art. 8.  Infrastrutture nelle zone di montagna e svantaggiate.
Art. 9.  Concorso pubblico negli interessi sui mutui.
Art. 10.  Aiuti per la contabilità aziendale.
Art. 11.  Associazioni di assistenza interaziendale.
Art. 12.  Norme procedurali per le associazioni di assistenza interaziendale.
Art. 13.  Indennità di cessazione e premio di apporto strutturale - Norme procedurali.
Art. 14.  Organismo fondiario.
Art. 15.  Norme previdenziali.
Art. 16.  Indennità compensativa.
Art. 17.  Misura dell'indennità compensativa.
Art. 18.  Norme procedurali per la concessione dell'indennità compensativa.
Art. 19.  Informazione socio-economica - Indirizzo e coordinamento.
Art. 20.  Affidamento dell'attività di informazione socio-economica.
Art. 21.  Contributi alle associazioni, istituti ed enti per l'attività di informazione socioeconomica.
Art. 22.  Divulgazione.
Art. 23.  Qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.
Art. 24.  Attività di qualificazione professionale.
Art. 25.  Programmi particolari di qualificazione professionale.
Art. 26.  Disposizioni finanziarie.
Art. 27.  Entrata in vigore.


§ 1.16.1 - Legge Regionale 4 luglio 1978, n. 16. [1]

Norme per l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura.

(B.U. n. 13 del 15 luglio 1978).

 

Art. 1. Norme applicabili.

     Ai fini dell'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'Agricoltura, nel territorio della Regione Molise si applicano le norme contenute nelle leggi 9 maggio 1975, n. 153, 10 maggio 1976, n. 352 e 1 agosto 1981, n. 423, con le procedure e le priorità previste dalla presente legge [2].

     I destinatari degli interventi finanziari e contributivi, i requisiti d'ordine soggettivo ed oggettivo che gli stessi devono possedere, gli adempimenti e gli obblighi ai quali devono assoggettarsi, il regime di incentivazione e la determinazione del reddito di obiettivo restano disciplinati dalle richiamate leggi statali, con le integrazioni di cui alla presente legge [3].

 

     Art. 2. Principi generali.

     Nelle procedure amministrative per la concessione delle provvidenze in applicazione delle citate leggi n. 153/75 e n. 352/76 nonchè delle norme previste dalla presente legge, si debbono osservare in generale, i principi posti dalle stesse leggi statali e, in particolare, i seguenti:

     a) armonizzazione con i programmi regionali d'intervento e con gli obiettivi fissati nei piani comprensoriali e nei piani di sviluppo socio- economico delle Comunità montane e, in mancanza, con le direttive di politica economica stabilite dalla Regione;

     b) priorità, nella concessione delle provvidenze di cui al titolo III della legge 153/75, ad imprenditori agricoli a titolo principale, che siano nello stesso tempo coltivatori diretti, singoli od associati, coadiuvati da familiari nell'esercizio della impresa di coltivazione dei fondi e/o di allevamento e governo del bestiame, semprecchè la complessiva forza lavorativa familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per il normale fabbisogno di giornate lavorative, tenuto conto anche dell'impiego di macchine agricole.

     Tra i coltivatori diretti titolari di imprese familiari sono preferiti quelli di età inferiore ai 41 anni.

     Le forme associative di cui sopra sono le società di persone e le cooperative costituite da coltivatori diretti, proprietari o affittuari, da mezzadri e coloni;

     c) partecipazione a commissioni, comitati, od altri organismi collegiali, a livello locale o regionale, di rappresentanti delle diverse categorie degli imprenditori agricoli a titolo principale, designati e nominati secondo il principio della proporzione alla maggiore rappresentatività delle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale;

     d) effettiva partecipazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale alla attività di informazione socio-economica e di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

     Per l'attuazione del Titolo IV della legge 9 maggio 1975, n. 153, non sono applicabili criteri che limitano la concessione delle indennità di cessazione o del premio di apporto strutturale oltre a quelli previsti dalla legge stessa.

     Ai fini della concessione del premio di apporto strutturale, si considerano prioritarie le domande presentate da imprenditori agricoli e da proprietari i quali cedano le terre a imprese familiari coltivatrici, singole o associate, che le acquisiscano per la realizzazione dell'ammodernamento delle aziende agricole, in attuazione dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali.

 

     Art. 3. Accertamento dei requisiti degli imprenditori agricoli.

     Fermi restando i limiti fissati dall'art. 12 della legge n. 153/75 e dall'art. 8 della legge n. 352/76, il possesso dei requisiti inerenti al reddito e al tempo dedicato alla attività agricola da parte dell'imprenditore che dichiara di esercitare tale attività a titolo principale, è accertato dall'Assessorato regionale all'agricoltura che, avvalendosi dei propri uffici tecnici e sulla base dei dati indicati dal richiedente in apposito atto sostitutivo di notorietà, esperirà ogni opportuna indagine, acquisendo anche, ove necessario, elementi e dati dagli uffici del lavoro e dei contributi agricoli unificati.

     Il requisito della capacità professionale, nei casi previsti, è accertato da una commissione provinciale composta da un funzionario della Regione, con funzione di presidente, e da nove rappresentanti delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli, in ragione di sette per i coltivatori diretti e di due per i conduttori non coltivatori diretti.

     I predetti rappresentanti sono designati dalle sezioni regionali delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale.

     La commissione dura in carica 5 anni.

 

     Art. 4. Piani di sviluppo aziendali e interaziendali.

     Per la determinazione del livello di redditività d'obiettivo e in applicazione dell'art. 17 della legge 153/75, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentita la Commissione consiliare competente, provvede ad identificare modelli di aziende di riferimento nei differenti territori ed in base ai diversi ordinamenti produttivi.

     L'Ente regionale di sviluppo assiste gli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, senza oneri per gli interessati e dando priorità agli operatori indicati al precedente art. 2. lettera b), provvedendo alla elaborazione dei piani di sviluppo aziendali e interaziendali, nel rispetto delle propensioni degli imprenditori stessi, nonchè agli adempimenti necessari per la concessione delle provvidenze.

 

     Art. 5. Norme procedurali per l'attuazione degli interventi sulle strutture agricole.

     Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, in possesso dei requisiti prescritti, che intendono usufruire degli aiuti previsti per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole, devono inoltrare domanda in carta semplice, corredata dal piano di sviluppo e dagli altri documenti prescritti, alla Regione Molise - Assessorato Regionale all'Agricoltura.

     L'Assessorato esegue l'istruttoria tecnico-amministrativa della domanda avvalendosi dei propri uffici o anche degli uffici dell'Ente regionale di sviluppo, nei casi in cui i piani non siano stati da questo redatti, e la trasmette entro 30 giorni dalla ricezione al competente comitato agricolo consultivo di cui al successivo art. 6 con le proprie osservazioni in ordine:

     - all'accertamento del possesso da parte del richiedente dei requisiti prescritti;

     - alla priorità dell'intervento ai sensi dell'art. 2, lettera b) della presente legge;

     - alla validità del piano di sviluppo.

     L'ufficio istruttore può invitare il richiedente ad integrare o a rettificare la domanda; in tal caso il suddetto termine decorre dalla data di perfezionamento della pratica.

     Acquisito il parere del comitato, l'Assessore propone la richiesta alla Giunta Regionale che, con deliberazione motivata, decide in merito all'ammissibilità della domanda e alla concessione delle provvidenze.

     Il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore all'Agricoltura all'uopo delegato, entro 90 giorni dalla ricezione o dal perfezionamento della domanda, comunica all'interessato le decisioni adottate.

     L'Assessorato Regionale all'Agricoltura provvede alla vigilanza sull'attuazione dei singoli piani di sviluppo con i propri uffici tecnici che compilano una relazione periodica sugli stati di avanzamento comprovante l'avvenuta esecuzione degli investimenti previsti.

 

     Art. 6. Comitati agricoli consultivi.

     Ai sensi dell'art. 26, lettera c), della legge n. 153/75, sono costituiti due Comitati consultivi con sede presso gli uffici regionali dell'agricoltura in Campobasso e Isernia, con il compito di esprimere il parere:

     a) sulla conformità dei piani di sviluppo alle indicazioni dei programmi regionali di intervento e agli obiettivi fissati nei piani comprensoriali e nei piani di sviluppo socio-economico delle Comunità montane e, in mancanza, alle direttive regionali;

     b) sulla rispondenza dei piani di sviluppo ai principi ed alle disposizioni contenute nelle leggi n. 153/75, n. 352/76 e nella presente legge regionale;

     c) sulla idoneità dei piani di sviluppo a realizzare gli obiettivi di ammodernamento con gli investimenti e gli altri interventi programmati.

     Ciascun comitato agricolo è composto da:

     - 7 rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

     - 3 rappresentanti degli imprenditori non coltivatori;

     - 3 rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti;

     - 2 rappresentanti delle cooperative agricole;

     - 1 funzionario tecnico dell'Assessorato regionale all'agricoltura, del livello direttivo, con funzioni di presidente;

     - 1 funzionario della Regione, con qualifica non inferiore a quella di istruttore, con funzioni di segretario, senza diritto di voto.

     I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata sulla base delle designazioni effettuate dagli enti ed organismi interessati e sentita la Commissione consiliare competente.

     I rappresentanti delle prime quattro categorie sono designati dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le rispettive sezioni regionali, e sono nominati in misura proporzionale alla loro rappresentatività sulla base della loro consistenza numerica e di ogni altra partecipazione ad attività sindacali e sociali in favore delle categorie stesse da parte delle organizzazioni designanti.

     I funzionari dell'Assessorato sono designati dall'Assessore all'Agricoltura.

     I comitati deliberano a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     Il parere dei comitati agricoli consultivi deve essere motivato ed espresso entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore regionale all'Agricoltura provvederà agli ulteriori adempimenti di sua competenza anche in mancanza di detto parere.

     Ai membri dei comitati compete un gettone di presenza di L. 8.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, oltre al rimborso delle spese di viaggio, nella misura di lire sessanta a chilometro, sommando i percorsi di andata e ritorno, per coloro che non risiedano nei Comuni dove hanno sede i comitati.

     Di ciascuna seduta sarà redatto apposito verbale.

     Gli oneri per il funzionamento dei comitati sono a carico della Regione.

 

     Art. 7. Investimenti collettivi zootecnici nelle zone montane e svantaggiate.

     La Regione concede aiuti per la realizzazione degli investimenti collettivi di carattere zootecnico elencati all'art. 12 della legge n. 352/76.

     L'aiuto potrà essere concesso in forma contributiva o in forma creditizia alle condizioni più favorevoli previste all'art. 9 della presente legge, o congiuntamente, secondo le preferenze del richiedente, purchè complessivamente non superi li 75% della spesa ritenuta ammissibile, contenuta nei limiti stabiliti dal quarto comma del suddetto art. 12.

     Alle iniziative previste dal presente articolo sono estesi i premi di orientamento di cui all'art. 23 della legge n. 153/75, nei limiti e con gli importi indicati al terzo comma dell'art. 10 della citata legge n. 352/76.

     Le domande intese ad ottenere gli aiuti previsti nel presente articolo vanno presentate, corredate dalla necessaria documentazione, alla Regione Molise - Assessorato all'Agricoltura -, il quale, esperita l'istruttoria, le sottopone alle decisioni della Giunta Regionale.

     Sarà accordata preferenza alle richieste presentate dalle Comunità montane e dalle associazioni di produttori agricoli costituite in forma cooperativa.

 

     Art. 8. Infrastrutture nelle zone di montagna e svantaggiate.

     Nelle zone montane ed in quelle svantaggiate non dotate di infrastrutture sufficienti ed in particolare di vie di accesso alle aziende, di elettricità, di acqua potabile e, per le zone a vocazione turistica, di depuratori delle acque, la Regione concede aiuti per la realizzazione delle predette opere, alle Comunità montane ed ai Comuni non facenti parte di Comunità montane, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.

     Condizione indispensabile per l'ammissibilità al finanziamento è che le opere siano comprese nei programmi-stralcio delle Comunità montane, ovvero nei programmi comprensoriali o regionali.

 

     Art. 9. Concorso pubblico negli interessi sui mutui.

     Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, verranno determinati annualmente, in relazione al tasso globale fissato per il credito agrario l'ammontare della quota del concorso regionale nel pagamento degli interessi relativi ai mutui da contrarre per gli investimenti globalmente necessari per l'attuazione dei piani di sviluppo approvati, da contenere entro il limite massimo dell'11%, elevabile al 12% nelle zone di montagna o svantaggiate, nonchè il tasso a carico del beneficiario, il cui limite minimo è fissato nella misura del 2%.

 

     Art. 10. Aiuti per la contabilità aziendale.

     Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere la contabilità aziendale in conformità dell'art. 11 della direttiva CEE n. 159/72 per un periodo di almeno quattro anni, è concesso, nel rispetto delle preferenze di cui all'art. 2, lettera b), il contributo previsto dall'art. 29 della legge n. 153/75.

     La Giunta Regionale provvede a precisare i particolari tecnici e a definire gli elaborati relativi alla documentazione finale da presentare per la attestazione della tenuta della contabilità stessa e per l'ottenimento della erogazione del contributo.

     La Regione favorisce e sostiene con un contributo di avviamento la costituzione di centri regionali o provinciali per la tenuta della contabilità agraria-aziendale, l'assistenza agli imprenditori, la raccolta e l'elaborazione dei dati, con la metodologia richiamata dalla presente legge.

     La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina il numero dei centri di contabilità agraria da sussidiare nella Regione.

     Ai centri ritenuti idonei può essere concesso, con provvedimento della Giunta Regionale, un contributo in conto capitale fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto delle macchine e delle attrezzature occorrenti, dando la preferenza alle richieste presentate:

     - dalle associazioni di cui al successivo art. 11;

     - da enti pubblici operanti nel settore agricolo o da enti privati i cui consigli di amministrazione siano composti in prevalenza da rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale.

     Gli imprenditori agricoli, oltre che avvalersi del servizio dei centri regionali, possono tenere direttamente la contabilità, anche manualmente, purchè redigano i documenti conclusivi previsti dalla presente legge.

     Gli imprenditori agricoli che desiderano usufruire degli aiuti di cui al primo comma del presente articolo devono inoltrare apposita domanda all'assessorato regionale all'Agricoltura che, con i propri uffici, ne accerta l'ammissibilità.

     La Giunta Regionale provvede alla concessione degli aiuti su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.

     Alla fine di ciascun esercizio, gli imprenditori trasmettono al predetto Assessorato gli elaborati contabili finali. La Giunta Regionale provvede altresì alla liquidazione dei ratei annuali del contributo, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e sulla base dei rapporti informativi predisposti dagli organi tecnici dell'Assessorato, i quali esercitano anche la vigilanza sulla tenuta della contabilità.

 

     Art. 11. Associazioni di assistenza interaziendale.

     La Regione concede aiuti di avviamento alle associazioni di assistenza interaziendale, costituite ai sensi e con le modalità di cui all'art. 30 della legge 153/75, con preferenza a quella a prevalente partecipazione di coltivatori diretti, i cui programmi riguardino l'assistenza per la conduzione aziendale, la contabilità agraria, l'analisi della gestione e la redazione ed attuazione dei piani di sviluppo, la cui attività venga svolta in collegamento con il servizio di cui al successivo art. 23.

 

     Art. 12. Norme procedurali per le associazioni di assistenza interaziendale.

     Le associazioni di imprenditori agricoli che intendono usufruire degli aiuti previsti dal precedente art. 11 devono inoltrare apposita domanda al Presidente della Giunta Regionale, tramite l'Assessorato all'Agricoltura, corredata da copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.

     La domanda è sottoposta a istruttoria da parte dell'ufficio tecnico dell'Assessorato all'Agricoltura il quale provvede a redigere un'apposita relazione circa l'idoneità dell'associazione ad eseguire l'attività che si è impegnata a compiere, nonchè ad acquisire il parere del comitato agricolo consultivo.

     Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, la Giunta Regionale, con deliberazione motivata, decide in merito all'ammissibilità della domanda ed alla concessione delle provvidenze.

     Entro 90 giorni dalla ricezione o dal perfezionamento della domanda, il Presidente della Giunta, o l'Assessore all'Agricoltura all'uopo delegato, comunica al richiedente le determinazioni adottate e, se favorevoli, dispone la liquidazione del contributo.

 

     Art. 13. Indennità di cessazione e premio di apporto strutturale - Norme procedurali.

     Le domande di indennità per anticipata cessazione dell'attività agricola e di premio di apporto strutturale, corredate dalla necessaria documentazione, debbono essere presentate alla Regione Molise - Assessorato all'Agricoltura.

     L'Assessorato, avvalendosi dei propri uffici tecnici, provvede all'istruttoria delle domande per l'accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge n. 153/75 ed in particolare dell'effettiva destinazione delle terre cedute ai fini stabiliti dall'art. 37 della predetta legge.

     Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura la Giunta Regionale decide, entro 60 giorni dalla ricezione o dal perfezionamento della domanda, procedendo alla determinazione e liquidazione del premio di apporto strutturale nel rispetto delle priorità di cui all'ultimo comma del precedente art. 2.

     Il rilascio di motivato nulla osta per il pagamento della indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola è demandato all'Assessore all'Agricoltura.

 

     Art. 14. Organismo fondiario.

     Le funzioni di organismo fondiario, per gli effetti di cui alla sezione II del Titolo IV della legge 153/75 e per ogni altro effetto previsto dalla legge stessa, sono esercitate dall'Ente regionale di sviluppo agricolo il quale, nell'ambito delle sue disponibilità, provvede a soddisfare le richieste di terre, anche mediante dichiarazione di impegno, entro 30 giorni dalla loro presentazione.

     Nella concessione delle terre sono preferiti gli imprenditori coltivatori diretti di cui al precedente art. 2, lettera b) e, tra questi, quelli operanti su fondi contigui.

 

     Art. 15. Norme previdenziali.

     Nella erogazione dell'assistenza sanitaria a favore dei beneficiari dell'indennità per anticipata cessazione, per sé e per i familiari, e degli assegni familiari, si applica il principio della pari titolarità dei genitori nella potestà familiare secondo la legge 19 maggio 1975, n. 151.

 

     Art. 16. Indennità compensativa.

     La Regione concede agli imprenditori agricoli, singoli o associati, operanti nelle zone montane e nelle zone svantaggiate comprese nell'elenco comunitario allegato alla direttiva C.E.E. n. 273/75, un'indennità compensativa annua per la durata di cinque anni, intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti delle zone predette.

     L'indennità compensativa spetta agli imprenditori agricoli che si trovino nelle condizioni stabilite dal combinato disposto delle leggi n. 352/1976 e n. 423/1981 e che assumano gli impegni dallo stesso previsti [4].

     Nella verifica della superficie agricola utilizzata dai soggetti richiedenti l'indennità compensativa, si terrà conto delle quote e dei diritti indicati al quarto comma del predetto art. 5; in particolare, per gli usi civici, la superficie che può essere attribuita al soggetto deve essere proporzionata al numero dei componenti la famiglia del richiedente ed al rapporto tra la superficie complessiva gravata da uso civico ed il numero dei membri della collettività a cui spetta il diritto.

 

     Art. 17. Misura dell'indennità compensativa.

     Per ogni ettaro di superficie agraria - limitatamente a quella coltivata nelle zone di montagna e con esclusione della superficie destinata alla produzione foraggera, alla produzione di frumento, nonchè alla produzione intensiva di peri, peschi e meli eccedente le 50 are per azienda - e per ogni unità di bestiame adulto (UBA) allevata durante l'anno, la misura dell'indennità compensativa viene determinata secondo gli scaglioni sotto indicati:

 

- Fino a 10 ettari o UBA                97 u.c. per ettaro o UBA

- Sull'eccedenza a 10 e fino a 20

ettari o UBA                            85 u.c. per ettaro o UBA

- Sull'eccedenza a 20 e fino a 30

ettari o UBA                            60 u.c. per ettaro o UBA

- Sull'eccedenza a 30 ettari o UBA      40 u.c. per ettaro o UBA

[5]

 

     L'importo totale dell'indennità concessa per gli allevamenti non può superare 97 unità di conto per ettaro di superficie foraggera a disposizione dell'azienda [6].

     (Omissis) [7]

     (Omissis) [7]

     (Omissis) [7]

 

     Art. 18. Norme procedurali per la concessione dell'indennità compensativa.

     La domanda per l'indennità compensativa, che può essere inoltrata anche tramite le associazioni di categoria e relativi patronati di assistenza, deve essere rivolta alla Regione Molise - Assessorato all'Agricoltura - e può essere presentata agli uffici periferici dell'Assessorato all'Agricoltura competenti per territorio.

     La domanda, redatta su apposito modello predisposto dall'Assessorato all'Agricoltura, deve essere accompagnata da atto sostitutivo di notorietà nel quale il richiedente dichiari la sussistenza dalle condizioni che danno diritto alla concessione dell'indennità.

     Gli uffici provinciali, esperita l'istruttoria, trasmettono con parere motivato le domande all'Assessorato Regionale all'Agricoltura entro 30 giorni dalla data della loro acquisizione e perfezionamento.

     Alla liquidazione dell'indennità si provvede con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura.

     Il Segretario della Giunta Regionale cura l'invio di copia della deliberazione di liquidazione delle indennità ai Comuni delle zone montane e di quelle svantaggiate perché la stessa sia tenuta affissa nell'albo pretorio comunale per quindici giorni.

 

     Art. 19. Informazione socio-economica - Indirizzo e coordinamento.

     Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 50 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la Regione svolge attività di informazione socio- economica in modo diretto e attraverso servizi autogestiti dai produttori.

     Presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura è istituito un apposito ufficio per l'informazione socio-economica.

     La Giunta Regionale indirizza e coordina le attività dirette e indirette svolte in materia d'informazione socioeconomica.

     In particolare la Giunta Regionale:

     - indirizza e coordina l'informazione socioeconomica con l'attuazione della programmazione regionale e con le attività per la formazione, informazione e qualificazione professionale agricola;

     - studia idonee metodologie per l'espletamento dell'informazione socio-economica;

 

     - esercita il controllo sull'attività delle associazioni, degli enti di istituti riconosciuti idonei a svolgere attività di informazione socio- economica;

     - cura la redazione e la divulgazione del notiziario di cui al successivo art. 22.

 

     Art. 20. Affidamento dell'attività di informazione socio-economica.

     In applicazione dell'art. 19, la Regione può affidare ad associazioni di produttori agricoli compiti di informazione socio-economica, purchè esse si costituiscano espressamente allo scopo di creare servizi di informazione socio-economica per i propri associati, risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 49, secondo comma, della legge n. 153/75 ed abbiano ottenuto il riconoscimento regionale.

     Le associazioni devono operare a livello regionale e avere un numero di iscritti non inferiore al 40% degli iscritti all'albo professionale agricolo o, finché l'albo non sia costituito, non inferiore al 30%, degli iscritti ai contributi agricoli unificati come lavoratori autonomi.

     La Regione può altresì affidare compiti di informazione socio- economica anche ad istituti ed enti, sia di diritto pubblico che privato, che operino nel settore della propaganda e dell'assistenza tecnica o dei servizi sociali di aiuto alle famiglie agricole, purchè siano riconosciuti idonei allo svolgimento dell'attività socio-economica di informazione e ne facciano richiesta all'Assessorato all'Agricoltura entro tre anni dall'entrata in vigore della legge n. 153/75.

     Il riconoscimento alle associazioni regionali e l'affidamento dell'attività di informazione socio-economica alle associazioni medesime e ad istituti ed enti ritenuti idonei sono concessi dal Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, assunta su proposta dell'assessore all'Agricoltura e sentita la competente Commissione consiliare.

     Le associazioni, istituti ed enti, ai quali siano state affidate attività di informazione socio-economica, entro il 31 dicembre di ogni anno trasmetteranno all'Assessorato all'agricoltura una relazione sull'attività svolta.

 

     Art. 21. Contributi alle associazioni, istituti ed enti per l'attività di informazione socioeconomica.

     Alle associazioni, istituti ed enti regionali che, ai sensi dell'art. 20 della presente legge, svolgono attività di informazione socio-economica, possono essere concessi contributi fino al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili, sulla base di programmi approvati e controllati dalla Giunta Regionale.

     I contributi di cui al precedente comma saranno liquidati con provvedimento della Giunta Regionale previa rendicontazione delle spese sostenute. Eventuali anticipazioni possono essere concesse a richiesta degli affidatari e non possono superare il 40 per cento dei contributi calcolati nei programmi preventivamente approvati.

 

     Art. 22. Divulgazione.

     Per orientare l'attività d'informazione socio-economica sui fondamentali problemi dell'agricoltura e del mondo rurale e per far conoscere, nell'ambito del territorio regionale, l'attività svolta in attuazione delle direttive comunitarie, la Giunta Regionale dirama un notiziario mensile curandone la più efficace divulgazione nei modi previsti dall'art. 54 della legge n. 153/75.

 

     Art. 23. Qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

     Per la realizzazione degli obiettivi previsti dall'art. 55 della legge n. 153/75 sono istituiti presso la Regione appositi servizi per la qualificazione professionale e l'assistenza tecnica alle persone che lavorano in agricoltura.

     Tali servizi hanno il compito di:

     a) promuovere la qualificazione professionale per consentire alle persone che lavorano in agricoltura di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono affinchè possano integrarsi in una agricoltura moderna;

     b) promuovere, su vasta scala ed in forma capillare, un'azione di divulgazione e di assistenza tecnica svolta a livello delle singole aziende o di gruppi di aziende omogenee.

     I corsi di formazione professionale dovranno tendere alla qualificazione di capi azienda in grado di recepire criticamente ed efficacemente nuove tecniche produttive e nuove forme di gestire aziendale, derivanti dalla ricerca e dalla sperimentazione e, più generalmente, ad adeguare il livello di formazione generale, tecnica ed economica degli imprenditori, dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari agricoli alle esigenze imposte dalla dinamica della realtà agricola.

 

     Art. 24. Attività di qualificazione professionale.

     L'attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura può essere svolta direttamente dalla Regione o attraverso le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale che si avvalgono di associazioni o istituzioni specializzate da esse costituite.

     Tali associazioni o istituzioni dovranno ottenere il riconoscimento regionale con le modalità previste al penultimo comma del precedente art. 20, previo accertamento dell'esistenza delle condizioni stabilite dal secondo comma dell'art. 56 della legge n. 153/75.

     Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli affidatari dell'attività di qualificazione professionale agricola trasmetteranno alla Regione una relazione sui programmi svolti.

 

     Art. 25. Programmi particolari di qualificazione professionale.

     La Regione, per l'attuazione di programmi particolari di qualificazione professionale e di assistenza tecnica, può avvalersi della collaborazione degli istituti professionali, delle università, dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nonchè di altri centri all'uopo preposti.

     La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, approva le convenzioni di collaborazione con i predetti enti ed istituti.

 

     Art. 26. Disposizioni finanziarie.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione farà fronte con le autorizzazioni di spesa deliberate dal CIPE sui fondi straziati dalle leggi n. 153/75 e n. 352/76 e con i fondi che verranno stanziati con successive leggi di integrazione.

     All'iscrizione degli appositi capitoli di spesa in bilancio, nonchè alla determinazione dei singoli stanziamenti, si provvederà annualmente con la legge di approvazione del bilancio e con le leggi di variazioni allo stesso sulla base delle comunicazioni ufficiali delle autorizzazioni di spesa deliberate dal CIPE.

 

     Art. 27. Entrata in vigore.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1, primo comma, della L.R. 7 luglio 1982, n. 15.

[3] Comma così modificato dall'art. 1, secondo comma, della L.R. 7 luglio 1982, n. 15.

[4] Comma così modificato dall'art. 1, terzo comma, della L.R. 7 luglio 1982, n. 15.

[5] Scaglioni di indennità compensativa così modificati dall'art. 1, quarto comma, della L.R. 7 luglio 1982, n. 15.

[6] Comma così modificato dall'art. 1, quinto comma, della L.R. 7 luglio 1982, n. 15.

[7] Comma abrogato dall'art. 1, sesto comma, della L.R. 7 luglio 1982, n. 15.

[7] Comma abrogato dall'art. 1, sesto comma, della L.R. 7 luglio 1982, n. 15.

[7] Comma abrogato dall'art. 1, sesto comma, della L.R. 7 luglio 1982, n. 15.