§ 1.15.15 - R.R. 15 maggio 2002, n. 9.
Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.15 disciplina dei procedimenti amministrativi
Data:15/05/2002
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio.
Art. 3.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte.
Art. 4.  Comunicazione dell'inizio del procedimento.
Art. 5.  Partecipazione al procedimento.
Art. 6.  Termine finale del procedimento.
Art. 7.  Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi.
Art. 8.  Responsabile del procedimento.
Art. 9.  Modificazioni del Regolamento.
Art. 10.  Pubblicità.


§ 1.15.15 - R.R. 15 maggio 2002, n. 9. [1]

Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza della Regione in materia di Demanio marittimo a finalità turistico-ricreative.

(B.U. n. 11 del 1 giugno 2002).

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti amministrativi d'ufficio e ad istanza di parte, di competenza della Regione in materia di Demanio marittimo a finalità turistico-ricreative.

     2. I procedimenti di competenza della Regione in materia di Demanio marittimo a finalità turistico-ricreative devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun provvedimento, nella Tabella "A" allegata, che costituisce parte integrante del presente Regolamento e che contiene la fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nell'allegata tabella, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine previsto di trenta giorni di cui all'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio.

     1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui la Regione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

     2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte della Regione, della richiesta o della proposta.

 

     Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte.

     1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'istanza.

     2. L'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

     3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata Legge n. 241 e all'art. 4 del presente Regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

     4. Ove l'istanza dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quaranta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

     5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dal Testo Unico emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché dal disposto di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 4. Comunicazione dell'inizio del procedimento.

     1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o da regolamento nonché ai soggetti, individuati o formalmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

     2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma terzo, le indicazioni di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il Responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma terzo della Legge 7 agosto 1990 n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, nell'albo del Comune interessato e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione, può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.

     4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

 

     Art. 5. Partecipazione al procedimento.

     1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a) della Legge 7 agosto 1990 n. 241, presso l'Ufficio regionale del Demanio marittimo sono rese note le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

     2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b) della medesima Legge n. 241, coloro che hanno titolo a prender parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari ad un terzo di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

     3. Le memorie devono contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale si riferiscono i motivi dell'intervento, le generalità e il domicilio dell'interveniente.

 

     Art. 6. Termine finale del procedimento.

     1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

     2. Quando nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, siano di competenza di Amministrazioni diverse, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.

     3. I termini di cui al presente Regolamento costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'Amministrazione dal provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza della inosservanza del termine.

     4. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica dei provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

     5. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intenda respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'Amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi e nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

 

     Art. 7. Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi.

     1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi primo e quarto della Legge 7 agosto 1990 n. 241, l'Amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione motivata di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore ad altri quarantacinque giorni.

     2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi primo e terzo della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del su indicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine annuale, il Presidente della Giunta Regionale individua in via generale, d'intesa con gli organi, Amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e di capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse debbono essere rese. Il Presidente provvede, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nella tabella allegata al presente decreto.

 

     Art. 8. Responsabile del procedimento.

     1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente.

     2. Il responsabile dell'Unità organizzativa suddetta può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, dandone comunicazione agli interessati.

     3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate all'art. 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, e dal presente Regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione di quanto previsto dal Testo Unico emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

 

     Art. 9. Modificazioni del Regolamento.

     1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Presidente della Giunta Regionale verifica lo stato di attuazione della normativa adottata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

 

     Art. 10. Pubblicità.

     1. Il presente Regolamento, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La stessa forma e modalità è utilizzata per le successive modifiche ed integrazioni.

 

 

     Tabella A

     ELENCO DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA REGIONE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO A FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE

 

Numero D'ordine

Procedimento

Norma

Termine

1.

Rilascio di concessione di beni demaniali marittimi di durata superiore a sei ma non a quindici anni e di quelle di durata non superiore al seennio, che importino impianti di difficile rimozione

Art. 36, 1° comma Cod. Nav.

300 gg.

2.

Rilascio dell'atto di concessione provvisoria

Art. 10 Reg. Cod. Nav.

200 gg.

3.

Rinnovo di concessione di beni demaniali marittimi di durata superiore a sei ma non a quindici anni e di quelli di durata non superiore al seennio, che importino impianti di difficile rimozione

Art. 36, 2° comma Reg. Cod. Nav.

100 gg.

4.

Variazione al contenuto della concessione di beni demaniali marittimi assentiti con contratto

Art. 24 Reg. Cod. Nav.

300 gg.

5.

Rilascio di concessione di beni demaniali marittimi di durata non superiore a sci anni che non importino impianti di difficile rimozione

Art. 36 Cod. Nav.

200 gg.

6.

Rinnovo di concessione di beni demaniali, beni demaniali marittimi di durata non superiore a sei anni che non importino impianti di difficile rimozione

Art. 36 Cod. Nav.

90 gg.

7.

Variazione al contenuto della concessione di beni demaniali marittimi assentita con licenza

Art. 24 Cod. Nav.

200 gg.

8.

Rilascio di concessione per atto formale di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione

Art. 37 Cod. Nav.

300 gg.

9.

Rilascio di concessione per licenza di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione

Art. 37 Cod. Nav.

260 gg.

10.

Rilascio di concessione di beni demaniali marittimi di durata superiore al seennio o che importino impianti di difficile sgombero per pubblica gara o licitazione privata

Art. 37 2° comma Cod. Nav.

300 gg.

11.

Anticipata occupazione di zone demaniali marittime

Art. 38 Cod. Nav.

130 gg.

12.

Riduzione del canone ove l'utilizzazione di beni del Demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi

Art. 40. Cod. Nav.

200 gg.

13.

Autorizzazione a costituire ipoteca sulle opere costruite dal concessionario sui beni demaniali

Art. 41 Cod. Nav.

70 gg.

14.

Revoca parziale o totale di concessione demaniale marittima

Art. 42 Cod. Nav.

120 gg.

15.

Subingresso nella concessione demaniale marittima

Art. 46 Cod. Nav.

120 gg.

16.

Redazione delle tabelle indicanti i luoghi nei quali l'estrazione e la raccolta di arena, alghe e altri materiali sono vietati e i luoghi nei quali l'estrazione e la raccolta possono essere fatte

Art. 53 Reg. Cod. Nav.

200 gg.

17.

Rilascio di concessione per l'estrazione e la raccolta di arena e/o altri materiali

Art. 51 Coid. Nav.

60 gg.

18.

Sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo

Art. 54-55 Cod. Nav.

300 gg.

 


[1] Abrogato dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.