§ 1.15.6 - Legge Regionale 4 gennaio 1982, n. 3.
Commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di espropriazione - Norme di funzionamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.15 disciplina dei procedimenti amministrativi
Data:04/01/1982
Numero:3


Sommario
Art. 1.      Ai sensi dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è istituita in ogni Provincia la Commissione per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione.
Art. 2.      Gli esperti di nomina regionale durano in carica fino alla scadenza, ordinaria o anticipata, del Consiglio regionale, salvo la proroga fino all'effettiva sostituzione o conferma.
Art. 3.      Le Commissioni stabiliscono periodicamente, in relazione agli affari in scadenza, il calendario dei lavori e lo inviano alla Giunta regionale.
Art. 4.      Il Presidente convoca la Commissione con avviso da recapitare almeno otto giorni prima della seduta e con allegato l'ordine del giorno degli affari da trattare.
Art. 5.      Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 6.     
Art. 7.      Al finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 8.      La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.15.6 - Legge Regionale 4 gennaio 1982, n. 3.

Commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di espropriazione - Norme di funzionamento.

(B.U. n. 1 del 16 gennaio 1982).

 

Art. 1.

     Ai sensi dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è istituita in ogni Provincia la Commissione per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione.

     La Commissione ha sede presso l'Ufficio Tecnico Erariale e si avvale, per i compiti di segreteria e per il funzionamento, di personale assegnato dall'Intendente di Finanza.

     La Commissione si compone:

     a) dal Presidente dell'Amministrazione provinciale o da un suo delegato che la presiede;

     b) dall'ingegnere capo dell'Ufficio Tecnico Erariale o da un suo delegato;

     c) dal Coordinatore dell'Assessorato regionale ai Lavori pubblici o da un suo delegato;

     d) dal Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari o da un suo delegato;

     e) da 1 (uno) esperto in materia di edilizia ed urbanistica nominato da Consiglio regionale [1];

     f) da 2 (due) esperti in materia di agricoltura e foreste nominati dal Consiglio regionale scelti tra nominativi proposti dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative [2].

     Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, le Commissioni sono integrate dal Sindaco di ciascun Comune interessato o da un suo delegato.

 

     Art. 2.

     Gli esperti di nomina regionale durano in carica fino alla scadenza, ordinaria o anticipata, del Consiglio regionale, salvo la proroga fino all'effettiva sostituzione o conferma.

     Tali esperti sono dichiarati decaduti, con deliberazione della Giunta regionale, qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a 3 (tre) sedute consecutive della Commissione, a tal fine il Presidente della Commissione è tenuto a trasmettere tempestivamente alla giunta regionale la relativa segnalazione.

     Alla sostituzione dei componenti dichiarati decaduti si provvede nelle forme proprie dell'elezione di cui al precedente articolo 1.

     A seguito di analoga segnalazione i componenti della Commissione indicati alle lettere a), b), c), e d) del precedente art. 1 debbono provvedere alla sostituzione dei loro delegati.

 

     Art. 3.

     Le Commissioni stabiliscono periodicamente, in relazione agli affari in scadenza, il calendario dei lavori e lo inviano alla Giunta regionale.

 

     Art. 4.

     Il Presidente convoca la Commissione con avviso da recapitare almeno otto giorni prima della seduta e con allegato l'ordine del giorno degli affari da trattare.

     Tale avviso, con allegato ordine del giorno, dovrà essere altresì inviato al Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori regionali in materia di Lavori pubblici ed Urbanistica.

 

     Art. 5.

     Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

     Per le deliberazioni relative alla determinazione del valore agricolo medio e dell'indennità relativa ad aree comprese nei centri edificati occorre altresì, rispettivamente, la partecipazione di almeno uno degli esperti in materia di Agricoltura e Foreste e dall'esperto in materia di Urbanistica ed Edilizia [3].

     I verbali delle adunanze debbono essere redatti dal Segretario e riportati in apposito registro con l'indicazione dei nomi dei componenti presenti.

     Il Segretario curerà altresì gli adempimenti relativi alle comunicazioni delle decisioni della Commissione all'Ente espropriante, per la successiva notifica ai soggetti interessati, ed alla Giunta Regionale per la pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 6.

     La partecipazione alle sedute della Commissione è onorifica. Ai componenti residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione competono il rimborso delle spese e l'indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali [4].

     Alla liquidazione provvede l'Amministrazione Regionale su segnalazione mensile dei Presidenti delle Commissioni.

 

     Art. 7.

     Al finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     L'onere previsto di L. 5.000.000 per l'anno 1981 è posto a carico del nuovo Capitolo di spesa n. 23400 "Indennità" e rimborso di spese ai componenti delle Commissioni Provinciali per la determinazione dei valori agricoli medi - legge 28 gennaio 1977, n. 10 che viene dotato di uno stanziamento di competenza di 5 milioni e una previsione di cassa di pari importo, previe analoghe riduzioni da apportarsi agli stanziamenti del Capitolo n. 55200 della spesa del Bilancio di previsione 1981.

     Per gli esercizi futuri la stessa legge approvativa dei bilanci determinerà l'onere annuale della spesa relativa.

 

     Art. 8.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 12 settembre 2007, n. 24.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 12 settembre 2007, n. 24.

[3] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 12 settembre 2007, n. 24.

[4] Comma così sostituito dall'art. 63 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.